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07.05.2020 - tributi

CONVERSIONE DEL DL “CURA ITALIA” – IL QUADRO DELLE MISURE FISCALI

È stata pubblicata sul SO n.16 alla Gazzetta Ufficiale n. 110 del 29 aprile 2020, la legge 24 aprile 2020, n. 27, di conversione del DL 17 marzo 2020, n.18, cd “Decreto Cura Italia”.

A seguito della conversione in legge del provvedimento, viene definitivamente eliminata la proroga di 2 anni dei termini a disposizione degli Enti impositori per effettuare i controlli fiscali, prevista dal Decreto Cura Italia.

Si ricorda, infatti, che tra le numerose proroghe introdotte dal provvedimento vi era anche quella, al 31 dicembre 2022, dei termini, di prescrizione e decadenza relativi all’attività degli uffici degli Enti impositori, in scadenza entro il 31 dicembre 2020[1], che invece, in linea con quanto auspicato dall’ANCE, è stata eliminata[2].

Restano invariate, salvo qualche limitata modifica, le ulteriori disposizioni fiscali d’interesse per il settore delle costruzioni, contenute nel D.L. Cura Italia, di seguito riepilogate.

Sommario

■ Adempimenti e versamenti tributari

■ Premio ai lavoratori dipendenti

■ Credito d’imposta per le spese di sanificazione degli ambienti di lavoro

■ Incentivi fiscali per erogazioni liberali

■ Sospensione dei termini dell’attività d’accertamento degli enti impositori

■ Carichi affidati all’agente della riscossione – sospensione dei termini di versamento

■ Misure in materia di giustizia civile, penale, tributaria e militare

■ Proroga dei termini per le assemblee – nomina dei sindaci nelle s.r.l.

■ Adempimenti e versamenti tributari

I termini di sospensione degli adempimenti e dei versamenti previsti dal testo originario del DL sono stati sostanzialmente confermati anche a seguito della sua conversione in legge.

In merito, si fornisce, in allegato, uno schema riepilogativo delle nuove scadenze, che tiene conto anche di alcune proroghe previste dal DL 23/2020 (“D.L. Liquidità”, in corso di conversione in legge – atto n. 2461/C).

In sede di conversione in legge del provvedimento, è stato inoltre inserito l’art.61-bis che recepisce quanto già previsto dal DL 9/2020 in merito ai termini riguardanti la dichiarazione dei redditi precompilata.

In particolare, per tutto il territorio nazionale, viene confermata l’anticipazione al 1° gennaio 2020 dei termini per la presentazione della dichiarazione dei redditi precompilata, previsti dell’art. 16-bis del DL 124/2019 (convertito nella legge 157/2019), per cui già da quest’anno viene posticipata, dal 23 luglio al 30 settembre, la presentazione della dichiarazione dei redditi precompilata.

Questo termine vale anche per la presentazione della dichiarazione dei redditi al proprio sostituto di imposta che presta l’assistenza fiscale, o a un CAF dipendenti.

Confermato, inoltre, che, per il 2020, l’Agenzia delle Entrate rende disponibile la dichiarazione precompilata ai titolari di reddito di da lavoro dipendente e assimilati entro il 5 maggio 2020.

L’art.61-bis del DL 18/2020 posticipa invece al 2021 l’entrata in vigore della disposizione che prevede la messa a disposizione agli interessati della certificazione unica (CU), nell’area autenticata del sito internet dell’Agenzia delle Entrate (anch’essa originariamente fissata al 2020 dal DL 9/2020).

■ Premio ai lavoratori dipendenti

Questa misura riconosce ai lavoratori dipendenti con reddito complessivo inferiore o pari a 40.000 euro un premio per il mese di marzo 2020 pari a 100 euro da rapportare al numero di giorni di lavoro svolti nella propria sede di lavoro nel predetto mese.

