APPALTI PUBBLICI – IL PROGETTISTA INDICATO DALL’IMPRESA NON PUÒ FARSI PRESTARE A SUA VOLTA I REQUISITI TRAMITE L’AVVALIMENTO
(Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria, 9 luglio 2020, n.13)
Il progettista indicato, (sebbene) nell’accezione e nella terminologia dell’articolo 53, comma, del decreto legislativo n. 163 del 2006, va qualificato come professionista esterno incaricato di redigere il progetto esecutivo. Pertanto non rientra nella figura del concorrente né tanto meno in quella di operatore economico, nel significato attribuito dalla normativa interna e da quella dell’Unione europea. Sicché non può utilizzare l’istituto dell’avvalimento per la doppia ragione che esso è riservato all’operatore economico in senso tecnico e che l’avvalimento cosiddetto “a cascata” era escluso anche nel regime del codice dei contratti pubblici, ora abrogato e sostituito dal decreto legislativo n. 50 del 2016, che espressamente lo vieta.
In allegato:
Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria, 9 luglio 2020, n.13
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