EMERGENZA COVID-19 – ULTERIORI MISURE PER FRONTEGGIARE L’EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 – DPCM 13 OTTOBRE 2020
E’ stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 253 del 13 ottobre 2020, il DPCM 13 ottobre 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19”.
Le disposizioni contenute nel decreto si applicano dal 14 ottobre 2020 al 13 novembre 2020, in sostituzione di quelle contenute nel DPCM del 7 agosto 2020, come prorogato dal DPCM del 7 settembre scorso.
ANCE ha predisposto un’illustrazione delle principali le norme di interesse contenute nel nuovo provvedimento.
L’articolo 1, recante “Misure urgenti di contenimento del contagio sull’intero territorio nazionale”, al comma 1, conferma l’obbligo, già previsto dal Decreto Legge n. 125 del 7 ottobre 2020 (v. Newsletter ANCE Brescia n. 33/2020 del 10/10/2020) di avere sempre con sé dispositivi di protezione delle vie respiratorie, nonché di indossarli nei luoghi al chiuso diversi dalle abitazioni private e in tutti i luoghi all’aperto a eccezione dei casi in cui, per le caratteristiche dei luoghi o per le circostanze di fatto, sia garantita in modo continuativo la condizione di isolamento rispetto a persone non conviventi. Sono fatti salvi i protocolli e le linee guida anti-contagio previsti per le attività economiche, produttive, amministrative e sociali, nonché delle linee guida per il consumo di cibi e bevande.
Peraltro, sono esclusi dai predetti obblighi:
- i soggetti che stanno svolgendo attività sportiva;
- i bambini di età inferiore ai sei anni;
- i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l’uso della mascherina, nonché per coloro che per interagire con i predetti versino nella stessa incompatibilità.
Il decreto ribadisce, inoltre, l’obbligo di mantenere una distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro.
Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19 sull’intero territorio nazionale si applicano, tra le altre, le seguenti misure:
- i soggetti con infezione respiratoria caratterizzata da febbre (maggiore di 37,5°) devono rimanere presso il proprio domicilio, contattando il proprio medico curante;
- le manifestazioni fieristiche ed i congressi sono consentiti soltanto previa adozione di Protocolli validati dal Comitato tecnico-scientifico di cui all’art. 2 dell’ordinanza 3 febbraio 2020, n. 630, del Capo del Dipartimento della protezione civile, e secondo misure organizzative adeguate alle dimensioni ed alle caratteristiche dei luoghi e tali da garantire ai frequentatori la possibilità di rispettare la distanza interpersonale di almeno un metro.
In ordine alle attività professionali il medesimo articolo 1 raccomanda che:
-
- esse siano attuate anche mediante modalità di lavoro agile, ove possano essere svolte al proprio domicilio o in modalità a distanza;
- siano incentivate le ferie e i congedi retribuiti per i dipendenti nonché gli altri strumenti previsti dalla contrattazione collettiva;
- siano assunti protocolli di sicurezza anti-contagio e, laddove non fosse possibile rispettare la distanza interpersonale di almeno un metro come principale misura di contenimento, con adozione di strumenti di protezione individuale;
- siano incentivate le operazioni di sanificazione dei luoghi di lavoro, anche utilizzando a tal fine forme di ammortizzatori sociali.
L’articolo 2, recante “Misure di contenimento del contagio per lo svolgimento in sicurezza delle attività produttive industriali e commerciali” stabilisce che, sull’intero territorio nazionale, tutte le attività produttive industriali e commerciali, fatto salvo quanto previsto dal sopracitato art. 1, devono rispettare i contenuti del Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro sottoscritto il 24 aprile 2020 fra il Governo e le parti sociali, nonché, per quanto di competenza delle imprese edili, il protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID-19 nei cantieri, sottoscritto il 24 aprile 2020 fra il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e le parti sociali.
Negli articoli 4,5, e 6 viene ripresa e, in parte, modificata la disciplina in tema di spostamenti da e per l’estero.
In particolare, l’articolo 4 conferma la differenziazione delle limitazioni sulla base di una serie di elenchi di Paesi contenuti nell’Allegato 20 al Decreto in commento., allegato alla presente.
Nello specifico, per quanto di interesse, le misure previste per gli spostamenti da e per i Paesi dei vari elenchi sono le seguenti:
A – San Marino e Città del Vaticano: nessuna limitazione.
