APPALTI PUBBLICI – OBBLIGO DI INDICAZIONE IN GARA DI TUTTE LE CONDANNE PENALI, ANCHE SE DATATE, PENA L’ESCLUSIONE
(Consiglio di Stato, Sezione Quinta, Sentenza del 7 gennaio 2020, n. 70)
L’omessa dichiarazione da parte del concorrente di condanne penali anche se vecchie, ne comporta senz’altro l’esclusione dalla gara, essendo impedito alla stazione appaltante di valutarne la gravità. La valutazione circa la sussistenza dei gravi illeciti professionali rilevanti ai fini dell’esclusione dalla gara è infatti interamente rimessa alla discrezionalità della stazione appaltante, chiamata ad analizzare in concreto l’incidenza dei singoli fatti indicati dall’operatore economico: a tal fine, la stessa deve essere posta nella condizione di conoscere tutti i comportamenti astrattamente idonei ad integrare la causa di esclusione di cui all’art. 80, comma 5, lett. c) del d.lgs. n. 50 del 2016, che devono essere pertanto indicati in sede di dichiarazione.
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