DECRETO “MILLEPROROGHE 2020” – MISURE FISCALI D’INTERESSE PER IL SETTORE
Riapertura del termine per la nomina obbligatoria degli organi di controllo nelle s.r.l., scaduto il 16 dicembre 2019, che viene spostato al 30 aprile 2020, coincidente con quello di approvazione del bilancio relativo all’esercizio 2019.
Proroga dell’adozione del D.M. istitutivo dell’albo dei curatori e gestori delle procedure di cui al codice della crisi d’impresa, che dal 1° marzo slitta al 30 giugno 2020, nonché del “bonus verde” per la sistemazione dei giardini per tutto il 2020.
Queste le misure d’interesse per il settore contenute nel D.L. 30 dicembre 2019 n.162 (cd. Decreto “Milleproroghe 2020”) convertito, con modificazioni, nella legge 28 febbraio 2020, n.8, pubblicata sul S.O. n.10 alla Gazzetta Ufficiale n.51 del 29 febbraio 2020.
Codice della crisi d’impresa
Proroga dell’adozione dell’albo per le procedure da “crisi d’impresa” (art.8, co.4)
L’art.8, co.4, del Decreto “Milleproroghe 2020” fa slittare dal 1° marzo al 30 giugno 2020 il termine per l’adozione del Decreto del Ministro della Giustizia relativo all’istituzione ed al funzionamento dell’albo dei soggetti incaricati dall’autorità giudiziaria delle funzioni di gestione e di controllo nelle procedure del codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza, di cui al D.Lgs. 14/2019 [1].
L’albo indicherà, tra l’altro, i requisiti professionali non solo dei curatori, commissari o liquidatori giudiziari, ma anche dei componenti dei cd. “organismi di composizione della crisi – OCRI”, che verranno istituiti presso le camere di commercio nell’ambito delle procedure d’allerta disciplinate dal medesimo codice della crisi d’impresa [2].
Infatti, anche alla luce delle segnalazioni effettuate presso il Ministero della Giustizia dalle associazioni di categoria, tra cui l’ANCE, per i componenti dell’OCRI di matrice aziendalistica si rende necessaria l’individuazione di requisiti professionali meno rigidi rispetto a quelli stabiliti nel D.M. 202/2014, richiamato ad oggi dal codice della crisi d’impresa (ad es. aver espletato attività nella curatela fallimentare).
Come evidenziato nella Relazione illustrativa al Provvedimento, lo slittamento al 30 giugno 2020 per l’istituzione dell’albo tiene conto, quindi, anche di tali richieste e consentirà, altresì, il coordinamento con le disposizioni di modifica che verranno introdotte, anche in relazione ai membri degli OCRI, mediante il D.Lgs. correttivo al codice della crisi d’impresa, approvato in via preliminare dal Consiglio dei Ministri il 12 febbraio scorso e che verrà, a breve, inviato in Parlamento per l’espressione del parere, che precede l’adozione definitiva.
Nomina organi di controllo nelle s.r.l. – Riapertura del termine (art.8, co.6-sexies)
Un’ulteriore disposizione del Decreto “Milleproroghe 2020”, introdotta in fase di conversione in legge, riapre il termine per la nomina obbligatoria degli organi di controllo nelle s.r.l., scaduto il 16 dicembre 2019, che viene spostato al 30 aprile 2020, coincidente con quello di approvazione del bilancio relativo all’esercizio 2019 (cfr. art.8, co.4).
Trova, così, accoglimento quanto auspicato dall’ANCE che, fin dall’introduzione della disposizione, aveva espresso forti perplessità, sia per il numero di società coinvolte, sia per l’aumento dei costi che le società dovranno sostenere, ma anche per il rischio che le segnalazioni possano compromettere l’affidabilità delle imprese verso gli istituti di credito.
Infatti, tenuto conto delle imprese di minori dimensioni, la scadenza originaria appariva insufficiente ai fini della predisposizione delle necessarie modifiche agli assetti organizzativi dell’impresa.
Si ricorda che a tale adempimento sono tenute le s.r.l. e le società cooperative nell’ipotesi in cui, per due esercizi consecutivi, abbiano superato almeno uno dei seguenti limiti dimensionali relativi a reddito, patrimonio, nonché numero di dipendenti (cfr. il nuovo art.2477 del codice civile):
1) totale dell’attivo dello stato patrimoniale: 4 milioni di euro;
2) ricavi delle vendite e delle prestazioni: 4 milioni di euro;
3) dipendenti occupati in media durante l’esercizio: 20 unità [3].
L’obbligo di nomina dell’organo di controllo cessa quando, per tre esercizi consecutivi, non è stato superato nessuno dei predetti limiti.
Quindi, per le s.r.l. che si trovino in presenza delle citate condizioni, viene riaperto il termine per la nomina dell’organo di controllo, scaduto il 16 dicembre scorso.
In particolare, tale adempimento andrà effettuato «entro la data di approvazione dei bilanci relativi all’esercizio 2019, stabilita ai sensi dell’articolo 2364, secondo comma, del codice civile» (ossia entro il termine ordinario del 30 aprile 2020) [4].
In sostanza, nell’ipotesi in cui i citati limiti siano stati superati (si ritiene, nel 2018 e nel 2019) [5], occorre convocare l’assemblea di nomina dei sindaci/revisori entro il 30 aprile 2020.
