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17.07.2020 - tributi

CREDITO DI IMPOSTA PER AMBIENTI DI LAVORO E SANIFICAZIONE

L’Agenzia delle Entrate ha fornito le istruzioni per utilizzare e cedere i crediti d’imposta per le spese di sanificazione e acquisto dei dispositivi di protezione individuale e per le spese di adeguamento degli ambienti di lavoro recentemente introdotti dal cd. Decreto Rilancio. Su entrambi i crediti, inoltre, l’amministrazione finanziaria ha fornito i primi chiarimenti interpretativi con un apposito documento di prassi.

In particolare, con il Provvedimento Prot. n. 259854/2020 del 10 luglio 2020 è stato approvato il modello (le relative Istruzioni; le specifiche tecniche per la predisposizione e trasmissione telematica della comunicazione e l’elenco delle attività ammesse a fruire del credito d’imposta per l’adeguamento degli ambienti di lavoro) per comunicare le spese ammissibili ai crediti di imposta che dovrà essere inviato esclusivamente con l’apposito servizio web presente nell’area riservata del sito internet o tramite i canali telematici dell’Agenzia.

Mentre, con la Circolare 20 del 10 luglio 2020 sono stati forniti alcuni chiarimenti a livello interpretativo.

Circolare 20 del 10 luglio 2020

Per quanto riguarda il credito di imposta per l’adeguamento degli ambienti di lavoro, di cui all’art.120 del DL n. 34/2020 [1], si ricorda che è riconosciuto nella misura del 60% delle spese sostenute nel 2020, per un massimo di 80.000 euro, in relazione agli interventi necessari per far rispettare le prescrizioni sanitarie e le misure di contenimento contro la diffusione del virus COVID-19.

Sono agevolati interventi di natura edilizia necessari per il rifacimento di spogliatoi e mense, per la realizzazione di spazi medici, ingressi e spazi comuni, e per l’acquisto di arredi di sicurezza, e anche investimenti in attività innovative, quali lo sviluppo o l’acquisto di strumenti e tecnologie necessarie allo svolgimento dell’attività lavorativa e per l’acquisto di apparecchiature per il controllo della temperatura dei dipendenti e degli utenti.

Beneficiari sono i soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione in luoghi aperti al pubblico, le associazioni, le fondazioni e agli altri enti privati, compresi gli enti del Terzo settore.

In merito a tal beneficio la Circolare 20/E ha precisato, tra l’altro, che:

  • il credito di imposta può essere fatto valere su un ammontare massimo di spese sostenute, nel 2020, pari a 80.000 euro. Di conseguenza, ove le spese effettivamente sostenute fossero maggiori di 80.000, l’ammontare del credito di imposta vantato dal beneficiario non potrebbe comunque superare i 48.000 euro;
  • l’agevolazione spetta per le spese sostenute nell’arco del 2020, quindi anche prima del 19 maggio 2020 (data di entrata in vigore del DL Rilancio);
  • il credito può essere fruito esclusivamente in compensazione, ai sensi dell’art.17 del Dlgs 241/97 (tramite il modello F24) oppure ceduto [2] – entro il 31 dicembre 2021 – anche parzialmente, ad altri soggetti, compresi istituti di credito e altri intermediari finanziari, con facoltà di successiva cessione del credito;
  • sia l’utilizzo del credito in compensazione tramite modello F24, sia la cessione a soggetti terzi possono avvenire solo successivamente al sostenimento delle spese agevolabili;
  • il credito può essere utilizzato in compensazione dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2021, pertanto, eventuali crediti residui al 31 dicembre 2021 non potranno essere utilizzati negli anni successivi, né ceduti o richiesti a rimborso;
  • Il credito spettante e i corrispondenti utilizzi andranno indicati nel quadro RU della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2020, specificando sia la quota compensata tramite modello F24 sia la quota ceduta.

Per quanto riguarda il credito d’imposta per la sanificazione e l’acquisto di dispositivi di protezione, di cui all’art. 125 del DL n. 34/2020 si ricorda che è pari al 60% delle spese sostenute nel 2020 per la sanificazione degli ambienti e degli strumenti utilizzati, e per l’acquisto di dispositivi di protezione individuale e di altri dispositivi atti a garantire la salute dei lavoratori e degli utenti.

Beneficiari sono gli esercenti attività d’impresa, arte o professione, nonché in favore tutti gli altri enti di natura privata (ad esempio, fondazioni, associazioni, enti non commerciali, enti del Terzo settore, associazioni sportive dilettantistiche, associazioni di categoria, strutture ricettive extra-alberghiere a carattere non imprenditoriale).

Il credito d’imposta spetta fino ad un massimo di 60.000 euro per ciascun beneficiario, nel limite complessivo di 200 milioni di euro per l’anno 2020.

