DECRETO RILANCIO – ANALISI DELLE PRINCIPALI MISURE FISCALI
Per fronteggiare la fase di emergenza e favorire la ripartenza dell’economia, il Consiglio dei ministri ha approvato il DL n.34/2020 c.d. Decreto Rilancio 2020.
L’Agenzia delle Entrate, inoltre, ha reso disponibile un utile vademecum che illustra tutte le misure fiscali contenute nel decreto in parola.
Riportiamo di seguito una sintesi delle misure maggiormente significative per le imprese edili in materia di potenziamento al 110% di Eco e Sismabonus, cessione e “sconto in fattura” e agevolazioni per gli affitti.
Sommario
- Potenziamento al 110% di Eco e Sismabonus – Cessione e “sconto in fattura”
- 119 – Bonus al 110%
- 121 – Cessione e “sconto in fattura” dei bonus
- Agevolazioni per gli affitti
- Aumento limite annuo dei crediti compensabili con modello F24
- Crediti d’imposta adeguamento e sanificazione ambienti di lavoro
- Adeguamento ambienti di lavoro
- Sanificazione ambienti di lavoro
- IRAP: Non debenza saldo 2019 e acconto 2020
- Superammortamento: Proroga termini consegna beni
- Cessione dei crediti d’imposta riconosciuti da misure anti emergenza
- Clausola di salvaguardia IVA
- Riduzione aliquota IVA per le cessioni di beni necessari a contenimento e gestione dell’emergenza Covid-19
- Ripresa dei versamenti di ritenute, IVA e contributi sospesi
- Misure in materia di lavoro dipendente (cd. bonus Renzi e cuneo fiscale)
- Rivalutazione delle aree agricole ed edificabili
- Rimessione in termini e sospensione avvisi bonari
- Sospensione compensazione tra credito d’imposta e debito iscritto a ruolo
- Modifiche agli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA)
- Proroga versamenti strumenti deflattivi del contenzioso
- Sospensione delle verifiche ex art. 48-bis DPR n. 602 del 1973
- Proroga versamenti somme da accertamento
- Proroga della notifica degli atti di accertamento
Potenziamento al 110% di Eco e Sismabonus – Cessione e “sconto in fattura”
Art.119 – Bonus al 110%
Viene previsto l’aumento al 110% delle detrazioni riconosciute per alcuni interventi di risparmio energetico, sicurezza antisismica e installazione di impianti fotovoltaici (rimane escluso dalla più alta percentuale il bonus facciate, al quale tuttavia viene comunque estesa la possibilità di fruire dello “sconto in fattura” e della cessione del corrispondente credito d’imposta).
Il potenziamento dei bonus riguarderà le spese sostenute a partire dal 1° luglio 2020 sino al 31 dicembre 2021, a prescindere dalla data di stipula del contratto (si fa riferimento, infatti, alle spese sostenute in questo lasso temporale, per cui dovrebbe operare il criterio di cassa previsto per le persone fisiche).
Tutti i bonus al 110% (compreso l’Ecobonus) sono ripartiti in 5 quote annuali.
Nel potenziamento del Sismabonus, rientrano tutte le fattispecie agevolate (compreso il Sismabonus acquisti) per gli edifici ubicati nelle zone 1, 2 e 3 della mappa sismica del territorio nazionale.
Inoltre, per l’Ecobonus, il potenziamento è tra l’altro condizionato al miglioramento di 2 classi energiche o, ove non possibile, al conseguimento della classe energetica più alta.
Per quanto riguarda i soggetti ammessi, viene previsto che i bonus potenziati al 110% spettano a:
■ Condomini;
■ Persone fisiche (al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arti e professioni), in relazione agli interventi su singole unità immobiliari anche diverse dall’“abitazione principale” (salvo che per gli edifici unifamiliari, per i quali, ai fini dell’Ecobonus al 110%, è richiesta la destinazione ad abitazione principale);
■ Istituti autonomi case popolari (IACP) comunque denominati, nonché gli enti aventi le stesse finalità sociali dei predetti Istituti;
■ Cooperative di abitazione a proprietà indivisa.
