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25.09.2020 - ambiente

ECONOMIA CIRCOLARE: PUBBLICATI I DECRETI DI RECEPIMENTO DELLE DIRETTIVE UE

Dopo il via libera del Governo dello scorso 7 agosto, sono stati pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale i 4 decreti legislativi di attuazione del Pacchetto di Direttive sulla “economia circolare” adottato dall’Unione europea a luglio del 2018.

In particolare, si segnala il d.lgs. n. 116 del 2020, (GU 226 dell’11 settembre 2020) recante “Attuazione della direttiva (UE) 2018/851 che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti e attuazione della direttiva (UE) 2018/852 che modifica la direttiva 1994/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio”.

Il provvedimento, la cui entrata in vigore è prevista per il prossimo 26 settembre, apporta alcune modifiche al Codice dell’ambiente (D.Lgs. 152/2006), intervenendo in materia di:

■ Trasporto dei rifiuti: viene riscritto l’art. 193 relativo al formulario di identificazione dei rifiuti. Tra le principali novità si segnala il comma 19 in base al quale, in linea con quanto da tempo auspicato dall’Ance, i rifiuti derivanti da attività di manutenzione e piccoli interventi edili si considerano prodotti presso l’unità locale, sede o domicilio del soggetto che svolge tali attività. Viene anche chiarito che in tale caso il trasporto dal luogo di effettiva produzione alla sede è accompagnato dal solo documento di trasporto (DDT), non essendo necessario anche il formulario di identificazione dei rifiuti (art. 193, comma 19). Tale ultima disposizione viene estesa anche con riferimento ai rifiuti prodotti nell’ambito della manutenzione di infrastrutture a rete di cui all’art. 230 del Codice dell’ambiente.

■ Definizioni: viene modificato l’art. 183 ed introdotte alcune nuove definizioni quali ad esempio:

■ Rifiuti da demolizione e costruzione (comma 1 lett. b quater): ossia i rifiuti prodotti dalle attività di costruzione e demolizione;

■ Riempimento (comma 1 lett. u bis): l’operazione di recupero di rifiuti non pericolosi “idonei” per il ripristino di aree escavate, in sostituzione di materiali che non sono rifiuti;

■ Deposito temporaneo prima della raccolta: viene specificato che il deposito temporaneo avviene “prima della raccolta” ed introdotto il nuovo articolo 185 bis che ne definisce le condizioni ed i limiti, riproducendo di fatto quanto già in precedenza previsto dall’art. 183, comma 1 lett. bb). Tra le novità si segnala:

  • il chiarimento che il deposito temporaneo non necessita di alcuna autorizzazione;
  • la previsione che il deposito dei rifiuti di demolizione e costruzione possa avvenire anche presso le aree di pertinenza dei punti di vendita dei relativi prodotti;

■ Classificazione dei rifiuti: viene modificato l’art. 184 e in particolare viene previsto che la corretta attribuzione dei codici dei rifiuti e la classificazione delle caratteristiche di pericolo dei rifiuti è effettuata dal produttore sulla base delle Linee guida redatte, entro il 31 dicembre 2020, dal Sistema nazionale per la protezione e la ricerca ambientale ed approvate con decreto del Ministero dell’ambiente;

■ Sistema di tracciabilità dei rifiuti: viene modificato l’art. 188 bis e disciplinato il nuovo sistema di tracciabilità dei rifiuti integrato nel registro elettronico, di cui all’art. 6 del dl 135/2018. Attraverso successivi decreti saranno definite le modalità di compilazione e tenuta della documentazione ambientale e fino alla loro entrata in vigore continuano ad applicarsi i decreti 145/1998 e 148/1998, recanti i modelli di registro di carico e scarico e del formulario di identificazione dei rifiuti. Viene, inoltre, chiarito che i soggetti non obbligati ad aderire al registro elettronico possono continuare a tenere la documentazione ambientale in formato cartaceo, anche dopo l’entrata in vigore dei decreti stessi;

■ Responsabilità estesa del produttore: viene interamente riscritto l’art. 178 bis del D.Lgs. 152/2006 (Codice dell’ambiente) demandando a successivi decreti la definizione di specifici regimi di responsabilità estesa del produttore, inteso come qualsiasi persona fisica o giuridica che professionalmente sviluppi, fabbrichi, trasformi, tratti, venda o importi prodotti (produttore del prodotto). L’obiettivo è quello di rafforzare il riutilizzo, la prevenzione, il riciclaggio e il recupero dei rifiuti.

Per completezza, si evidenzia che nell’ambito del pacchetto economia circolare sono stati pubblicati anche:

  • Il D.Lgs. 118/2020 di attuazione degli articoli 2 e 3 della direttiva (UE) 2018/849, che modificano le direttive 2006/66/CE relative a pile e accumulatori e 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (GU Serie Generale n.227 del 12/09/2020) – entrata in vigore 27 settembre 2020;
  • Il D.Lgs. 119/2020 di attuazione dell’articolo 1 della direttiva (UE) 2018/849, che modifica la direttiva 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso (GU Serie Generale n.227 del 12-09-2020) – entrata in vigore 27 settembre 2020;
  • Il D.Lgs. 121/2020 di attuazione della direttiva (UE) 2018/850, che modifica la direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti (GU Serie Generale n.228 del 14/09/2020) entrata in vigore 29/09/2020.

 


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