CCNL 18 LUGLIO 2018 – FONDO INCENTIVO OCCUPAZIONE – AVVENUTA SOTTOSCRIZIONE DEL RELATIVO REGOLAMENTO – ACCORDO 10 SETTEMBRE 2020 – PRIME INDICAZIONI ANCE
In attuazione di quanto previsto dall’allegato 4 del Ccnl siglato da Ance e OO.SS. il 18 luglio 2018, è stato siglato, il 10 settembre scorso, il verbale di accordo per la regolamentazione del “Fondo incentivo all’occupazione”, che si allega per opportuna informativa.
In sostanza, al fine di incentivare l’occupazione giovanile e il ricambio generazionale nel settore, sulla base del regolamento sopracitato, il datore di lavoro potrà richiedere alla Cassa Edile/Edilcassa presso cui è iscritto il lavoratore al momento dell’assunzione, indipendentemente dal numero degli operai occupati, un incentivo riconosciuto sotto forma di compensazione sui contributi dovuti alla stessa Cassa Edile/Edilcassa.
Evidenziamo da subito che le Parti sociali hanno convenuto di posticipare le scadenze, testualmente riportate nell’accordo e relative alle assunzioni o trasformazioni a tempo indeterminato effettuate dal 1° gennaio 2020 al 30 settembre 2020, di cui al punto 2 dell’art.4. In particolare, il termine del 30 settembre 2020, entro cui presentare le domande, è stato posticipato al 31 ottobre 2020, mentre la scadenza, entro cui stilare le graduatorie e inviare la comunicazione alle imprese interessate, è stata posposto al 30 novembre prossimo.
ANCE ha diramato primi chiarimenti applicativi nei quali sottolinea come l’incentivo in oggetto sarà riconosciuto quale una tantum per ogni lavoratore e verrà compensato dalla Cassa Edile territoriale, nel limite delle risorse a disposizione del “Fondo incentivo all’occupazione”.
Il contributo, pari a 600 euro, è riconosciuto previa dichiarazione di impegno allo svolgimento, esclusivamente presso gli enti bilaterali di settore, delle 16 ore di formazione in ingresso previste dal contratto, laddove non già effettuate.
La Cassa Edile/Edilcassa riconoscerà anche un voucher formazione pari a 150 euro, fermo restando l’incentivo di cui sopra, da spendere presso le Scuole Edili del sistema entro 180 giorni dall’assunzione per un corso di formazione professionale, ad eccezione dell’ipotesi che il bonus abbia riguardato un’assunzione con contratto di apprendistato professionalizzante. L’impresa potrà scegliere tra i corsi e le attività organizzate dalla Scuola Edile di riferimento o, in assenza, tra i corsi e le attività formative in essere nelle Scuole Edili della Regione di appartenenza.
L’importo del suddetto bonus sarà riconosciuto direttamente dalla Cassa Edile/Edilcassa alla Scuola Edile di riferimento, o alla Scuola Edile della regione di appartenenza (in assenza di corsi nella Scuola Edile di riferimento). Qualora il corso venga svolto presso una struttura accreditata presso la Regione di competenza e convenzionata con la Scuola Edile, previa presentazione della necessaria attestazione, all’impresa sarà riconosciuta una decontribuzione in Cassa Edile/Edilcassa pari all’importo del voucher, laddove non fosse possibile il pagamento diretto da parte della stessa alla suddetta struttura accreditata.
Il bonus di 600 euro si applica per le assunzioni con contratto di lavoro subordinato a tempo pieno e indeterminato, anche in apprendistato professionalizzante, e di trasformazione di contratti a tempo determinato, effettuate dal 1° gennaio 2020, per i lavoratori che non abbiano compiuto 30 anni.
Il datore di lavoro dovrà risultare, sia al momento della richiesta che al momento della compensazione, in regola con i versamenti nei confronti delle Casse Edili/Edilcasse a cui risulta iscritto.
L’incentivo non spetta ai datori di lavoro che, nei sei mesi precedenti l’assunzione, abbiano proceduto a licenziamenti individuali o collettivi per giustificato motivo oggettivo di operai occupati nella medesima unità produttiva con il medesimo livello contrattuale e le medesime mansioni.
L’accordo, da ultimo, reca, tra gli allegati, un facsimile di domanda di incentivo e una tabella con i criteri per la graduatoria delle domande.
CCNL – Fondo Incentivo Occupazione
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