Servizio Tecnico - referente: dott.ssa Sara Meschini
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16.10.2020 - lavori pubblici
CONTRATTI PUBBLICI – È LEGITTIMA L’ESCLUSIONE PER GRAVI ILLECITI PROFESSIONALI DOVUTI A FALSA DICHIARAZIONE IN UNA PRECEDENTE GARA, INDIPENDENTEMENTE DAL FATTO CHE VI SIA STATA ANNOTAZIONE DA PARTE DELL’ANAC
(Consiglio di Stato, Sez. IV, 8 ottobre 2020, n. 5967)
Nel catalogo degli illeciti professionali possono quindi rientrare non solo gli addebiti che hanno comportato l’applicazione di penali, ovvero quelli che abbiano dato origine ad una conclusione transattiva del contenzioso avviato dalle parti (Cons. Stato, sez.III, sentenza n. 3628 del 13 giugno 2018), ma, come in astratto riconosciuto da questo Consiglio proprio nei confronti dell’odierna appellante (Cons. Stato, sez. V, sentenza n. 2553 del 19 aprile 2019) anche l’avere reso una falsa dichiarazione in una precedente gara, indipendentemente dal fatto che vi sia stata annotazione da parte dell’ANAC.
Allegato:
Consiglio di Stato, Sez. IV, 8 ottobre 2020, n. 5967
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