In particolare, per quanto riguarda questo beneficio, la Circolare 20/E ha precisato che:

  • le attività di “sanificazione” devono essere finalizzate ad eliminare o ridurre a quantità non significative la presenza del virus COVID-19. Questa condizione è soddisfatta tramite apposita certificazione redatta da operatori professionisti sulla base dei Protocolli di regolamentazione vigenti. Tuttavia, in presenza di specifiche competenze già ordinariamente riconosciute, la sanificazione può essere svolta anche in economia, tramite dipendenti o collaboratori, nel rispetto delle indicazioni contenute nei Protocolli di regolamentazione vigenti.
  • In questo caso l’ammontare della spesa agevolabile può essere determinato, moltiplicando il costo orario del lavoro del soggetto impegnato a tale attività per le ore effettivamente impiegate nella medesima;
  • l’agevolazione spetta per le spese sostenute nell’arco del 2020, quindi anche prima del 19 maggio 2020 (data di entrata in vigore del DL Rilancio);

Il limite massimo di 60.000 per beneficiario è riferito all’importo del credito d’imposta e non a quello delle spese ammissibili. Il credito d’imposta per la sanificazione e l’acquisto di dispositivi di protezione spetterà nella misura del 60% delle spese ammissibili sostenute, per un ammontare di spesa inferiore o uguale a 100.000 euro. Ciò significa che il credito spettante sarà sempre pari al 60.000 euro anche per spese superiori a 100.000 euro;

Il credito d’imposta, successivamente al sostenimento delle spese agevolabili, è utilizzabile:

  • in compensazione, ai sensi dell’art.17 del Dlgs 241/97 (tramite il modello F24)
  • nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di sostenimento della spesa;
  • o in alternativa, entro il 31 dicembre 2021, può essere ceduto [3], anche parzialmente, ad altri soggetti, compresi istituti di credito e altri intermediari finanziari, con facoltà di successiva cessione del credito;
  • il credito spettante e i corrispondenti utilizzi andranno indicati nel quadro RU della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta nel quale la spesa è stata sostenuta, specificando sia la quota utilizzata in dichiarazione, sia la quota compensata tramite modello F24 sia la quota ceduta. L’eventuale credito residuo potrà essere riportato nei periodi d’imposta successivi, ma, in assenza di una espressa indicazione nell’articolo 125 del decreto Rilancio, non potrà essere richiesto a rimborso.

Provvedimento 259854/2020 del 10 luglio 2020 in merito alle modalità di fruizione dei crediti.

Per quanto riguarda le modalità di fruizione dei suddetti crediti, il Provvedimento ha approvato il modello di “Comunicazione delle spese per l’adeguamento degli ambienti di lavoro e/o per la sanificazione e l’acquisto dei dispositivi di protezione” con cui i beneficiari devono comunicare all’Agenzia delle Entrate l’ammontare delle spese sostenute sino al mese precedente la data di sottoscrizione della comunicazione e l’importo che prevedono di sostenere successivamente, sino al 31 dicembre 2020.

La comunicazione va inviata all’Agenzia telematicamente tramite il servizio web disponibile nell’area riservata del sito dell’agenzia oppure usufruendo dei canali telematici dell’Agenzia delle entrate.

Nell’arco di 5 giorni l’Agenzia rilascia una ricevuta attestante la presa in carico o il rigetto motivato della richiesta. Nella stessa comunicazione possono essere indicate le spese inerenti i due diversi benefici.

La comunicazione va effettuata nei seguenti termini:

  • dal 20 luglio 2020 al 30 novembre 2021 per il credito d’imposta per l’adeguamento degli ambienti di lavoro (art. 120)
  • dal 20 luglio 2020 al 7 settembre 2020 per il credito d’imposta per la sanificazione e l’acquisto dei dispositivi di protezione (art.125).

Nel corso dei periodi sopra indicati è possibile sia inviare una nuova comunicazione in sostituzione integrale della precedente, sia la rinuncia integrale del credito d’imposta precedentemente comunicato.

In particolare, solo per quanto concerne il credito di imposta per la sanificazione (art.125) che prevede il limite complessivo di 200 milioni di euro per l’anno 2020, viene precisato che l’ammontare massimo del credito di imposta effettivamente fruibile dal beneficiario, sarà pari al credito d’imposta richiesto moltiplicato per una percentuale che sarà comunicata dall’Agenzia delle Entrate entro il prossimo 11 settembre.

La percentuale deriverà dal rapporto tra i 200 milioni di euro e l’ammontare complessivo dei crediti di imposta richiesti. Nel caso in cui l’ammontare complessivo dei crediti d’imposta richiesti risulti inferiore al limite di spesa, la percentuale è pari al 100 per cento.

Il Provvedimento stabilisce anche le modalità per la cessione di entrambi i crediti, possibile per i beneficiari sino al 31 dicembre 2021.

La comunicazione della cessione di cui al punto precedente avviene esclusivamente a cura del soggetto cedente con le funzionalità rese disponibili nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate e va effettuata:

  • a decorrere dal 1° ottobre 2020, o dal giorno lavorativo successivo alla corretta ricezione della comunicazione delle spese, inviata successivamente al 30 settembre 2020 per la cessione del credito d’imposta per l’adeguamento degli ambienti di lavoro (art. 120);
  • a decorrere dal giorno lavorativo successivo alla pubblicazione del provvedimento che fisserà la percentuale che sarà fissata dall’Agenzia delle Entrate per definire l’effettivo ammontare dei crediti spettanti, come precisato sopra, entro il prossimo 11 settembre, in caso di cessione del credito per la sanificazione (art. 125).

 

Note:

[1] In corso di conversione DDL 1874/S.

[2] Cfr. art. 122, comma 2, lett. c, del DL 34/2020 in corso di conversione (DDL 1874/S).

[3] Cfr. art. 122, comma 2, lett. d) del DL 34/2020 in corso di conversione (DDL 1874/S).

 

 


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