Art.121 – Cessione e “sconto in fattura” dei bonus
Viene reintrodotto lo “sconto in fattura” per tutte le operazioni di Eco e Sismabonus, estendendolo anche agli interventi di recupero degli edifici residenziali posseduti da privati (Bonus edilizia confermato nella misura del 50%), agli interventi da Bonus facciate, all’installazione degli impianti fotovoltaici e alle colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici.
Prevista anche la possibilità, per i medesimi bonus senza esclusioni, di optare, in alternativa alla detrazione in dichiarazione dei redditi o allo sconto in fattura, per la cessione del credito d’imposta ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito.
I fornitori che operano lo sconto in fattura, lo recuperano sotto forma di credito d’imposta, con facoltà di successiva successione ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito.
In generale, i soggetti che acquistano i crediti d’imposta, li utilizzano in compensazione con la stessa ripartizione in quote con la quale sarebbe stata utilizzata la detrazione (per gli acquirenti del credito d’imposta corrispondente alle detrazioni maggiorate al 110%, la ripartizione sarà sempre in 5 anni). La quota di credito d’imposta non utilizzata nell’anno non può essere usufruita negli anni successivi e non può essere chiesta a rimborso.
Le novità in tema di sconto in fattura e cessione del credito riguarderanno le spese sostenute negli anni 2020 e 2021.
Inoltre, per la cessione/sconto dei bonus maggiorati al 110%, viene previsto l’obbligo di richiedere il visto di conformità ai soggetti abilitati (es. commercialisti e CAF), nonché l’asseverazione rilasciata da specifici tecnici abilitati, in ordine al rispetto dei requisiti connessi agli interventi eseguiti ed alla congruità delle relative spese sostenute. La non veridicità delle attestazioni/asseverazioni comporta la decadenza dalle agevolazioni e, in capo ai professionisti che le rilasciano, vengono applicate sanzioni pecuniarie di ammontare compreso tra 2.000 e 15.000 euro, per ciascuna attestazione infedele resa. Per i medesimi professionisti, inoltre, è previsto l’obbligo di stipula di una polizza di assicurazione della responsabilità civile, con massimale adeguato al numero delle attestazioni/asseverazioni rilasciate e, comunque, non inferiore a 500.000 euro.
Non è espressamente previsto l’utilizzo accelerato del credito d’imposta (a SAL o infrannuale) che, invece, era stato garantito e che, comunque, potrà essere stabilito dal provvedimento attuativo.
Con Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate sono definite le modalità attuative delle disposizioni relative alla cessione/sconto, comprese quelle relative all’esercizio delle relative opzioni, da effettuarsi in via telematica.
Inoltre, con decreto del MISE, da emanare entro 30 gg dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto legge, sono stabilite le modalità di trasmissione all’ENEA dell’asseverazione dei tecnici abilitati ad attestare le condizioni richieste per l’accesso alla detrazione e le relative modalità attuative.
Agevolazioni per gli affitti
Viene previsto un credito d’imposta nella misura del 60% dell’importo mensile del canone di locazione, leasing o concessione, riferito a ciascuno dei mesi di marzo, aprile e maggio 2020 e relativo ad immobili ad uso non abitativo destinati allo svolgimento dell’attività industriale, commerciale, artigianale, agricola, di interesse turistico o all’esercizio abituale e professionale dell’attività di lavoro autonomo.
Il credito d’imposta viene riconosciuto ai soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione:
■ con ricavi o compensi non superiori a 5 milioni di euro nel periodo d’imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del decreto;
■ che abbiano subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi nel mese di riferimento (ciascuno dei mesi di marzo, aprile e maggio, ai quali è riferita l’agevolazione) di almeno il 50% rispetto allo stesso mese del periodo d’imposta precedente (per le strutture alberghiere tale requisito non è richiesto).
La medesima agevolazione spetta nella misura del 30% dei relativi canoni in caso di contratti di servizi a prestazioni complesse o di affitto d’azienda, comprensivi di almeno un immobile a uso non abitativo.
