A SEGUITO DEL PARERE DEL MIT VIENE CONFERMATO L’OBBLIGO DI RICORRERE ALLE PROCEDURE DI AFFIDAMENTO PREVISTE DAL DECRETO SEMPLIFICAZIONI
Il MIT con il quesito n. 735 del 24 settembre 2020 ha chiarito la dinamica dei rapporti tra il Decreto Semplificazioni n. 76/2020 convertito dalla legge 120/2020 che dispone l’utilizzo di procedure in deroga semplificate, in ambito sotto-soglia, e la possibilità di utilizzare le procedure ordinarie.
Nel chiarimento si specifica che il nuovo apparato normativo non rappresenta una facoltà e viene ribadita l’esigenza che il Rup rispetti i termini contingentati di aggiudicazione dell’appalto. Con il parere, quindi, anche il Mit si adegua alle indicazioni già fornite da Ifel, Ance e da Anci sul tema.
Pertanto le nuove procedure di affidamento di cui all’art. 1, comma 2, del D.L. Semplificazioni (convertito in Legge n. 120/2020), sostituiscono, fino al 31 dicembre 2021, quelle previste all’art. 36, comma 2, del D.Lgs. 50/2016.
Viene altresì chiarito che è consentito ricorrere alle procedure ordinarie, in conformità ai principi di cui all’art. 30 del D.Lgs. 50/2016, a condizione che tale possibilità non sia utilizzata per finalità dilatorie, in quanto gli affidamenti dovranno avvenire comunque nel rispetto dei tempi previsti dal nuovo decreto e potranno essere utilizzate le semplificazioni procedimentali introdotte.
Nella predetta ipotesi, il RUP sarà tenuto a dare apposita motivazione specificando le ragioni del mancato ricorso alle procedure semplificate.
In ogni caso, le previsioni di cui ai commi 3 e 4 dell’art. 1, in merito all’esclusione automatica in caso di offerte pari o superiore a 5 e alla facoltà di non richiedere la garanzia provvisoria, si applicano, laddove siano utilizzate le procedure previste al comma 2.
Allegato:
Parere MIT 735 del 24 settembre 2020
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