Servizio Sindacale – dott. Francesco Zanelli - dott.ssa Sara Zoni
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10.01.2020 - lavoro

AUTO AZIENDALI – UTILIZZO PROMISCUO DA PARTE DEI DIPENDENTI – TABELLE ACI PER IL PRIMO SEMESTRE DELL’ANNO 2020 – NUOVA MODALITÀ DI DETERMINAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE IRPEF A DECORRERE DAL 1° LUGLIO 2020 – ART. 1, COMMA 632, LEGGE 27 DICEMBRE 2019, N. 160 (LEGGE DI BILANCIO)

Con un comunicato apparso sulla Gazzetta Ufficiale del 31 dicembre scorso, l’Agenzia delle Entrate ha reso note le tabelle contenenti i costi chilometrici, a valere nel primo semestre dell’anno 2020, per la quantificazione del reddito in natura derivante dall’utilizzo promiscuo di autovetture da parte di dipendenti, collaboratori coordinati e continuativi e amministratori di società.
Come previsto dall’art. 51, comma 4, del TUIR, infatti, il valore di tale retribuzione è convenzionale, ed è stimato sulla base del 30% del costo chilometrico calcolato su una percorrenza annua di 15.000 km, comunicato, per l’appunto, dall’ACI ogni anno entro il 31 dicembre, a valere per il periodo di imposta successivo.
Al riguardo, sottolineiamo come la Legge di Bilancio recentemente approvata abbia introdotto alcune, rilevanti, modifiche della normativa sinteticamente riportata.
In effetti, i valori esposti nelle tabelle citate non copriranno l’intero 2020 ma saranno validi fino al 30 giugno 2020, contrariamente a quanto accaduto nei periodi di imposta precedente, nel corso dei quali la comunicazione dell’ACI aveva una valenza annuale.
Il comma 632 dell’art. 1 della Legge di Bilancio 2020 ha, infatti, introdotto delle modifiche, decorrenti dal 1° luglio p.v., secondo le quali per i nuovi contratti stipulati a decorrere dalla data da ultimo citata, varierà la percentuale convenzionale per determinare il valore imponibile secondo la scaletta di seguito riportata:

  • se il modello di autoveicolo produrrà emissioni di CO2 non superiori a 60g/km, la percentuale del 30% del costo chilometrico calcolato sui 15.000 km scenderà al 25%;
  • se il modello di autoveicolo produrrà emissioni di CO2 superiori a 60g/km ma non a 160g/km, la percentuale da utilizzare per calcolare il valore della retribuzione in natura resterà il 30%;
  • se, invece, il modello di autoveicolo produrrà emissioni di CO2 superiori a 160g/km ma non a 190g/km, l’attuale percentuale del 30% salirà al 40% nel 2020 e al 50% nel 2021;
  • se, infine, il modello di autoveicolo produrrà emissioni di CO2 superiori ai 190g/km, l’attuale percentuale del 30% del costo chilometrico calcolato sui 15.000 km salirà al 50% nel 2020 e al 60% a decorrere dall’anno 2021.

Sull’intera materia, viste le novità introdotte, vale fin d’ora la riserva di ulteriori commenti non appena verranno diramati i necessari chiarimenti applicativi, che l’Amministrazione finanziaria si spera pubblichi a breve per consentire la piena conoscenza da parte dei datori di lavoro nella loro qualità di sostituti di imposta della portata dalla novella normativa introdotta.

 

Allegati:

IRPEF – Ibridi elettrici produzione

IRPEF – Ibridi elettrici fuori produzione

IRPEF – Gasolio produzione

IRPEF – Gasolio fuori produzione

IRPEF – Benzina-GPL-Metano produzione

IRPEF – Benzina-GPL-Metano fuori produzione

IRPEF – Benzina produzione

IRPEF – Benzina fuori produzione

 

 


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