CONTRATTI PUBBLICI – AVVALIMENTO INTERNO AL RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO DI IMPRESE E NECESSITÀ CHE LA MANDATARIA POSSEGGA I REQUISITI IN MISURA MAGGIORITARIA – DUBBI – RIMESSIONE ALLA CORTE DI GIUSTIZIA UE
(Consiglio Giustizia Amministrativa Regione Sicilia, ord., 24 novembre 2020, n. 1106)
Va rimessa alla Corte di Giustizia Ue la questione se l’art. 63 della direttiva 2014/24 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014, relativo all’istituto dell’avvalimento, unitamente ai principi di libertà di stabilimento e di libera prestazione di servizi, di cui agli artt. 49 e 56 del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea (TFUE), osti all’applicazione della normativa nazionale italiana in materia di “criteri di selezione e soccorso istruttorio” di cui all’inciso contenuto nel penultimo periodo del comma 8 dell’art. 83, d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, nel senso che in caso di ricorso all’istituto dell’avvalimento (di cui all’art. 89 dello stesso Codice dei contratti), in ogni caso la mandataria deve possedere i requisiti ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria.
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IV ILLUSTRAZIONE DEI MOTIVI DEL RINVIO PREGIUDIZIALE
È noto che l’istituto dell’avvalimento ha una forte valenza nel diritto eurounitario in
quanto esso ha una valenza pro-concorrenza e non sono mancate le contestazioni
mosse allo Stato Italiano per non aver valorizzato a pieno le potenzialità
dell’istituto la cui disciplina (art. 89 comma 1 del decreto legislativo n. 50 del
2016) reca ancora resistenze ben evidenziate nella procedura di infrazione avviata
nel 2019 dalla Commissione europea dove un paragrafo è proprio dedicato
all’avvalimento.
Su questi presupposti si prospetta l’eventualità che la disciplina di cui al penultimo
periodo del comma 8 dell’art. 83 (La mandataria in ogni caso deve possedere i
requisiti ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria) potrebbe incidere e
condizionare il ricorso all’avvalimento, finendo per disattendere quanto indicato
dalla direttiva 2014/24/UE del 26 febbraio 2014 che all’art. 63 paragrafo 1 non
sembra porre limitazioni alla possibilità che l’operatore economico faccia
affidamento senza restrizioni alle capacità di altri soggetti ricorrendo
all’avvalimento.
Il rinvio pregiudiziale investe quindi un punto decisivo della controversia in quanto
riguarda il III motivo del ricorso incidentale dell’Ati Pippo Pizzo che se fondato
comporterebbe l’accoglimento delle ragioni dell’appellante incidentale con
conseguenze circa l’aggiudicazione di una gara rilevante socialmente ed
economicamente.
L’articolo 267 TFUE attribuisce alla Corte di Giustizia la competenza a
pronunciarsi, in via pregiudiziale, tanto sull’interpretazione dei Trattati e degli atti
compiuti dalle istituzioni, dagli organi o dagli organismi dell’Unione (lettera a)),
quanto sulla validità di tali atti (lettera b)). Detto articolo dispone, al suo secondo
comma, che un organo giurisdizionale nazionale può sottoporre alla Corte siffatte
questioni qualora reputi necessaria, per emanare la sua sentenza, una decisione su
tale punto, e, al suo terzo comma, che tale organo giurisdizionale è tenuto a farlo se
avverso le sue decisioni non possa proporsi un ricorso giurisdizionale di diritto
interno (Corte giustizia UE sez. V, 11 settembre 2014, n.112).
Questo Giudice di appello (contro le cui decisioni non sono ordinariamente
proponibili ricorsi giurisdizionali di diritto interno) ritiene opportuno precisare che
le questioni poste dall’appellante e dall’interveniente attengono all’applicazioni di
disposizioni rilevanti ai fini della presente controversia che pertanto, per essere
decisa, necessita della decisione della Corte di Giustizia in quanto compete solo
alla Corte risolvere la questione pregiudiziale relativa all’interpretazione dell’art. 63
paragrafo 1 della direttiva 2014/24/UE nel senso che detto paragrafo osterebbe in
caso si ricorso all’avvalimento, ad una normativa esterna che esige che la
mandataria deve possedere i requisiti ed eseguire le prestazioni in misura
maggioritaria.
A tal proposito, secondo costante giurisprudenza, il procedimento ai sensi
dell’articolo 267 TFUE costituisce uno strumento di cooperazione tra la Corte e i
giudici nazionali, per mezzo del quale la prima fornisce ai secondi gli elementi di
interpretazione del diritto dell’Unione necessari per risolvere le controversie dinanzi
ad essi pendenti (v., segnatamente, sentenza del 6 settembre 2016, Petruhhin, CN.
00260/2020 REG.RIC 182/15, EU:C:2016:630, punto 18; sentenza del 10 dicembre 2018, Wightman e a C-621/18, EU:C:2018:999, punto 26 e giurisprudenza ivi citata). Da tale
giurisprudenza emerge altresì che spetta soltanto al giudice nazionale, cui è stata
sottoposta la controversia e che deve assumersi la responsabilità dell’emananda
decisione giurisdizionale, valutare, alla luce delle particolarità del caso di specie,
tanto la necessità di una pronuncia pregiudiziale per essere in grado di emettere la
propria sentenza, quanto la rilevanza delle questioni che sottopone alla Corte.