Il credito d’imposta spetta anche agli enti non commerciali.
Circa le modalità di utilizzo, viene previsto che il medesimo credito può essere utilizzato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di sostenimento della spesa, o in compensazione tramite Modello F24, successivamente all’avvenuto pagamento dei canoni (senza applicazione dei limiti di importo previsti per la compensazione dei crediti d’imposta).
Viene, altresì, prevista la cessione del credito d’imposta a terzi, tenuto conto del richiamo alla presente norma tra quelle elencate all’art.122, che dispone la cedibilità dei crediti d’imposta ammessi a seguito dell’emergenza epidemiologica Covid-19. L’acquirente del credito d’imposta, lo utilizza con le stesse modalità del soggetto cedente, quindi, sia in dichiarazione che in compensazione (senza applicazione dei limiti di importo previsti per i crediti compensabili). La quota di credito non utilizzata nell’anno non può essere utilizzata negli anni successivi, né chiesta a rimborso.
L’agevolazione non è cumulabile con il cosiddetto “credito d’imposta negozi e botteghe” (art.65 DL 18/2020, convertito nella legge 27/2020) ed opera entro specifici limiti derivanti dalla Comunicazione della Commissione europea recante un “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19” (in particolare, complessivamente, l’ammontare delle agevolazioni concesse agli investitori e quelle concesse alle società destinatarie dei conferimenti agevolati non può superare 800.000 euro per impresa).
Aumento limite annuo dei crediti compensabili con modello F24
Per il 2020, viene aumentato (dagli attuali 700.000 euro) a 1.000.000 di euro il limite massimo dei crediti di imposta e dei contributi compensabili ai sensi dell’art.17 del D.Lgs. 241/1997 (modello F24), ovvero rimborsabili ai soggetti intestatari di conto fiscale (di cui all’art.34, co.1, primo periodo Legge 388/2000).
Crediti d’imposta adeguamento e sanificazione ambienti di lavoro
Adeguamento ambienti di lavoro
Viene riconosciuto, ai soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione in luoghi aperti al pubblico, indicati nell’allegato 1 al medesimo DL 34/2020 (ad es. attività di bar e ristorazione in genere, alberghi), alle associazioni, alle fondazioni e agli altri enti privati, compresi gli enti del Terzo del settore, un credito d’imposta in misura pari al 60% delle spese sostenute nel 2020, per un massimo di 80.000 euro, in relazione agli interventi necessari per far rispettare le prescrizioni sanitarie e le misure di contenimento contro la diffusione del virus COVID-19, ivi compresi quelli edilizi necessari per il rifacimento di spogliatoi e mense, per la realizzazione di spazi medici, ingressi e spazi comuni, per l’acquisto di arredi di sicurezza, nonché in relazione agli investimenti in attività innovative, ivi compresi quelli necessari ad investimenti di carattere innovativo quali lo sviluppo o l’acquisto di strumenti e tecnologie necessarie allo svolgimento dell’attività lavorativa e per l’acquisto di apparecchiature per il controllo della temperatura dei dipendenti e degli utenti.
Il credito d’imposta è cumulabile con altre agevolazioni per le medesime spese, comunque nel limite dei costi sostenuti ed è utilizzabile nell’anno 2021 esclusivamente in compensazione con Modello F24, ovvero può essere ceduto ad altri soggetti, compresi istituti di credito e altri intermediari finanziari (cfr. art.122 del medesimo DL 34/2020). Non si applicano i limiti di importo massimo di crediti compensabili.
L’acquirente del credito d’imposta, lo utilizza con le stesse modalità del soggetto cedente, quindi, sia in dichiarazione che in compensazione (senza applicazione dei limiti di importo previsti per i crediti compensabili). La quota di credito non utilizzata nell’anno non può essere utilizzata negli anni successivi, né chiesta a rimborso (cfr. art.122 del medesimo DL 34/2020).
L’agevolazione, inoltre, opera entro specifici limiti derivanti dalla Comunicazione della Commissione europea recante un “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19” (in particolare, complessivamente, l’ammontare delle agevolazioni concesse agli investitori e quelle concesse alle società destinatarie dei conferimenti agevolati non può superare 800.000 euro per impresa).
