Servizio Sindacale – dott. Francesco Zanelli - dott.ssa Sara Zoni
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24.07.2020 - lavoro

AGENZIA ENTRATE – IRPEF – REDDITO DA LAVORO DIPENDENTE – RIDUZIONE DEL CUNEO FISCALE – PRIMI CHIARIMENTI APPLICATIVI – RISOLUZIONE 26 GIUGNO 2020, N. 35/E

L’articolo 1 del decreto-legge 5 febbraio 2020, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2020, n. 21, prevede il riconoscimento ai lavoratori dipendenti e assimilati (in particolare, per quanto di specifico interesse delle imprese edili, collaboratori coordinati e continuativi ovvero tirocinanti e stagisti) di una somma a titolo di trattamento integrativo, che non concorre alla formazione del reddito, di importo pari a 600 euro per l’anno 2020 e a 1.200 euro a decorrere dall’anno 2021.
Per espressa previsione normativa, tale riconoscimento spetta per le prestazioni rese dal 1° luglio 2020.
Inoltre, in vista di una revisione strutturale del sistema delle detrazioni fiscali, ai titolari dei medesimi redditi, spetta un’ulteriore detrazione dall’imposta lorda, rapportata al periodo di lavoro, di importo pari a:
a) 480 euro, aumentata del prodotto tra 120 euro e l’importo corrispondente al rapporto tra 35.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 7.000 euro, se l’ammontare del reddito complessivo è superiore a 28.000 euro ma non a 35.000 euro;
b) 480 euro, se il reddito complessivo è superiore a 35.000 euro ma non a 40.000 euro; la detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l’importo di 40.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e l’importo di 5.000 euro.

Tale seconda misura spetta per le prestazioni rese dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2020.
La normativa prevede che i sostituti d’imposta riconoscano tali misure ripartendole fra le retribuzioni erogate a decorrere dal 1  luglio 2020 e verifichino in sede di conguaglio le relative spettanze, con eventuale successivo recupero alle condizioni espressamente previste.
Al riguardo, segnaliamo che l’Agenzia delle entrate, pur non avendo ancora diramato una circolare che illustri la portata applicativa delle novità fiscali sopra sinteticamente delineate, ha rilasciato con la risoluzione qui in commento, le istruzioni per la compensazione da parte dei datori di lavoro.
In pratica, per consentire ai sostituti d’imposta di utilizzare in compensazione il suddetto credito, l’Agenzia ha istituito il codice tributo di seguito riportato, da utilizzare nel modello F24:

  • “1701” denominato “Credito maturato dai sostituti d’imposta per l’erogazione del trattamento integrativo – articolo 1, comma 4, del decreto-legge 5 febbraio 2020, n. 3”.

In sede di compilazione del modello F24, il suddetto codice tributo è esposto nella sezione “Erario” in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a credito compensati”. Nei campi “rateazione/regione/prov./mese rif.” e “anno di riferimento” sono indicati, rispettivamente, il mese e l’anno in cui è avvenuta l’erogazione del trattamento integrativo, nei formati “00MM” e “AAAA”.

 

Allegato:
IRPEF Risoluzione 35

 

 


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