COLONNINE DI RICARICA AUTO ELETTRICHE – AD USO PRIVATO SCONTANO L’IVA ORDINARIA
L’installazione di colonnine di ricarica è agevolata con l’aliquota IVA al 10% solo se avviene, nell’ambito dello stesso contratto d’appalto, unitamente a quella dell’impianto fotovoltaico con cui costituisce un tutt’uno. Diversamente se le colonnine sono destinate ad uso privato, scontano l’aliquota ordinaria del 22%. In tal caso, infatti, non possono essere considerate opere di urbanizzazione primaria agevolate perché non sono destinate ad uso pubblico.
Questo è l’orientamento dell’Agenzia delle Entrate contenuto nella Risposta n. 218/E del 14 luglio 2020 resa alla società che dovendo collocare in un’abitazione un impianto fotovoltaico, utilizzabile anche per ricaricare l’auto, e una colonnina di ricarica di un veicolo elettrico ha chiesto chiarimenti sul trattamento IVA dell’intervento legato all’installazione delle “colonnine”.
In particolare veniva richiesto se l’intervento dovesse scontare l’aliquota Iva ordinaria, o quella agevolata applicabile ai sensi del n. 127- quinquies) Tabella A, parte III, del DPR n. 633/1972 (Decreto IVA) alle opere di urbanizzazione primaria e alle reti di distribuzione calore-energia e di energia elettrica da fonte solare fotovoltaica ed eolica.
A tal riguardo l’Agenzia ricorda che ai fini IVA, l’aliquota Iva del 10% si applica, tra l’altro:
- alle opere di urbanizzazione primaria e secondaria e agli impianti di produzione e reti di distribuzione calore-energia e di energia elettrica da fonte solare fotovoltaica ed eolica; (n. 127-quinquies della Tabella A, parte III, allegata al DPR n. 633/1972).
- ai beni, escluse materie prime e semilavorate, forniti per la costruzione delle opere, degli impianti e degli edifici di cui al n. 127-quinquies (n. 127-sexies della Tabella A, parte III, allegata al DPR n. 633/1972)
- alle prestazioni di servizi dipendenti da contratti di appalto relativi alla costruzione delle opere, degli impianti e degli edifici di cui al n. 127-quinquies (n. 127-septies della Tabella A, parte III, allegata al DPR n. 633/1972)
L’Agenzia si sofferma, quindi, sulla definizione di opere di “urbanizzazione primaria” facendo riferimento sia all’art. 4 della legge n. 847/1964, che definisce quali opere di urbanizzazione primaria: le strade residenziali, gli spazi di sosta o di parcheggio, le fognature, la rete idrica, la rete di distribuzione dell’energia elettrica e del gas, la pubblica illuminazione, gli spazi di verde attrezzato, sia al DPR 380/2001.
A tal riguardo l’Agenzia ricorda che in via generale, le opere di urbanizzazione hanno la funzione di soddisfare esigenze e interessi collettivi di primario spessore e, di norma, sono poste in essere contestualmente alla realizzazione di interventi pubblici o privati, essendo loro caratteristica peculiare la destinazione ad uso pubblico, a prescindere dalla localizzazione.
Sul punto l’Agenzia commenta anche l’art. 17 -sexies), comma 1, della legge 134/2012 ai sensi del quale “Le infrastrutture destinate alla ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica anche private, costituiscono opere di urbanizzazione primaria realizzabili in tutto il territorio comunale”.
Tale disposizione a parere dell’Agenzia non consente una un’inclusione generalizza di queste infrastrutture tra le opere di urbanizzazione primaria, a prescindere dal fatto che esse soddisfino esigenze collettive. Quest’ultima caratteristica viene, infatti, considerata essenziale per la qualificazione di un’opera come urbanizzazione primaria.
Di conseguenza se le colonnine di ricarica sono destinate esclusivamente ad uso privato non possono essere considerate opere di urbanizzazione primaria, quindi non sono agevolabili con l’applicazione dell’aliquota IVA del 10%.
Né si può ricondurre l’installazione della colonnina di ricarica del veicolo elettrico ad uso privato tra gli impianti di produzione e reti di distribuzione calore-energia e di energia elettrica da fonte solare-fotovoltaica ed eolica agevolate, come detto sopra ai sensi del numero 127 -quinquies del Decreto IVA, poiché le colonnine consentono solo il trasferimento di elettricità ad un veicolo elettrico al fine di ricaricarlo [1].
L’unica ipotesi in cui l’installazione delle colonnine di ricarica può scontare l’IVA agevolata sussiste laddove essa avvenga unitamente all’installazione dell’impianto fotovoltaico, con cui costituisce un tutt’uno.
In tal caso la relativa fornitura beneficerà dell’aliquota IVA del 10%, prevista per «gli impianti di produzione e reti di distribuzione calore energia e di energia elettrica da fonte solare-fotovoltaica ed eolica».
Nella diversa ipotesi in cui la colonnina sia installata autonomamente, tonerà applicabile l’aliquota IVA ordinaria, fermo restando l’eventuale detrazione ai fini delle imposte dirette [2].
Tali considerazioni si applicano anche all’installazione a favore di un soggetto con partita IVA per ricaricare i propri mezzi aziendali o strumentali.
Note:
[1] Cfr. l’art. 2, comma 1, lettere d) e h), del d. lgs. n. 257 /2016
[2] Cfr. art. 16-ter del DL 63/2013, convertito, con modificazioni, dalla legge 90/2013.
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