Con decreto del MISE di concerto con il MEF possono essere individuate le ulteriori spese ammissibili o soggetti aventi diritto.
Inoltre, con Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate, da emanare entro 30 giorni dalla data di pubblicazione della legge di conversione del DL, sono stabilite le modalità per il monitoraggio degli utilizzi del credito d’imposta, ai fini di quanto previsto dall’art. 17, co. 13, della legge n. 196/2009.
Sanificazione ambienti di lavoro
Viene riconosciuto a favore degli esercenti attività d’impresa, arte o professione, nonché in favore di tutti gli altri enti di natura privata (ad esempio, fondazioni, associazioni, enti non commerciali, enti del Terzo settore, associazioni sportive dilettantistiche, associazioni di categoria), un credito d’imposta in misura pari al 60 % delle spese sostenute nel 2020 per la sanificazione degli ambienti e degli strumenti utilizzati, nonché per l’acquisto di dispositivi di protezione individuale e di altri dispositivi atti a garantire la salute dei lavoratori e degli utenti.
Il credito d’imposta spetta fino ad un massimo di 60.000 euro per ciascun beneficiario, nel limite complessivo di 200 milioni di euro per l’anno 2020.
Il credito d’imposta è utilizzabile nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di sostenimento delle spese, oppure in compensazione con modello F24, e non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell’IRAP.
Il medesimo credito può essere altresì ceduto ad altri soggetti, compresi istituti di credito e altri intermediari finanziari (cfr. art.122 del medesimo DL 34/2020). L’acquirente del credito d’imposta, lo utilizza con le stesse modalità del soggetto cedente, quindi, sia in dichiarazione che in compensazione (senza applicazione dei limiti di importo previsti per i crediti compensabili). La quota di credito non utilizzata nell’anno non può essere utilizzata negli anni successivi, né chiesta a rimborso.
Vengono abrogati gli artt. 64 del DL cura Italia (DL 18/2020, convertito nella legge 27/2020) e l’art. 30 del DL liquidità (DL 23/2020), entrambi sul Credito d’imposta per le spese di sanificazione degli ambienti di lavoro.
Si segnala che è previsto un Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate, da emanare entro 30 giorni dalla data di pubblicazione della legge di conversione del decreto legge, per stabilire i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del credito d’imposta.
IRAP: Non debenza saldo 2019 e acconto 2020
Viene previsto che le imprese e gli esercenti arti o professioni che, nel periodo d’imposta precedente a quello di entrata in vigore del decreto, abbiano conseguito ricavi o compensi non superiori a 250 mln di euro non sono tenuti al versamento:
■ del saldo dell’IRAP dovuta per il 2019 (resta fermo comunque l’obbligo di versamento degli acconti relativi al 2019)
■ della prima rata dell’acconto dell’IRAP dovuta per il 2020 (pari al 40%, ai sensi dell’art.17, co.3, DPR 435/2001, ovvero al 50%, ai sensi dell’art.58 del D.L. 124/2019, convertito, con modificazioni, nella legge 157/2019). L’importo di tale versamento è comunque escluso dal calcolo dell’imposta da versare a saldo per lo stesso periodo d’imposta.
La misura si applica nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19”, e successive modifiche (in base alla quale, in sostanza, gli aiuti non possono superare complessivamente
800.1 uro per impresa e non possono essere concessi ad imprese già in difficoltà al 31 dicembre 2019).
Superammortamento: Proroga termini consegna beni
Ai fini del cd. Superammortamento, viene posticipato, dal 30 giugno 2020 al 31 dicembre 2020, il termine per effettuare l’acquisto di beni strumentali, per i quali, entro il 31 dicembre 2019, è stato effettuato l’ordine e pagato un acconto pari almeno al 20% del costo d’acquisizione
Si ricorda che tale incentivo, che consentiva di ammortizzare il 30% in più del costo d’acquisto dei beni strumentali nuovi (per investimenti di importo non superiore a 2,5 milioni di euro), è stato sostituito, dal 1° gennaio 2020, dal credito d’imposta cd. Impresa 4.0 pari al 6% del costo, fino ad un tetto massimo di 2 milioni di euro (art.1, co. 184-197, legge 160/2019).