B – Austria, Bulgaria, Cipro, Croazia, Danimarca (incluse isole Faer Oer e Groenlandia), Estonia, Finlandia, Germania, Grecia, Irlanda, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Polonia, Portogallo (incluse Azzorre e Madeira), Slovacchia, Slovenia, Svezia, Ungheria, Islanda, Liechtenstein, Norvegia (incluse isole Svalbard e Jan Mayen), Svizzera, Andorra, Principato di Monaco: gli spostamenti da e per i Paesi indicati sono consentiti senza necessità di motivazione e senza obbligo di isolamento al rientro.
C – Belgio, Francia (inclusi Guadalupa, Martinica, Guyana, Riunione, Mayotte ed esclusi altri territori situati al di fuori del continente europeo), Paesi Bassi (esclusi territori situati al di fuori del continente europeo), Repubblica Ceca, Spagna (inclusi territori nel continente africano), Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del nord (inclusi isole del Canale, Gibilterra, isola di Man e basi britanniche nell’isola di Cipro ed esclusi i territori al di fuori del continente europeo): non sono previste limitazioni agli spostamenti verso questi Paesi. Coloro che, invece, entrano o rientrano in Italia da questi Paesi dopo un soggiorno o anche solo transito nei 14 giorni precedenti l’ingresso in Italia, oltre a comunicare il proprio ingresso al Dipartimento di prevenzione dell’Azienda Sanitaria competente per territorio, devono anche:
a) presentare un’attestazione di essersi sottoposti, nelle 72 ore antecedenti all’ingresso nel territorio nazionale, ad un test molecolare o antigenico, effettuato per mezzo di tampone e risultato negativo;
in alternativa
b) sottoporsi ad un test molecolare o antigenico, da effettuarsi per mezzo di tampone, al momento dell’arrivo in aeroporto, porto o luogo di confine (ove possibile) o entro 48 ore dall’ingresso nel territorio nazionale presso l’azienda sanitaria locale di riferimento.
D – Australia, Canada, Georgia, Giappone, Nuova Zelanda, Romania, Ruanda, Repubblica di Corea, Tailandia, Tunisia, Uruguay: sono consentiti gli spostamenti da e per questi Paesi senza necessità di motivazione.
Al rientro in Italia, è necessario comunicare il proprio ingresso al Dipartimento di prevenzione dell’Azienda Sanitaria competente per territorio e sottoporsi ad isolamento fiduciario e sorveglianza sanitaria per 14 giorni, potendo raggiungere il luogo dove si svolgerà il periodo di sorveglianza sanitaria soltanto con mezzo privato.
E – Resto del mondo: sono vietati gli spostamenti da e per tutti gli Stati e Territori non espressamente menzionati in altri elenchi, nonché l’ingresso e il transito nel territorio nazionale alle persone che hanno transitato o soggiornato in tali Paesi nei 14 giorni antecedenti, salvo che ricorrano specifici motivi quali: esigenze lavorative, motivi di salute o di studio, assoluta urgenza, rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza.
Il rientro e l’ingresso in Italia da questo gruppo di Paesi è sempre consentito ai cittadini italiani, di Stati membri dell’Unione Europea, di Stati parte dell’accordo di Schengen, del Regno Unito, di Andorra, del Principato di Monaco, della Repubblica di San Marino e dello Stato della Città del Vaticano e ai loro familiari, nonché ai titolari dello status di soggiornanti di lungo periodo e ai loro familiari (Direttiva 2004/38/CE), e alle persone che hanno una relazione affettiva comprovata e stabile (anche se non conviventi) con i soggetti sopra indicati.
All’ingresso o rientro in Italia da questi Paesi, è necessario effettuare una comunicazione al Dipartimento di prevenzione dell’Azienda Sanitaria competente per territorio, e sottoporsi ad isolamento fiduciario e sorveglianza sanitaria per quattordici giorni presso la propria abitazione o dimora che può essere raggiunta solo con mezzo privato.
F – Armenia, Bahrein, Bangladesh, Bosnia Erzegovina, Brasile, Cile, Kuwait, Macedonia del Nord, Moldova, Oman, Panama, Perù, Repubblica Dominicana, Kosovo e Montenegro e Colombia: è previsto il divieto di ingresso e transito nel territorio nazionale alle persone che abbiano transitato o soggiornato in tali Stati nei 14 giorni antecedenti.
