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24.01.2020 - lavori pubblici

APPALTI PUBBLICI – È POSSIBILE PER LA P.A. AGGIUDICARE TRAMITE UN UNICO CONTRATTO ANCHE LAVORI O SERVIZI OGGETTIVAMENTE SEPARABILI MA FUNZIONALMENTE CONNESSI

(Consiglio di Stato, Sezione Quinta, sentenza del 15 gennaio 2020, n. 378)

L’art. 28 del codice dei contratti pubblici, per il caso di parti «oggettivamente separabili», quali quelle oggetto dell’appalto in contestazione nel presente giudizio, attribuisce alle amministrazioni la facoltà («possono») di scelta «di aggiudicare appalti distinti per le parti distinte o di aggiudicare un appalto unico» (comma 5). La disciplina contenuta in tale disposizione non pone altre condizioni, ma si limita ad enunciare i criteri per individuare la disciplina applicabile in relazione alle varie parti del contratto misto.
Deve dunque ritenersi consentita, nel presupposto da essa enunciato dell’ammissibilità di un unico contratto prestazioni anche oggettivamente separabili, che tale accorpamento avvenga sulla base di ragioni di connessione funzionale tra le diverse prestazioni.
L’obbligo di suddivisione degli appalti in lotti funzionali sancito dall’art. 51 del codice dei contratti pubblici «al fine di favorire l’accesso delle microimprese, piccole e medie imprese» in tanto può configurarsi in quanto non vi si oppongano obiettive esigenze di connessione funzionale che rendano opportuno affidare congiuntamente prestazioni di servizi e lavori e che all’opposto sconsiglino di separare le stesse (sulla preferenza solo tendenziale espressa dalla disposizione in esame per la suddivisione degli appalti pubblici in lotti, Cons. Stato, V, 3 aprile 2018, n. 2044, cui aderisce Cons. Stato, III, 21 marzo 2019, n. 1857 e 22 febbraio 2019, n. 1222).

In allegato la pronuncia del Consiglio di Stato Sezione Quinta del 15 gennaio 2020, n. 378.

APPALTI PUBBLICI – E’ POSSIBILE PER LA P.A. AGGIUDICARE TRAMITE UN UNICO CONTRATTO

 

 

 

 

 


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