Cessione dei crediti d’imposta riconosciuti da misure anti emergenza
Con effetto dalla data di entrata in vigore del decreto e fino al 31 dicembre 2021, viene introdotto un principio di cedibilità dei crediti d’imposta riconosciuti per far fronte all’emergenza epidemiologica. In particolare, possono essere ceduti, anche parzialmente, ad altri soggetti, compresi gli Istituti di credito e gli Intermediari finanziari:
■ credito d’imposta per botteghe e negozi (art. 65 DL 18/2020 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27/2020);
■ credito d’imposta per locazione di immobili ad uso non abitativo di cui all’art.28;
■ credito d’imposta per sanificazione degli ambienti di lavoro di cui all’art.125;
■ credito d’imposta per l’adeguamento degli ambienti di lavoro di cui all’art.120.
I cessionari dei suddetti crediti d’imposta, li utilizzano, anche in compensazione (senza applicazione dei limiti di importo previsti per i crediti compensabili) con le stesse modalità del soggetto cedente. La quota di credito non utilizzata nell’anno non può essere utilizzata negli anni successivi, né chiesta a rimborso.
È prevista l’emanazione di un Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate per definire le modalità attuative dell’opzione per la cessione dei crediti d’imposta.
Clausola di salvaguardia IVA
Vengono soppresse definitivamente, a partire dal 1° gennaio del 2021, le c.d. “clausole di salvaguardia” che prevedono automatiche variazioni, in aumento, delle aliquote IVA del 22% e del 10% e di quelle dell’accisa su taluni prodotti carburanti.
Riduzione aliquota IVA per le cessioni di beni necessari a contenimento e gestione dell’emergenza Covid-19
Per le cessioni delle mascherine e degli altri dispositivi medici e di protezione individuale espressamente elencati dalla norma, viene prevista:
■ fino al 31 dicembre 2020, l’esenzione da IVA (con mantenimento del diritto alla detrazione dell’imposta pagata sugli acquisti e sulle importazioni di beni e servizi afferenti a tali operazioni),
■ dal 1° gennaio 2021, l’applicazione dell’aliquota IVA ridotta al 5%.
Ripresa dei versamenti di ritenute, IVA e contributi sospesi
Vengono prorogati al 16 settembre i termini di ripresa della riscossione previsti dagli artt.18 e 19 del DL 23/2020 e dagli artt. 61 e 62 del DL 18/2020.
In particolare, viene prevista:
■ la proroga, dal 30 giugno al 16 settembre 2020 del termine della ripresa dei versamenti delle ritenute, dei contributi e dell’IVA relativi al mese di aprile e di maggio 2020, sospesi dal DL 23/2020 per i soggetti che, nei mesi di marzo ed aprile 2020 hanno registrato un calo di fatturato del 33% (o del 50% per quelli con ricavi superiori a 50 mln di euro) rispetto ai corrispondenti mesi del 2019. La ripresa avverrà in un’unica soluzione entro il 16 settembre, o in 4 rate mensili a decorrere da settembre 2020. La proroga interessa anche gli enti non commerciali;
■ la proroga, dal 31 luglio al 16 settembre 2020 del termine di versamento delle ritenute d’acconto sui redditi da lavoro autonomo o sulle provvigioni, non operate dai sostituti d’imposta nel periodo compreso tra il 17 marzo ed il 31 maggio 2020, per i soggetti con ricavi o compensi 2019 non superiori a 400.000 euro. La ripresa avverrà in un’unica soluzione entro il 16 settembre, o in 4 rate mensili a decorrere da settembre 2020;
■ la proroga, dal 31 maggio al 16 settembre 2020, del termine di ripresa dei versamenti scaduti a marzo 2020, relativi alle ritenute alla fonte, contributi e IVA, sospesi dal DL 18/2020 (convertito con modifiche nella legge 27/2020) per i soggetti con ricavi 2019 non superiori a 2 milioni di euro. La ripresa avverrà in un’unica soluzione entro il 16 settembre, o in 4 rate mensili a decorrere da settembre 2020 (art.127, co.1, lett.b, del medesimo DL 34/2020);
