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30.10.2020 - lavori pubblici

DECRETO SEMPLIFICAZIONI – PER LE GARE IN CORSO ALLA DATA DELLA SUA ENTRATA IN VIGORE LA SCADENZA DEL 31 DICEMBRE 2020 VALE SOLO COME SOLLECITAZIONE

(Tar Marche, Sez. I, 12 ottobre 2020, n. 584)

La disposizione contenuta nel Decreto semplificazioni (Dl 76/2020) che relativamente alle procedure di gara in corso alla data della sua entrata in vigore stabilisce che le stesse si debbano concludere entro il 31 dicembre 2020 indica un termine di carattere meramente sollecitatorio, non avendo il legislatore previsto alcun effetto caducante degli atti fino a quel momento posti in essere per l’ipotesi in cui il suddetto termine non venga rispettato.
Va inoltre ribadito che ai fini del rispetto del termine indicato non si deve tener conto di eventuali contenziosi pendenti in sede giurisdizionale, giacché gli stessi sono estranei alla procedura di gara in senso proprio e comunque non sono nella disponibilità dell’ente appaltante.

Si è espresso in questi termini il Tar Marche, Sez. I, 12 ottobre 2020, n. 584, con una pronuncia in cui per la prima volta viene affrontata un’importante questione derivante dalle norme acceleratorie introdotte dal Decreto semplificazioni, relativa all’individuazione della natura dei termini – e degli effetti conseguenti al loro mancato rispetto – previsti per la conclusione non solo delle gare in corso, ma anche delle nuove gare bandite ai sensi della disciplina derogatoria.

La parte più interessante della pronuncia è, infatti, quella che fa riferimento alle norme acceleratorie introdotte dal Decreto semplificazioni. In particolare la disposizione che viene in rilievo è quella contenuta all’articolo 8, comma 2 del Dl 76/2020. Essa prevede che le procedure di gara per le quali il termine di presentazione delle offerte sia scaduto al 22 febbraio 2020 devono terminare con il provvedimento di aggiudicazione entro il 31 dicembre 2020.
Secondo la tesi opposta a quella sostenuta dal ricorrente – proposta dall’operatore aggiudicatario della gara Consip – questa disposizione comporterebbe che, qualora il termine del 31 dicembre 2020 non sia rispettato, la relativa procedura di gara cadrebbe automaticamente nel nulla. Applicando questo principio al caso di specie, ne deriverebbe che la gara bandita dalla Sua regionale, posto che secondo quanto comunicato dalla stessa non potrebbe ultimarsi entro il suddetto termine, dovrebbe ritenersi superata con l’ulteriore effetto di far ricadere le prestazioni oggetto della gara nell’ambito della convenzione Consip.

Questa tesi è stata respinta dal giudice amministrativo. Secondo il Tar il legislatore non può stabilire in via normativa una durata massima di una procedura di gara, posto che il concreto svolgimento della stessa è influenzato da una serie di fattori estrinseci che rendono del tutto incoerente la fissazione di un termine perentorio per la conclusione della procedura. Quello che invece il legislatore potrebbe utilmente fare è stabilire che se il termine di conclusione della gara non viene rispettato gli atti fino a quel momento posti in essere diventano inefficaci, ovvero prevedere altri meccanismi di natura sanzionatoria (ad esempio la perdita di finanziamenti).

Tuttavia nel caso di specie questa scelta non è stata operata dal legislatore. Il Decreto semplificazioni non prevede infatti che il mancato rispetto del termine del 31 dicembre 2020 comporti l’inefficacia degli atti posti in essere e quindi l’automatica conclusione (senza esito) delle procedure di gara in corso. Nei termini in cui è formulata, la norma ha una valenza meramente sollecitatoria, con la conseguenza che il mancato rispetto del termine indicato per la conclusione della procedura non ha alcun effetto decadenziale sulle procedure in corso, che possono quindi legittimamente proseguire oltre il 31 dicembre 2020.
Nel caso di specie ciò comporta che ai fini dell’affidamento del servizio oggetto della procedura di gara bandita dalla Sua regionale quest’ultima – ancorché non suscettibile di conclusione entro il 31 dicembre 2020 – continua a essere prevalente rispetto all’eventuale adesione alla convenzione Consip.

Il giudice amministrativo opera infine un’ulteriore affermazione, che ha una valenza di carattere generale. Ai fini della verifica del rispetto del termine ultimo indicato dal Decreto semplificazioni per la conclusione delle procedure di gara non si deve tener conto di eventuali contenziosi giurisdizionali, posto che la fase contenziosa è estranea alla procedura di gara e non è nella disponibilità dell’ente appaltante. Affermazione che peraltro ha una valenza ridotta considerato quanto rilevato in precedenza in merito alla natura meramente sollecitatoria del termine indicato per la conclusione delle procedure.

Gli altri termini di conclusione delle procedure previsti dal Dl semplificazioni
Il Decreto semplificazioni prevede altri termini per la conclusione delle procedure di gara, riferiti non alle procedure di gara in corso ma a quelle avviate dopo l’entrata in vigore del Decreto medesimo sulla base delle norme derogatorie in esso contenute.
In particolare, l’articolo 1, comma 2 stabilisce che per i contratti sottosoglia le procedure debbano concludersi entro due mesi dalla data di adozione dell’atto di avvio del procedimento, estensibili a quattro mesi nel caso di ricorso alla procedura negoziata senza pubblicità. Il successivo articolo 2, comma 1, per i contratti sopra soglia fissa invece un termine di sei mesi.

Entrambe le norme – diversamente da quella che viene in considerazione nella sentenza in commento – prevedono espressamente specifiche conseguenze in caso di mancato rispetto dei termini indicati. Viene infatti stabilito che tale mancato rispetto costituisce elemento di valutazione ai fini della configurabilità della responsabilità erariale del responsabile unico del procedimento.
Il legislatore, volendo individuare degli effetti sanzionatori in relazione al mancato rispetto dei termini di conclusione delle procedure di gara, si è quindi concentrato sulla responsabilità di natura soggettiva piuttosto che incidere sui caratteri oggettivi delle procedure medesime.

Questo dato porta a due considerazioni, che rafforzano le conclusioni della pronuncia in commento e nel contempo ne sono rafforzate. La prima è che anche i termini previsti per la conclusione delle procedure di gara avviate nella vigenza del Decreto semplificazioni in base alle norme derogatorie previste dallo stesso devono considerarsi di natura meramente sollecitatoria. Il loro mancato rispetto non ha alcuna incidenza sulla perdurante validità di tali procedure, che possono legittimamente proseguire e concludersi anche dopo che sia eventualmente trascorso il termine indicato come massimo.

La seconda considerazione, collegata alla prima, è che questa soluzione appare la più ragionevole nel ventaglio di quelle ipotizzabili. Infatti, prevedere un meccanismo sanzionatorio destinato a incidere sulla procedura di gara in sé considerata, sancendone per ipotesi la sopravvenuta invalidità, avrebbe ottenuto un effetto di rallentamento, in palese contrasto con la ratio complessiva delle norme contenute nel Decreto semplificazioni.

 

In allegato:

Tar Marche, Sez. I, 12 ottobre 2020, n. 584

 

 


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