Sul tema, alla luce dei chiarimenti forniti dall’Amministrazione finanziaria[3], è stato precisato che:

► il premio spetta solo per i giorni in cui il lavoratore ha svolto la propria attività lavorativa presso la sede di lavoro. Quindi, il bonus è altresì escluso per i giorni in cui l’attività lavorativa  è stata  espletata in telelavoro o in smart working, ovvero in caso di assenza per qualsiasi altro motivo (ferie, malattia, permessi retribuiti o non retribuiti, congedi, ecc.);

► il bonus erogabile al lavoratore è dato dall’importo di 100 euro moltiplicato per uno dei seguenti criteri:

  • rapporto tra ore ordinarie lavorate e ore ordinarie lavorabili,
  • rapporto tra i giorni di presenza in sede (indipendentemente dal numero di ore prestate) effettivamente lavorati nel mese di marzo e quelli lavorabili come previsto dal contratto collettivo o individuale

► il premio di 100 euro spetta al lavoratore qualora abbia svolto la propria prestazione lavorativa in sede, indipendentemente dalla circostanza che il contratto sia full time o part time;

► qualora il lavoratore abbia più contratti part time in essere, il premio sarà erogato dal sostituto d’imposta individuato dal lavoratore.

■ Credito d’imposta per le spese di sanificazione degli ambienti di lavoro

Tale disposizione riconosce alle imprese, solo per il 2020, un credito d’imposta del 50% delle spese di sanificazione degli ambienti e degli strumenti di lavoro fino ad un massimo di 20.000 euro. Il credito d’imposta è riconosciuto fino all’esaurimento dell’importo massimo di 50 milioni di euro per l’anno 2020.

Si ricorda che l’ambito applicativo del beneficio è stato esteso alle spese relative all’acquisto di dispositivi di protezione individuale ed all’installazione di altri dispositivi di sicurezza atti a proteggere i lavoratori dall’art.30 del D.L. 23/2020.

■ Incentivi fiscali per erogazioni liberali

Confermata la detrazione dall’imposta lorda ai fini dell’imposta sul reddito pari al 30%, per un importo non superiore a 30.000, per tutte le erogazioni liberali in denaro, finalizzate a finanziare gli interventi in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, effettuate da persone fisiche ed enti non commerciali, nei confronti di:

► Stato

► Regioni

► Enti locali territoriali

► Enti o istituzioni pubbliche

► Fondazioni e associazioni legalmente riconosciute senza scopo di lucro.

Per le erogazioni liberali effettuate dai titolari di reddito d’impresa, si applica quanto previsto per le popolazioni colpite da calamità pubbliche[4].

In particolare, gli importi versati per il tramite di fondazioni, associazioni, comitati ed enti per sostenere le popolazioni colpite da calamità pubbliche sono deducibili dal reddito d’impresa, anche ai fini Irap.

Come precisato dall’Agenzia delle Entrate nella CM 8/E/2020, ciò comporta:

► la deducibilità delle erogazioni liberali in denaro;

► la non tassazione del valore dei beni ceduti gratuitamente, che non determinano plusvalenze o ricavi rilevanti fiscalmente.

Inoltre, la deduzione spetta anche in presenza di una perdita fiscale realizzata nel periodo d’imposta in cui è stata effettuata l’erogazione liberale.

■ Sospensione dei termini dell’attività d’accertamento degli enti impositori

Confermata sospensione dall’8 marzo al 31 maggio 2020 dei termini relativi alle attività di liquidazione, di controllo, di accertamento, di riscossione e di contenzioso, da parte degli uffici degli enti impositori[5]. Sono sospesi anche i termini per fornire risposta alle istanze di interpello, che riprenderanno a partire dal 1° giugno 2020 (al riguardo, cfr. anche la C.M. 4/E/2020).

■ Carichi affidati all’agente della riscossione – sospensione dei termini di versamento

Nessuna modifica per quanto riguarda la sospensione dei versamenti in scadenza nel periodo dall’8 marzo[6] al 31 maggio 2020, da effettuarsi in unica soluzione entro il 30 giugno 2020, relativi a:

► cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione, avvisi di accertamento esecutivi emessi dall’Agenzia delle Entrate ai fini delle imposte sui redditi, dell’Irap e dell’IVA;

► avvisi di addebito emessi dall’INPS;

► atti di accertamento emessi dall’Agenzia delle Dogane;

► ingiunzioni di pagamento emesse dagli enti locali, nonché gli atti di accertamento esecutivi emessi dai medesimi enti sia per le entrate tributarie, che per quelle patrimoniali.

