CONTRATTI PUBBLICI – IN UN RICORSO SPETTA AL RICORRENTE DIMOSTRARE LA MANIFESTA ERRONEITÀ O CONTRADDITTORIETÀ DELLA VALUTAZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE, ESSENDO PERCIÒ GRAVATO DELL’ONERE DELLA PROVA RELATIVA
(Consiglio di Stato, Sez. V, 30 novembre 2020, n. 7554 – Riforma della sentenza del Tar Veneto, I, n. 180 del 2020)
Quando la stazione appaltante abbia espresso una valutazione di non anomalia dell’offerta e questa sia stata impugnata dall’operatore economico non aggiudicatario, spetta al ricorrente dimostrare la manifesta erroneità o contraddittorietà della valutazione dell’amministrazione, essendo perciò gravato dell’onere della prova relativa (Cons. Stato, sez V, 27 settembre 2017 n. 4527, tra le tante). Tuttavia, nella dinamica processuale, tale onere è validamente assolto quando -come accaduto nel caso di specie- il ricorrente evidenzi, per un verso, vistose lacune giustificative da parte dell’aggiudicataria e, per altro verso, palesi contraddizioni tra quanto dichiarato in sede procedimentale e quanto risultante da documenti provenienti dalla medesima, e né le une né le altre risultino essere state adeguatamente considerate dalla stazione appaltante, finendo perciò per renderne sindacabile il giudizio di non anomalia, per cattivo esercizio del relativo potere tecnico-discrezionale.
In allegato:
Consiglio di Stato, Sez. V, 30 novembre 2020, n. 7554
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