■ la proroga, dal 31 maggio al 16 settembre 2020, del termine di ripresa dei versamenti IVA scaduti a marzo 2020 per i soggetti con domicilio fiscale, sede legale o operativa nelle Province di Bergamo, Brescia, Cremona, Lodi e Piacenza (la cui sospensione è stata stabilita dal DL 18/2020 convertito con modifiche nella legge 27/2020). La ripresa avverrà in un’unica soluzione entro il 16 settembre, o in 4 rate mensili a decorrere da settembre 2020 (art.127, co.1, lett.b, del medesimo DL 34/2020);
■ la proroga al 16 settembre 2020, del termine di ripresa dei versamenti delle ritenute alla fonte, dei contributi e dei premi assicurativi per i soggetti residenti o aventi, al 21 febbraio 2020, la sede operativa o legale nei Comuni della cd. “zona rossa originaria” (art.127, co.1, lett.b, del medesimo DL 34/2020);
■ la proroga, dal 31 maggio al 16 settembre 2020, del termine di ripresa dei versamenti, a favore di determinate filiere produttive (ar.61 del DL 18/2020, convertito nella legge 27/2020) delle ritenute alla fonte, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria sospesi dal 2 marzo 2020 al 30 aprile 2020, nonché termini dei versamenti relativi all’IVA in scadenza nel mese di marzo 2020 (art.127, co.1, lett.a, del medesimo DL 34/2020).
Misure in materia di lavoro dipendente (cd. bonus Renzi e cuneo fiscale)
Viene previsto che il credito di 80 euro (cd. Bonus Renzi) e il trattamento integrativo di 100 euro (cd. Taglio del cuneo fiscale), spettanti, rispettivamente, fino al 30 giugno 2020 e dal 1° luglio 2020 ai dipendenti in possesso dei requisiti previsti sono riconosciuti anche nel caso in cui il lavoratore risulti incapiente per effetto del minor reddito di lavoro dipendente prodotto nell’anno 2020 a causa delle conseguenze connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19.
Rivalutazione delle aree agricole ed edificabili
Viene riammessa la rivalutazione del valore delle partecipazioni non negoziate e dei terreni (sia agricoli sia edificabili), per i beni posseduti al 1° luglio 2020 da persone fisiche e società semplici.
Le aliquote dell’imposta sostitutiva sono stabilite nella misura dell’11%, con possibilità di rateizzazione in tre rate annuali di pari importo, a decorrere dalla data del 30 settembre 2020. Sulla seconda e terza rata sono dovuti gli interessi nella misura del 3 % annuo.
Entro il 30 settembre 2020 va redatta e giurata la perizia di stima.
Rimessione in termini e sospensione avvisi bonari
Nella sostanza, la norma del DL rinvia al 16 settembre 2020 (in un’unica soluzione o in 4 rate mensili di pari importo decorrenti da settembre), il versamento delle somme risultanti dai cd “avvisi bonari” (anche per le rateazioni in coso) la cui scadenza è compresa tra l’8 marzo ed il 31 maggio 2020.
Si tratta, in particolare, delle comunicazioni inviate ai contribuenti a seguito dei controlli automatici e formali delle dichiarazioni dei redditi e dell’IVA (di cui agli artt. 36-bis e 36-ter del DPR 600/1973 e all’art.54-bis del DPR 633/1972), il cui importo richiesto può essere saldato, evitando l’iscrizione a ruolo, entro 30 giorni dal ricevimento con riduzione di sanzioni ed interessi, anche mediante rateazione (artt.2, 3 e 3-bis, del D.Lgs. 462/1997).
Sospensione compensazione tra credito d’imposta e debito iscritto a ruolo
Viene previsto che, per il 2020, in sede di erogazione dei rimborsi fiscali, non si applica la procedura di compensazione tra il credito d’imposta ed il debito iscritto a ruolo (art. 28-ter, DPR 602/1973.
