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26.06.2020 - lavori pubblici

APPALTI PUBBLICI – QUALIFICAZIONE SOA – NECESSARIA CONTINUITÀ DEL POSSESSO DEI REQUISITI PER TUTTA LA DURATA DELLA GARA

(Consiglio di Stato sez. V, 14 aprile 2020, n. 2397)

Il principio di necessaria continuità del possesso dei requisiti di partecipazione (…) si riferisce a tutti i requisiti generali e speciali di partecipazione e postula che gli stessi siano posseduti senza soluzione di continuità dal momento della presentazione della domanda di partecipazione all’aggiudicazione e per tutta la fase di esecuzione, qualora l’impresa sia aggiudicataria dell’appalto (per le più recenti: Cons. Stato, V, 17 marzo 2020, n. 1918; V, 16 dicembre 2019, n. 8514; V, 31 luglio 2019, n. 5441; V, 17 giugno 2019, n. 4046; V, 12 marzo 2018, n. 1543, Ad. plen., 29 febbraio 2016, n. 5, in ciascuna delle quali è diverso il requisito di partecipazione del quale è prospettata la necessaria continuità nel possesso e tutte prendono le mosse da Cons. Stato, Ad. plen., 20 luglio 2015, n. 8)

Nel caso, l’appellante aveva sollevato dubbi sull’applicabilità del principio in questione per requisiti diversi dall’attestazione SOA in relazione ad un appalto di servizi. In particolare, in difetto di una “puntuale pronuncia nomofilattica”, secondo l’appellante gli unici momenti rilevanti ai fini del possesso dei requisiti di partecipazione sarebbero stati la data di presentazione dell’offerta e il momento dell’aggiudicazione.

Diversamente opinando, aveva proseguito l’appellante, verrebbe a limitarsi il principio di massima partecipazione ed apertura alla concorrenza.

Secondo il Consiglio di Stato il principio di necessaria continuità del possesso dei requisiti di partecipazione non è riferito al solo possesso della SOA e valido per i soli appalti di lavori, ma si riferisce a tutti i requisiti generali e speciali di partecipazione e postula che gli stessi siano posseduti senza soluzione di continuità dal momento della presentazione della domanda di partecipazione all’aggiudicazione e per tutta la fase di esecuzione, qualora l’impresa sia aggiudicataria dell’appalto (per le più recenti: Cons. Stato, V, 17 marzo 2020, n. 1918; V, 16 dicembre 2019, n. 8514; V, 31 luglio 2019, n. 5441; V, 17 giugno 2019, n. 4046; V, 12 marzo 2018, n. 1543, Ad. plen., 29 febbraio 2016, n. 5, in ciascuna delle quali è diverso il requisito di partecipazione del quale è prospettata la necessaria continuità nel possesso e tutte prendono le mosse da Cons. Stato, Ad. plen., 20 luglio 2015, n. 8)

Non vi è quindi alcuna distinzione tra tipologie di requisiti e di procedure ed è escluso, secondo il Supremo Consesso, ogni dubbio di compatibilità con i principi di massima partecipazione ed apertura alla concorrenza.

 

In allegato:
Consiglio di Stato sez. V, 14 aprile 2020 n. 2397

 

 

 

 

 


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