Il rientro è consentito soltanto ai cittadini italiani, di Stati membri dell’Unione Europea, di Stati parte dell’accordo di Schengen, del Regno Unito, di Andorra, del Principato di Monaco, della Repubblica di San Marino e dello Stato della Città del Vaticano e ai loro familiari, nonché ai titolari dello status di soggiornanti di lungo periodo e ai loro familiari (Direttiva 2004/38/CE), e alle persone che hanno una relazione affettiva comprovata e stabile (anche se non conviventi) con i soggetti sopra indicati purché risultino residenti anagraficamente in Italia da prima della data indicata per ciascun paese nel suddetto Allegato.
Al rientro in Italia da questi Paesi, è necessario effettuare una comunicazione al Dipartimento di prevenzione dell’Azienda Sanitaria competente per territorio e sottoporsi ad isolamento fiduciario e sorveglianza sanitaria.
Gli spostamenti dall’Italia verso questi Paesi sono consentiti, invece, solo in presenza di precise motivazioni: lavoro, motivi di salute o di studio, assoluta urgenza, rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza.
L’articolo 5 del Decreto recante “Obblighi di dichiarazione in occasione dell’ingresso nel territorio nazionale dall’estero” prevede l’obbligo, per chiunque faccia ingresso nel territorio nazionale, per qualsiasi durata, dall’estero (ad eccezione di Repubblica di San Marino e Stato della Città del Vaticano) di effettuare una dichiarazione ex articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, nella quale dovranno essere indicati, fra l’altro:
- i Paesi e territori esteri in cui ha soggiornato o transitato nei quattordici giorni antecedenti l’ingresso in Italia;
- i motivi dello spostamento, nel caso nel caso di ingresso da Stati e territori riportati negli elenchi E – F dell’allegato 20.
In caso di insorgenza di sintomi COVID-19, resta fermo l’obbligo per chiunque di segnalare tale situazione con tempestività all’Autorità sanitaria e di sottoporsi, nelle more delle conseguenti determinazioni ad isolamento.
L’articolo 6, rubricato “Sorveglianza sanitaria, isolamento fiduciario e obblighi di sopporsi a test molecolare o antigenico a seguito dell’ingresso nel territorio nazionale dall’estero” infine, prevede alcune eccezioni all’obbligo di sottoporsi a sorveglianza sanitaria e ad isolamento fiduciario all’ingresso in Italia dai paesi di cui agli elenchi D, E ed F, nonché all’obbligo di sottoporsi a test molecolare o antigienico previsto per i soggetti che fanno ingresso in Italia dopo aver soggiornato o transitato nei quattordici giorni precedenti in uno dei Paesi di cui all’elenco C. In particolare, fra gli altri, sono esonerati da tali obblighi, a condizione che non insorgano sintomi di COVID-19 e che non ci siano stati soggiorni o transiti in uno o più Paesi di cui all’elenco F dell’allegato 20 nei quattordici giorni antecedenti all’ingresso in Italia:
– chiunque faccia ingresso in Italia per un periodo non superiore alle 120 ore per comprovate esigenze di lavoro, salute o assoluta urgenza, con l’obbligo, allo scadere di detto termine, di lasciare immediatamente il territorio nazionale o, in mancanza, di iniziare il periodo di sorveglianza e di isolamento fiduciario conformemente;
– chiunque transiti, con mezzo privato, nel territorio italiano per un periodo non superiore a 36 ore, con l’obbligo, allo scadere di detto termine, di lasciare immediatamente il territorio nazionale o, in mancanza, di iniziare il periodo di sorveglianza e di isolamento fiduciario;
– i cittadini e ai residenti di uno Stato membro dell’Unione europea e degli altri Stati e territori indicati agli elenchi A, B, C e D dell’allegato 20 che facciano ingresso in Italia per comprovati motivi di lavoro, salvo che nei quattordici giorni anteriori all’ingresso in Italia abbiano soggiornato o transitato in uno o più Stati e territori di cui all’elenco C;
– i lavoratori transfrontalieri in ingresso e in uscita dal territorio nazionale per comprovati motivi di lavoro e per il conseguente rientro nella propria residenza, abitazione o dimora;
– il personale di imprese ed enti aventi sede legale o secondaria in Italia per spostamenti all’estero per comprovate esigenze lavorative di durata non superiore a 120 ore.
Per quanto non indicato nella presente, si rimanda al testo del DPCM.
Allegati:
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