ANAC FORNISCE INDICAZIONI ALLE SOA IN MERITO ALLA QUALIFICAZIONE DELLE IMPRESE OGGETTO DI PROCEDURE DI FALLIMENTO – L’ATTESTATO SOA SERVE NECESSARIAMENTE A TERMINARE I CANTIERI IN CORSO
Con il comunicato del 7 ottobre 2020 Anac ha fornito anche alle Soa le indicazioni da seguire riguardo al mantenimento di validità dell’attestazione che premette alle imprese di partecipare al mercato dei lavori pubblici. L’Anac ha ribadito che i costruttori dichiarati falliti possono essere autorizzati «alla sola esecuzione dei contratti già stipulati e non anche alla partecipazione a nuove procedure di affidamento», ripercorrendo, per l’occasione, le novità introdotte dal decreto Sblocca-cantieri al Codice degli Appalti e l’intreccio con le norme della legge fallimentare
L’Anac ricorda innanzitutto che Il decreto Sblocca-cantieri (Dl 32/2019) ha eliminato la previsione (contenuta nell’articolo 110, comma 3, lettera a del codice appalti) che consentiva al curatore dell’impresa fallita di partecipare a nuove gare d’appalto o ricevere lavori in subaffidamento. Per questo, spiega l’Autorità, le imprese che si trovano in questa condizione potranno mantenere la qualificazione ai lavori pubblici soltanto al fine di completare i cantieri in corso. Questa indicazione, si legge nel comunicato, è peraltro del tutto in linea con il principio ormai consolidato secondo cui i requisiti di qualificazione devono essere mantenuti «senza soluzione di continuità dal momento della presentazione della domanda di partecipazione all’aggiudicazione e per tutta la fase di esecuzione».
Come dovranno comportarsi allora le Soa in questi casi? L’Autorità spiega che – in deroga a quanto previsto dal vecchio regolamento appalti (Dpr 207/2010, art. 70, c. 1, lettera f) – le Soa in questo caso non devono dichiarare la decadenza del requisito di qualificazione dell’impresa fallita (come pure prevederebbe l’art. 80, c.5, lettera b del codice appalti). Scatta, infatti, l’incrocio con la norma della legge fallimentare che permette al giudice di consentire l’esercizio provvisorio di impresa e con il nuovo art. 110 dello stesso codice appalti che permetter al curatore della procedura di fallimento di «eseguire i contratti già stipulati dall’impresa fallita con l’autorizzazione del giudice delegato», una volta ottenuta l’autorizzazione all’esercizio provvisorio.
Dunque via libera alla qualificazione “provvisoria”. Anzi, l’Autorità specifica che nel caso in cui sia già stato emesso un provvedimento di decadenza dell’attestazione, quest’ultimo deve essere revocato.
Per questo, una volta avuta notizia che un’impresa fallita è stata autorizzata all’esercizio provvisorio, le Soa devono sospendere il procedimento di verifica del mantenimento dei requisiti e darne comunicazione all’Autorità che inserirà una nota nel casellario delle imprese per spiegare che l’impresa rimane qualificata soltanto per portare a termine i«contratti pubblici già stipulati, fino alla data di scadenza del periodo di temporanea gestione» senza però alcuna abilitazione «alla partecipazione alle procedure di affidamento, né alla sottoscrizione di nuovi contratti». La qualificazione decade «al termine del periodo di temporaneo esercizio dell’impresa e nei casi di cessazione anticipata dell’esercizio provvisorio oppure di cessazione o risoluzione di tutti i contratti in corso».
In allegato:
Comunicato Anac 7 ottobre 2020
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