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30.10.2020 - lavoro

AGENZIA DELLE ENTRATE – APPALTI E SUBAPPALTI – RITENUTE E COMPENSAZIONI – ULTERIORI CHIARIMENTI – RISPOSTA 21 OTTOBRE 2020, N. 492

Come si ricorderà, l’Agenzia delle Entrate, nella circolare 12 febbraio 2020, n. 1/E (v. Newsletter ANCE Brescia n. 07/2020 del 22/02/2020), ha escluso dall’applicazione dell’art. 17-bis del Decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, gli enti non commerciali, intendendo per tali, tra gli altri, gli Enti pubblici, limitatamente all’attività istituzionale svolta.

La norma citata prevede l’obbligo per il committente che affidi a un’impresa, tramite contratti di appalto, subappalto o rapporti negoziali altrimenti denominati, caratterizzati da prevalente utilizzo di manodopera presso le sedi di attività del committente stesso, con l’utilizzo di beni strumentali di proprietà di quest’ultimo o ad esso riconducibili in qualunque forma, il compimento di una o più opere o di uno o più servizi di importo complessivo annuo superiore a euro 200.000, di richiedere all’appaltatrice o affidataria e alle imprese subappaltatrici, obbligate a rilasciarle, copia delle deleghe di pagamento relative al versamento delle ritenute nei confronti dei dipendenti impegnati nell’esecuzione del contratto di cui trattasi..

Con la circolare sopra citata, l’Agenzia ha fornito i primi chiarimenti interpretativi. Da ultimo, un Ente pubblico ha evidenziato come gli stessi non contemplino indicazioni circa i cd. “contratti promiscui”, ossia quelli le cui prestazioni sono funzionali, per l’ente, sia all’attività istituzionale che a quella commerciale esercitate dallo stesso.

In particolare, l’Ente ha chiesto come calcolare la soglia dei predetti 200.000 euro, richiesta ai fini dell’applicazione, se del caso, del citato art. 17-bis.

Al riguardo, l’Agenzia dopo aver ripercorso la normativa vigente dal 1° gennaio 2020, ha dato disposizioni secondo le quali il predetto art. 17-bis troverà applicazione qualora il rapporto fra l’ammontare dei ricavi e degli altri proventi relativi all’attività commerciale e l’ammontare complessivo di tutti i ricavi e dei proventi dell’ente, moltiplicato per il costo annuo pattuito per l’affidamento all’impresa interessata del compimento di opere o servizi funzionali sia all’attività istituzionale sia quella commerciale, risulti di importo complessivo superiore ai citati euro 200.000.

L’Agenzia ha, inoltre, specificato che tale rapporto va determinato con riferimento ai ricavi del periodo di imposta precedente a quello di inizio di esecuzione del contratto promiscuo e ha confermato, in chiusura della sua lunga risposta, che il superamento della soglia dei 200.000 euro comporta l’applicazione degli obblighi di verifica con riferimento all’intero contratto.

 

Allegato:

AE Appalti Enti – RISPOSTA N. 492 DEL 21 OTTOBRE 1010

 

 

 


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