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03.07.2020 - lavoro

AGENZIA ENTRATE – PREMI DI RISULTATO – REGIME FISCALE – ULTERIORI PRECISAZIONI – RISOLUZIONE 26 GIUGNO 2020, N. 36/E

Con risposta 31 ottobre 2019, n. 456, l’Agenzia delle Entrate aveva sottolineato come la particolare tassazione agevolata dei Premi di risultato potesse configurarsi solo se “la maturazione del premio, e non solo la relativa erogazione, avvenga successivamente alla stipula del contratto, sulla base del raggiungimento degli obiettivi incrementali ivi previamente definiti e misurati nel periodo congruo anch’esso stabilito su base contrattuale”.

L’interpretazione proposta dall’Agenzia è parsa da subito delicata e non condivisibile, nella parte in cui avrebbe comportato, in tutti i casi di sottoscrizione, in corso d’anno, dell’accordo con cui viene istituito il Premio di Risultato, il non riconoscimento della tassazione agevolata per l’intero periodo di imposta, pur a fronte di un’unitarietà, per quel periodo di imposta, del premio medesimo, ma solo per la porzione di tale periodo successiva alla già citata sottoscrizione.

A seguito, quindi, di quesiti e di richieste di chiarimento pervenuti all’Agenzia delle Entrate e al Ministero, l’Amministrazione finanziaria ha ritenuto opportuno fornire, con la risoluzione in commento, ulteriori precisazioni.

In particolare, l’Agenzia sostiene, ora, che il particolare trattamento fiscale riconosciuto ai Premi di Risultato si possa applicare laddove l’accordo sindacale che lo istituisce definisca, con ragionevole anticipo rispetto all’obiettivo da realizzarsi, i criteri di misurazione dei parametri aziendali al raggiungimento dei quali l’erogazione del Premio viene subordinata.

In altre parole, l’Agenzia riconosce che il regime fiscale di favore si possa applicare al Premio sempreché il raggiungimento degli obiettivi incrementali, base di maturazione del Premio, avvenga successivamente alla stipula del contratto.

Assolta tale condizione, l’Agenzia conviene sulla non rilevanza, ai fini che qui ci occupano, della data di sottoscrizione dell’accordo sindacale, che, di conseguenza, non può interferire in alcun modo sulla determinazione dell’importo agevolabile sotto il profilo fiscale.

Pertanto, l’Agenzia conclude affermando che, se l’accordo attesta come il raggiungimento dell’obiettivo incrementale sia effettivamente incerto alla data della sua sottoscrizione, l’impresa può applicare, sotto la propria responsabilità, l’imposta sostitutiva del 10%, ovviamente qualora, al termine del periodo congruo contrattualmente definito, sia conseguito il predetto risultato incrementale.

 

Allegato:
Agenzia Entrate 36 2020

 


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