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12.11.2020 - tributi

CONCORDATO PREVENTIVO E COMPENSAZIONE DEL CREDITO IVA – CHIARIMENTI DELL’AGENZIA DELLE ENTRATE

Ammessa la compensazione del credito IVA a seguito di operazioni eseguite in split payment con i debiti fiscali sorti entrambi dopo la domanda di concordato preventivo.

No alla compensazione dei crediti IVA derivanti dal meccanismo dello split payment e maturati dopo la domanda di concordato preventivo, con i debiti tributari sorti prima della domanda.

In tal caso, l’Amministrazione finanziaria deve accordare il rimborso del credito IVA, ai fini del quale, però, occorre la presentazione della garanzia, in presenza delle condizioni richieste dal Decreto IVA.

Questi i principali chiarimenti in tema di concordato preventivo e compensazione del credito IVA forniti dall’Agenzia delle Entrate nelle Risposte nn. 535/E e 536/E entrambe del 6 novembre 2020.

In particolare, con la Risposta n.535/E/2020 viene chiesto all’Agenzia delle Entrate se sia possibile richiedere il rimborso del credito IVA, sorto a seguito di operazioni effettuate in split payment e maturato dopo la pubblicazione della domanda di concordato, senza l’obbligo di prestare le garanzie di legge.

Al riguardo, l’Amministrazione finanziaria risponde che:
– «alla richiesta di rimborso del credito IVA maturato successivamente alla domanda di concordato preventivo è inopponibile la compensazione con i debiti tributari sorti prima della domanda». L’Agenzia delle Entrate deve, quindi, dare seguito alla richiesta di rimborso, e non è possibile effettuare la compensazione con i debiti pregressi;
– nel caso di specie, a seguito della richiesta di rimborso, non sono applicabili né il cd. “pagamento mediante compensazione volontaria con i crediti d’imposta” nell’ipotesi di debiti tributari iscritti a ruolo d’importo superiore a 1.500 euro, sorti prima della domanda di concordato [1], né la compensazione con i debiti derivanti da accertamento oggetto di ricorso ancora pendente [2];
– ai fini del rimborso del medesimo credito IVA, di importo superiore a 30.000 euro, l’istante deve prestare l’idonea garanzia prescritta dall’art.38-bis, co.4, del D.P.R. 633/1972.

In senso analogo, con la Risposta n.536/E/2020, l’Agenzia delle Entrate affronta il caso di un contribuente in concordato preventivo, che eseguendo operazioni in split payment, ed essendo in una fisiologica situazione di credito IVA, chiede se sia possibile effettuare la compensazione fra il credito medesimo ed i debiti fiscali, nell’ipotesi in cui questi siano sorti entrambi dopo la domanda di concordato.

Al riguardo, l’Amministrazione finanziaria risponde positivamente, chiarendo che:
– è ammessa la compensazione del credito IVA, maturato dopo la domanda di concordato preventivo, con debiti fiscali e contributivi, non iscritti a ruolo, sorti anch’essi successivamente;
– la compensazione del medesimo credito IVA è riconosciuta, altresì, in presenza di debiti tributari pregressi, maturati prima della domanda di concordato, iscritti a ruolo e di ammontare superiore a 1.500 euro;
– invece, in presenza di debiti iscritti a ruolo di importo superiore a 1.500 euro, sorti dopo la presentazione della domanda di concordato, si applica il divieto di compensazione di cui all’art.31 del D.L. 78/2010, fino a concorrenza dell’importo medesimo iscritto a ruolo.

In entrambe le pronunce, l’Agenzia delle Entrate richiama la pertinente giurisprudenza [3], nonché i propri precedenti chiarimenti in materia di concordato preventivo e compensazione dei crediti d’imposta con i debiti fiscali (cfr. le C.M. 13/E/2011 e la R.M. 279/E/2012).

 

Note:

[1] Ai sensi dell’art.28-ter del D.P.R. n.602 del 1973. Cfr. anche l’art.31, co.1, del D.L. 78/2010, convertito, con modificazioni, nella legge 122/2010.

[2] Cfr. l’art.23 del D.Lgs. 472/1997.

[3] Cfr., da ultimo, la Sentenza della Cassazione Cass, Sez. V, 2 luglio 2020, n.13467.

 

 


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