EMERGENZA COVID-19: ULTERIORI MISURE CONNESSE ALL’EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA – SPOSTAMENTI DA E PER L’ESTERO: SINTESI ANCE – DECRETO LEGGE 2 DICEMBRE 2020, N. 158 – DPCM 3 DICEMBRE 2020
È stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 299 del 2/12/2020, il Decreto Legge n. 158/2020, recante “Disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-19”.
Il Decreto, le cui disposizioni sono in vigore dallo scorso 3 dicembre, ha previsto, in particolare, l’introduzione di specifici divieti agli spostamenti: dal 21 dicembre 2020 al 6 gennaio 2021 sarà vietato, nell’ambito del territorio nazionale, ogni spostamento in entrata e in uscita tra i territori di diverse regioni o province autonome, e nelle giornate del 25 e 26 dicembre 2020 e del 1° gennaio 2021 sarà vietato anche ogni spostamento tra comuni.
Sono comunque fatti salvi gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità, ovvero per motivi di salute, nonché il rientro alla propria residenza, domicilio o abitazione, con esclusione degli spostamenti verso le seconde case ubicate in altra Regione o Provincia autonoma.
Ad integrazione di quanto previsto dal Decreto citato, è stato emanato il DPCM 3 dicembre 2020, le cui disposizioni trovano applicazione dal 4 dicembre 2020 al 15 gennaio 2021 e che sostituisce il precedente DPCM 3 novembre 2020 (v. Newsletter ANCE Brescia n. 37/2020 del 07/11/2020), di cui riproduce, per quanto di interesse, in larga parte, il contenuto, salve alcune integrazioni.
In particolare, il DPCM in commento, oltre a confermare il divieto di spostamento dalle ore 22,00 alle ore 5,00 del giorno successivo, ha esteso tale divieto dalle ore 22,00 del giorno 31 dicembre 2020, fino alle ore 7,00 del 1° gennaio 2021. Anche in questo caso sono fatti salvi gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative, da situazioni di necessità ovvero per motivi di salute. È in ogni caso fortemente raccomandato, per la restante parte della giornata, di non spostarsi, con mezzi di trasporto pubblici o privati, salvo che per esigenze lavorative, di studio, per motivi di salute, per situazioni di necessità o per svolgere attività o usufruire di servizi non sospesi.
È stata, inoltre, ribadita la validità delle misure di contenimento previste per le aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di elevata e massima gravità e da un livello di rischio alto, così come individuate con ordinanza del Ministro della Salute.
Viene confermato anche l’obbligo, sull’intero territorio nazionale, di avere sempre con se’ dispositivi di protezione delle vie respiratorie, nonché di indossarli nei luoghi al chiuso diversi dalle abitazioni private e in tutti i luoghi all’aperto a eccezione dei casi in cui, per le caratteristiche dei luoghi o per le circostanze di fatto, sia garantita in modo continuativo la condizione di isolamento rispetto a persone non conviventi, e comunque con salvezza dei protocolli e delle linee guida anti-contagio previsti per le attività economiche, produttive, amministrative e sociali. Ribadito, altresì, l’obbligo di mantenere una distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro.
Restano, inoltre, sospesi i convegni, i congressi e gli altri eventi, ad eccezione di quelli che si svolgono con modalità a distanza. È, inoltre, fortemente raccomandato svolgere anche le riunioni private in modalità a distanza.
Alla lettera s) del comma 10 dell’art. 1, è stato confermato che i corsi di formazione pubblici e privati possono svolgersi solo con modalità a distanza.
Viene però specificato che sono consentiti in presenza gli esami di qualifica dei percorsi di IeFP, secondo le disposizioni emanate dalle singole Regioni, i corsi di formazione da effettuarsi in materia di salute e sicurezza, nonché l’attività formativa in presenza, ove necessaria, nell’ambito di tirocini, stage e attività di laboratorio, a condizione che siano rispettate le misure di cui al «Documento tecnico sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento del contagio da SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione» pubblicato dall’INAIL.
Confermato, inoltre, quanto riportato alla lettera nn) del comma 9 dell’articolo 1, in ordine alle attività professionali, per le quali si raccomanda che:
- esse siano attuate anche mediante modalità di lavoro agile, ove possano essere svolte al proprio domicilio o in modalità a distanza;
- siano incentivate le ferie e i congedi retribuiti per i dipendenti nonché gli altri strumenti previsti dalla contrattazione collettiva;
- siano assunti protocolli di sicurezza anti-contagio, fermo restando l’obbligo di utilizzare dispositivi di protezione delle vie respiratorie previsti da normativa, protocolli e linee guida vigenti;
- siano incentivate le operazioni di sanificazione dei luoghi di lavoro, anche utilizzando a tal fine forme di ammortizzatori sociali.
Si evidenzia, inoltre, la conferma, all’articolo 4, delle disposizioni che richiamano il rispetto dei contenuti dei Protocolli anticontagio, di cui agli Allegati 12 e 13 del DPCM in esame, nello svolgimento delle attività produttive industriali e commerciali.
All’articolo 5 viene rafforzata la raccomandazione volta a differenziare gli orari di ingresso del personale anche da parte dei datori di lavoro privati.
È, inoltre, ancora fortemente raccomandato l’utilizzo della modalità di lavoro agile da parte dei datori di lavoro privati, ai sensi dell’art. 90 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.
Ferme restando le limitazioni previste a livello regionale, per quanto riguarda gli spostamenti da e per l’estero (art. 6), gli obblighi di dichiarazione in occasione dell’ingresso in Italia dall’estero (art. 7) e gli obblighi e la procedura per la sorveglianza sanitaria e l’isolamento fiduciario cui deve sottoporsi chi entra in Italia da determinati Paesi (art. 8), il DPCM qui in esame riproduce parzialmente la disciplina già contenuta nei precedenti DPCM, con alcune modificazioni, riassunte da ANCE nello schema di sintesi allegato alla presente. Si allegano, altresì, per opportuna informativa, il modulo di autodichiarazione nonché la sintesi della normativa di riferimento predisposta dal Ministero degli Esteri.
Allegati:
dpcm 3dicembre 2020 – allegato 20
dpcm_2020.12.03
Schema di sintesi ingressi in Italia dall’estero
sintesi normativa riferimento del Ministero Esteri
modulo autodichiarazione ingresso dall’estero
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