CONTRATTI DELLA P.A.- DIGITALIZZAZIONE – SCHEMA DI REGOLAMENTO DEL MINISTRO PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE – PARERE DEL CONSIGLIO DI STATO – NELLE OEPV VA GARANTITA LA PUBBLICITÀ DELLE SEDUTE DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE E LA RISERVATEZZA DELL’ESAME DELLE OFFERTE TECNICHE
(Consiglio di Stato, sez. atti norm., 26 novembre 2020, n. 1940)
Il Consiglio di Stato ha reso il parere sullo schema di regolamento del Ministro per la pubblica amministrazione, recante le modalità di digitalizzazione delle procedure dei contratti pubblici (e-procurement), con la c.d. “reingegnerizzazione” in chiave digitale delle fasi di acquisto e negoziazione e l’individuazione delle caratteristiche tecniche generali dei sistemi – indicati appunto come “sistemi telematici” – che ne costituiscono il supporto telematico.
In attuazione dell’articolo 44 del Dlgs 50/2016, che ha imposto le tecnologie digitali, lo schema ha puntato sulla “reingegnerizzazione” delle fasi di acquisto e di negoziazione e ha indicato le caratteristiche tecniche generali dei sistemi telematici.
Va sottolineato che la digitalizzazione degli appalti rappresenta uno strumento strategico per la crescita sostenibile della strategia Europa 2020, valorizzata anche da apposito documento di Anac dello scorso 27 maggio per superare un 1/3 delle gare, ancora svolto in modalità cartacea.
Di qui l’importanza dell’uso del sistema telematico che, secondo il Consiglio di Stato, può essere proficuo nelle procedure di affidamento aggiudicate secondo il criterio del prezzo più basso dato che la determinazione della soglia di anomalia e l’elencazione dei ribassi d’asta possono essere automatizzate.
Invece nel caso di aggiudicazione secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa esso non può sostituirsi alle valutazioni tecnico-discrezionali della commissione giudicatrice per l’esame dell’offerta tecnica e di quella economica, ma può svolgere solo operazioni aritmetiche, come il calcolo del punteggio totale assegnato al singolo concorrente.
I giudici hanno rimarcato che il sistema telematico deve rispettare la sequenza procedimentale descritta dal Dlgs 50/2016.
In particolare, deve garantire la pubblicità delle sedute della commissione giudicatrice, per l’apertura delle buste contenenti la documentazione amministrativa, di quelle tecniche (solo per constatare il contenuto) ed economiche, nonché la riservatezza delle operazioni di esame delle offerte tecniche.
Nel tracciare tutte le attività compiute per l’affidamento il sistema telematico consente alla stazione appaltante l’esame della documentazione amministrativa, l’invio delle comunicazioni anche quelle di esclusione alla banca dati nazionale dei contratti pubblici, per l’inserimento nel casellario informatico Anac, l’acquisizione dei verbali di gara o la loro redazione e la registrazione delle sedute pubbliche, nonché l’accesso agli atti di gara. La stazione appaltante può decidere di utilizzarlo anche per la redazione dello schema di determina a contrarre.
Per l’eventuale supporto ai fini della redazione del contratto di appalto (articolo 32, comma 14, del Dlgs 50/2016) il Consiglio di Stato suggerisce di inserire una specifica previsione.
In allegato:
Consiglio di Stato, sez. atti norm., 26 novembre 2020, n. 1940
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