Modifiche agli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA)
Vengono introdotte, per i periodi di imposta in corso al 31 dicembre 2020 e 2021, misure di adeguamento della disciplina degli ISA agli effetti dell’emergenza sanitaria COVID-19, anche attraverso l’individuazione di nuove specifiche cause di esclusione dall’applicazione degli stessi ISA. Ciò avverrà attraverso:
■ definizione da parte della SO.SE. di specifiche metodologie basate su analisi ed elaborazioni utilizzando banche dati già disponibili per l’Amministrazione finanziaria, l’INPS, l’INAIL e l’ISTAT, nonché i dati e gli elementi acquisibili presso istituti ed enti specializzati nella ricerca e nell’analisi economica;
■ individuazione, su proposta della Commissione degli Esperti, di ulteriori dati e informazioni necessari per migliorare la valutazione dello stato di crisi individuale;
■ rinvio dei termini per l’approvazione degli ISA e per la loro eventuale integrazione, rispettivamente, al 31 marzo e al 30 aprile dell’anno successivo a quello di applicazione.
Considerate le difficoltà correlate al primo periodo d’imposta di applicazione degli ISA, con riferimento al periodo d’imposta 2018, l’Agenzia delle Entrate e il Corpo della Guardia di finanza terranno conto anche del livello di affidabilità fiscale derivante dall’applicazione degli indici per il successivo periodo d’imposta 2019. Analogamente, per il periodo di imposta 2020, si tiene conto anche del livello di affidabilità fiscale più elevato derivante dall’applicazione degli ISA per i precedenti periodi d’imposta 2018 e 2019.
Proroga versamenti strumenti deflattivi del contenzioso
Sono prorogati al 16 settembre 2020 (unica soluzione, o 4 rate mensili), i termini di versamento delle somme, scadenti tra il 9 marzo 2020 e il 31 maggio 2020, dovute, tra l’altro, a seguito di:
■ accertamento con adesione (art.7, D.Lgs 218/1997);
■ accordo conciliativo (artt.48 e 48-bis DLgs 546/1992);
■ accordo di mediazione (art.17-bis DLgs 546/1992);
■ atti di liquidazione dell’imposta di registro per omessa registrazione di contratti di locazione;
■ atti di liquidazione dell’imposta di registro per i trasferimenti di fabbricati a seguito di attribuzione della rendita (art.12 del D.L. 70/1988, convertito nella legge 54/1988);
■ atti di recupero dei crediti d’imposta indebitamente utilizzati, in tutto o in parte (art.1, co.421, legge 311/2004);
■ avvisi di liquidazione relativi ad omesso, carente o tardivo versamento dell’imposta di registro, nonché dei tributi dovuti in caso di successione di beni immobili e diritti reali sugli stessi (imposte ipotecaria e catastale, bollo, tasse ipotecarie), dell’imposta sulle donazioni (DLgs 346/1990), dell’imposta sostitutiva sui finanziamenti (DPR 601/1973) e dell’imposta sulle assicurazioni (legge 1216/1961).
Per i medesimi atti, viene prorogato al 16 settembre 2020 il termine finale per la notifica del ricorso di primo grado innanzi alle Commissioni tributarie.
La proroga al 16 settembre 2020 si applica anche alle eventuali somme rateali, in scadenza sempre nel periodo compreso tra il 9 marzo e il 31 maggio 2020 dovute in relazione ai medesimi atti sopraindicati (quando rateizzabili), nonché di quelle relative alla:
■ definizione dei processi verbali di constatazione (art.1, DL 119/2018, convertito nella legge 136/2018);
■ definizione degli atti d’accertamento (art.2, DL 119/2018, convertito nella legge 136/2018);
■ definizione delle controversie tributarie (art.6, DL 119/2018, convertito nella legge 136/2018);
■ regolarizzazione con versamento volontario di periodi d’imposta precedenti (art.7, DL 119/2018, convertito nella legge 136/2018).
