CIGO PER COVID-19 – MODIFICHE APPORTATE DAL C.D. “DECRETO RILANCIO” – PRIME INDICAZIONI
Il c.d. “Decreto Rilancio” è intervenuto, con la disposizione di cui all’art. 68, sul comma 1 dell’art. 19 del precedente decreto, ribattezzato “Cura Italia”, prevedendo che la durata del ricorso alla Cassa integrazione guadagni ordinaria per eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica possa arrivare a complessive 18 settimane.
Nello specifico, vengono incrementate di 5 settimane le 9 originariamente fruibili tra il 23 febbraio scorso e il 31 agosto 2020. Pertanto, in tale periodo, ogni impresa potrà godere di 14 settimane di Cassa integrazione per CoViD-19.
Inoltre, viene prevista la possibilità, per alcune tipologie di imprese, fra cui le edili, di ricorrere ad ulteriori 4 settimane, limitatamente al periodo compreso tra il 1° settembre ed il 31 ottobre 2020.
Con il Decreto da ultimo intervenuto, poi, il legislatore ha nuovamente riformulato l’art. 19 del decreto-legge 18/2020 (il c.d. “Cura Italia”) che è tornato a prevedere, in modo poco comprensibile a livello testuale, nella stessa norma sia la dispensa dalla procedura sindacale che l’obbligo di informazione, consultazione ed esame congiunto, da svolgersi anche in via telematica entro i tre giorni successivi a quello della comunicazione preventiva.
In attesa di importanti e necessari chiarimenti interpretativi sul punto, che consentano una lettura pacifica e certa della norma, consigliamo le imprese di contattare il Servizio Sindacale di ANCE Brescia per le opportune valutazioni. In effetti, la relazione illustrativa del provvedimento, redatta dal Governo, riconduce l’obbligo di informativa alle sole richieste di assegno ordinario, ipotesi che non riguarda le imprese industriali: allo stato, però, non possiamo escludere che prevalga la tesi opposta, secondo cui la procedura di cui trattasi vada estesa a tutte le imprese.
Da ultimo, il “Decreto Rilancio” ha ridotto il termine per la presentazione della domanda di Cassa integrazione Ordinaria per CoviD19: il quarto mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell’attività diviene, per effetto della novella normativa intervenuta, il mese successivo al primo giorno di effettiva collocazione in CIGO di un lavoratore per la causale connessa all’emergenza epidemiologica.
Viene altresì rafforzata la natura perentoria del termine sopra indicato, con la previsione secondo la quale il ritardo nella presentazione della domanda comporta che il trattamento di CIGO non potrà essere concesso per periodi antecedenti di una settimana rispetto alla data della tardiva presentazione della domanda.
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