Si richiama l’attenzione sull’importanza, anche per le s.r.l. operanti nel settore delle costruzioni, di individuare tali figure professionali richieste dalla normativa (sindaci o revisori), non solo ai fini di una tempestiva gestione della possibile crisi d’impresa, ma anche per evitare di incorrere nella responsabilità solidale con gli amministratori della società in caso di mancata segnalazione (in base a quanto previsto dall’art.14, co.3, del medesimo codice della crisi d’impresa).
Sul tema, si ricorda che nella bozza di Decreto Legge recante misure straordinarie per le famiglie e le imprese, in conseguenza dell’emergenza da Coronavirus – Covid-19, approvato dal Consiglio dei Ministri lo scorso 28 febbraio, è contenuto, tra l’altro, il rinvio al 15 febbraio 2021 degli obblighi relativi alle segnalazioni d’allerta da effettuare:
■ a cura degli organi di controllo delle società nei confronti della stessa, nonché degli OCRI;
■ a cura dei creditori pubblici qualificati (Agenzia delle Entrate, INPS ed agente della riscossione), nei confronti dell’impresa in crisi, nonché degli OCRI[6].
La proroga riguarderebbe tutte le PMI, come definite dal Decreto del Mise 18 aprile 2005 (ossia quelle con meno di 250 occupati, fatturato annuo non superiore a 50 milioni di euro, oppure totale di bilancio annuo non superiore a 43 milioni di euro).
La disposizione, se confermata, diverrà definitiva a seguito dell’iter di conversione in legge del Provvedimento.
Al riguardo, l’ANCE fornirà tempestivi aggiornamenti.
Proroga del “bonus verde” (art.10. co.1)
L’art.10, co.1, del D.L. 162/2019 proroga, anche per l’anno 2020, il cd. “bonus verde”, ossia la detrazione IRPEF del 36%, nel limite massimo di spesa pari a 5.000 euro per unità immobiliare, per le spese sostenute per interventi di:
■ sistemazione a verde di aree scoperte private di edifici esistenti, unità immobiliari, pertinenze, recinzioni, impianti di irrigazione e realizzazione di pozzi;
■ realizzazione di giardini pensili e coperture a verde purché si collochino nell’ambito di un intervento straordinario di sistemazione a verde dell’unità immobiliare residenziale.
La detrazione (per un importo massimo di 1.800 euro), condizionata all’utilizzo di strumenti di pagamento tracciabili, è ripartita in 10 quote annuali di parti importo dall’anno in cui le spese sono state sostenute e nei successivi.
La detrazione spetta anche per interventi su parti comuni esterne di edifici, fermo restando il limite dell’importo massimo di 5.000 euro per unità immobiliare e spetta al singolo condomino nel limite della propria quota.
Si ricorda che l’agevolazione, introdotta a partire dal periodo d’imposta 2018, è stata prorogata anche per il 2019 (art.1, co.68, della legge 145/2018) [7].
Note:
[1] Cfr. anche gli artt.352, e 356-358 del D.Lgs. 14/2019.
[2] Come noto, si tratta di una serie di segnalazioni qualificate (definite “di allerta”) circa possibili rischi di insolvenza dell’impresa, che devono essere effettuate dagli organi di controllo delle società, ovvero dai creditori pubblici qualificati (Agenzia entrate, INPS e agente della riscossione), al fine di trovare tempestivamente soluzioni concordate con i creditori, in una fase antecedente all’intervento del Tribunale (cfr. artt.12 e segg. del D.Lgs. 14/2019).
[3] Come noto, come anche auspicato dall’ANCE, il “Decreto Sblocca cantieri” (DL 32/2019, convertito, con modificazioni, nella legge 55/2019), ha rivisto le condizioni per la nomina obbligatoria degli organi di controllo nelle s.r.l., di cui all’art.2477 del codice civile, rispetto a quanto stabilito in origine nel Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza.
Si ricorda che quest’ultimo Provvedimento stabiliva, con efficacia del 16 marzo scorso, l’obbligo di nomina dell’organo di controllo (o del revisore) per le s.r.l. che avessero superato, per due esercizi consecutivi, almeno uno dei seguenti limiti:
1) totale dell’attivo dello stato patrimoniale: 2 milioni di euro;
2) ricavi delle vendite e delle prestazioni: 2 milioni di euro;
3) dipendenti occupati in media durante l’esercizio: 10 unità.
[4] Infatti, il co.2 dell’art.2364 del codice civile si riferisce alla convocazione dell’assemblea ordinaria, da effettuare entro un termine non superiore a centoventi giorni dalla chiusura dell’esercizio sociale.
Codice civile – art. 2364 – Assemblea ordinaria nelle società prive di consiglio di sorveglianza
(omissis)
L’assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta l’anno, entro il termine stabilito dallo statuto e comunque non superiore a centoventi giorni dalla chiusura dell’esercizio sociale. Lo statuto può prevedere un maggior termine, comunque non superiore a centottanta giorni, nel caso di società tenute alla redazione del bilancio consolidato ovvero quando lo richiedono particolari esigenze relative alla struttura ed all’oggetto della società; in questi casi gli amministratori segnalano nella relazione prevista dall’articolo 2428 le ragioni della dilazione.
[5] Come prima applicazione della norma, ed alla luce della citata riapertura del termine per la nomina dell’organo di controllo, si ritiene che i due esercizi consecutivi da prendere in considerazione ai fini della verifica dei requisiti siano, ora, il 2018 e 2019.
[6] Cfr. gli artt.14 e 15 del D.Lgs. 14/2019 – codice della crisi d’impresa.
[7] Cfr. l’art.1, co.12-15, della legge 205/2017 ed ANCE “Legge di Bilancio 2019.
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