Sospensione delle verifiche ex art. 48-bis DPR n. 602 del 1973
Viene, altresì, disposta la sospensione, dall’8 marzo al 31 agosto 2020, della disciplina sulla verifica della regolarità fiscale che le Amministrazioni pubbliche, prima di pagare importi superiori a 5.000 euro, devono effettuare nei confronti dei destinatari degli stessi (art.48-bis, DPR 602/1973).
Per i soggetti che hanno domicilio fiscale o sede legale o operativa nelle cd “zone rosse originarie” (elencate nell’allegato al DPCM 1° marzo 2020) la sospensione opera dal 21 febbraio.
Le verifiche eventualmente già effettuate, anche in data antecedente alla sospensione, per le quali l’agente della riscossione non abbia notificato l’atto di “pignoramento del credito verso terzi” (art.72- bis, dello stesso DPR 602/1973) restano prive di qualunque effetto, cosicché i soggetti pubblici (amministrazioni pubbliche di cui all’art.1, co.2, del D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165/2001, nonché le società a prevalente partecipazione pubblica) dovranno procedere al pagamento a favore del beneficiario.
Proroga versamenti somme da accertamento
Viene prorogato il termine finale della sospensione dei versamenti dei carichi affidati all’agente della riscossione che, quindi, opera dall’8 marzo al 31 agosto 2020 (anziché al 31 maggio, come ora previsto) sempre per il pagamento delle somme derivanti da:
■ cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione, avvisi di accertamento esecutivi emessi dall’Agenzia delle Entrate ai fini delle imposte sui redditi, dell’Irap e dell’IVA;
■ avvisi di addebito emessi dall’INPS;
■ atti di accertamento emessi dall’Agenzia delle Dogane;
■ ingiunzioni di pagamento emesse dagli enti locali, nonché gli atti di accertamento esecutivi emessi dai medesimi enti sia per le entrate tributarie, che per quelle patrimoniali.
Tali versamenti dovranno essere effettuati entro la fine di settembre 2020 (anziché di giugno 2020).
Viene previsto che il pagamento di tutte le rate relative alla cd. “rottamazione ter” e al cd. “saldo e stralcio” in scadenza nel 2020 possa essere eseguito entro il 10 dicembre 2020 (la disposizione attuale, infatti, si limita a differire al 31 maggio 2020 il termine di pagamento della rata della “rottamazione-ter” e quella del “saldo e stralcio” in scadenza, rispettivamente, al 28 febbraio 2020 e al 31 marzo 2020).
Viene previsto che, per i piani di dilazione in essere alla data dell’8 marzo 2020 e ai provvedimenti di accoglimento relativi a richieste presentate fino al 31 agosto 2020, la decadenza del debitore dalle rateazioni accordate dall’agente della riscossione si determinano in caso di mancato pagamento di 10 rate (anche non consecutive), anziché di 5.
Viene prevista la possibilità di accordare nuove dilazioni anche ai soggetti che, al 31 dicembre 2019, sono stati inadempienti rispetto a rateizzazioni richieste, ma per le quali gli stessi non abbiano poi provveduto al pagamento di quanto dovuto.
Proroga della notifica degli atti di accertamento
In tema di accertamento, viene previsto che:
■ gli atti di accertamento,
■ gli atti di contestazione,
■ gli atti di irrogazione delle sanzioni,
■ gli atti di recupero dei crediti di imposta,
■ gli atti di liquidazione e di rettifica e liquidazione, per i quali i termini di decadenza scadono tra il 9 marzo ed il 31 dicembre 2020, sono notificati non prima del 1° gennaio 2021 e fino al 31 dicembre 2021, in deroga agli ordinari termini decadenziali, salvo casi di indifferibilità ed urgenza.
Viene previsto inoltre che, sempre dal 9 marzo 2020 e sino al 31 dicembre 2020, non si procede all’invio di una serie di atti, inviti e comunicazioni (tra cui i cd “avvisi bonari”), che verranno comunque perfezionati entro il 30 dicembre 2020, ma la cui notifica avverrà dal 1° gennaio al 31 dicembre 2021.
Allegato: Decreto_Rilancio_Misure_Fiscali
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