Il presente rinvio pregiudiziale si rende necessario, in assenza di precedenti
specifici della Corte di Giustizia sulla medesima questione in quanto:
- a) la questione è rilevante ai fini della controversia in quanto nel caso di specie
l’Ati Pippo Pizzo nel ricorrere all’avvalimento come mandataria dovrebbe essere
esclusa dalla gara in ragione di quanto previsto dal penultimo periodo del comma 8
dell’art. 83 del Codice dei contratti d.lgs. 50 del 2016 (La mandataria in ogni caso
deve possedere i requisiti ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria);
- b) quanto previsto dal penultimo periodo del comma 8 dell’art. 83 del Codice dei
contratti d.lgs. 50 del 2016 (La mandataria in ogni caso deve possedere i requisiti
ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria) finirebbe per determinare in via
interpretativa e senza violare direttamente l’art.63 paragrafo 1 della direttiva
2014/24/UE, un’interpretazione della disposizione comunitaria limitativa delle
scelte effettuate dall’operatore economico che finisce per condizionarne le libere
determinazioni dell’impresa con chiari effetti anti concorrenziali.
- PUNTO DI VISTA DEL GIUDICE DEL RINVIO
Il punto di vista del giudice del rinvio è nel senso che le due disposizioni in
precedenza richiamate (art. 89 comma 1 e art. 83 comma 8 del d.lgs. 50 del 2016)
non darebbero vita ad alcuna antinomia e possono essere interpretate nel senso che
a- l’operatore economico non incontra alcun limite nel ricorrere all’istituto
dall’avvalimento al fine di conquistare capacità non possedute;
b – il ricorso all’avvalimento non può spingersi fino al punto da sovvertire la regola
secondo cui la mandataria deve “in ogni caso” possedere i requisiti ed eseguire le
prestazioni in misura maggioritaria.
Il Consiglio di Stato (sez. III, I° luglio 2020, n.4206) ha chiarito che la regola di cui
al comma 8 dell’art. 83 (La mandataria in ogni caso deve possedere i requisiti ed
eseguire le prestazioni in misura maggioritaria) ha lo scopo “di assicurare che
l’impresa mandataria, per il ruolo che detiene all’interno del raggruppamento e la
posizione di responsabilità che riveste nei confronti della stazione appaltante,
assuma una funzione di garanzia della corretta esecuzione dell’appalto, quale il
legislatore ha ritenuto che possa riposare solo sul suo concorso principale alla
dimostrazione dei requisiti di partecipazione ed alla esecuzione della prestazione
richiesta dalla stazione appaltante”.
- FORMULAZIONE DEI QUESITI E RINVIO ALLA CORTE
- In conclusione, il Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione Siciliana
solleva questione di pregiudizialità invitando la Corte di Giustizia dell’Unione
europea, ai sensi dell’art. 267 TFUE, a pronunciarsi sul seguente quesito:
Se l’articolo 63 della direttiva 2014/24 del Parlamento europeo e del Consiglio del
26 febbraio 2014, relativo all’istituto dell’avvalimento, unitamente ai principi di
libertà di stabilimento e di libera prestazione di servizi, di cui agli articoli 49 e 56
del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea (TFUE), osti all’applicazione
della normativa nazionale italiana in materia di “criteri di selezione e soccorso
istruttorio” di cui all’inciso contenuto nel penultimo periodo del comma 8 dell’art.
83 del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n.
50, nel senso che in caso di ricorso all’istituto dell’avvalimento (di cui all’articolo
89 del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n.
50), in ogni caso la mandataria deve possedere i requisiti ed eseguire le prestazioni
in misura maggioritaria”.
VII RICHIESTA DI APPLICAZIONE DEL PROCEDIMENTO ACCELERATO.
Il Consiglio chiede alla Corte l’applicazione del procedimento accelerato, ai sensi
dell’art. 105, paragrafo 1, del Regolamento di procedura, considerando che, alla
luce della enucleazione di un profilo di nitido contrasto tra fonti:
- a) la questione ha natura di principio, incide sulle determinazioni assunte dagli
operatori economici che intendano ricorrere all’avvalimento al fine di partecipare a
bandi di gara ed è motivo di diffuso contenzioso;
- b) la specifica procedura di appalto oggetto della controversia è condizionata solo
dalla decisione della Corte di Giustizia, avendo il giudice rimettente già deciso su
ogni altro motivo di ricorso;
- ci) l’appalto in oggetto riguarda l’affidamento del servizio di spazzamento, raccolta
e trasporto allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati e indifferenziati,
compresi quelli assimilati, ed altri servizi di igiene pubblica per undici comuni della
Regione Siciliana, ed in quanto tale è urgente che la procedura di gara si definisca
senza ulteriori ritardi o sospensioni. Il lotto 2 della suddetta gara è di rilevante
valore (importo a base di gara pari ad €19.087.724,73).
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In allegato:
Consiglio Giustizia Amministrativa Regione Sicilia, ord., 24 novembre 2020
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