Resta spostato al 31 maggio 2020 il termine di pagamento della rata in scadenza:

► al 28 febbraio 2020 relativa alla rateazione di pagamento delle cartelle derivanti dalla “rottamazione-ter”[7];

► al 31 marzo 2020, relativa al “saldo e stralcio”[8].

Sul tema, l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti con la CM n.5/E/2020 e con specifiche FAQ[9].

■ Misure in materia di giustizia civile, penale, tributaria e militare

Viene confermata la sospensione d’ufficio, dal 9 marzo, delle udienze di tutti i procedimenti giudiziari civili e penali, ivi compresi quelli relativi alle Commissioni Tributarie. Sempre dal 9 marzo, inoltre, sono sospesi i termini per il compimento di qualsiasi atto dei suddetti procedimenti, compresi quelli relativi alle impugnazioni (cfr. al riguardo la C.M. 5/E/2020).

Sulla disposizione, si segnala che l’iniziale sospensione d’ufficio, disposta dal 9 marzo al 15 aprile 2020, è stata prorogata sino all’11 maggio 2020 dal DL 23/2020 (“D.L. Liquidità”, in corso di conversione in legge – atto n. 2461/C, cfr. art.36).

■ Proroga dei termini per le assemblee – nomina dei sindaci nelle s.r.l.

La disposizione sposta il termine per la convocazione dell’assemblea ordinaria di tutte le società da centoventi a centottanta giorni dalla fine dell’esercizio sociale, termine entro il quale deve essere, altresì, approvato il bilancio relativo all’esercizio precedente.

Note:

[1] Con riferimento ai termini di prescrizione e decadenza relativi all’attività degli uffici degli Enti impositori, infatti, era stata prevista l’operatività dell’art.12 del DLgs 159/2015.

[2] In sostanza introducendo al comma 4 dell’art. 67 il richiamo espresso ai commi 1 e 3 dell’art. 12 del Dlgs 159/2015, viene escluso, di fatto, il richiamo al comma 2 del medesimo articolo che disciplina in linea generale la proroga di 2 anni dei termini di prescrizione e decadenza dell’attività degli uffici degli enti impositori che hanno sede nei territori dei Comuni colpiti dagli eventi eccezionali per i quali è stata disposta la sospensione degli adempimenti e dei versamenti tributari, che scadono entro il 31 dicembre dell’anno o degli anni durante i quali si verifica la sospensione. Cfr. sul punto ANCE “Covid-19 – DL “Cura Italia”: eliminata la proroga dei due anni per i controlli fiscali” – ID N. 39431 del 14 aprile 2020.

[3] Cfr. CM 8/E del 3 aprile 2020 e la successiva RM 18/E del 9 aprile 2020.

[4] Cfr. art. 27 della legge 133/1999.

[5] Cfr. anche la Circolare dell’Agenzia delle Entrate 23 marzo 2020, n.6/E in materia di sospensione dei termini ai fini dell’accertamento con adesione.

[6] Per i soggetti con domicilio o sede legale o operativa nella “zona rossa” originaria (ossia nei Comuni elencati nell’allegato al DPCM 1° marzo 2020) la sospensione decorre dal 21 febbraio 2020.

[7] Art. 3, co. 2, lettera b) e 23, e all’art. 5, co. 1, lettera d), del DL n. 119/2018, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 136/2018, nonché all’art. 16-bis, co.1, lettera b), n. 2 del DL n. 34/2019, convertito con modificazioni dalla legge n. 58/2019.

[8] Art. 1, co. 190, della legge n. 145/2018.

[9] Cfr. C.M. 5/E/2020.

 

 


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