VENDITE GIUDIZIARIE – IMPOSTE D’ATTO FISSE PER GLI ACQUISTI
(Risposta 442/2019)
Applicazione delle imposte di Registro ed Ipo-Catastali in misura fissa (ciascuna pari a 200 euro) per i trasferimenti immobiliari effettuati fino al 30 giugno 2017, a favore di imprese e nell’ambito di aste giudiziarie o procedure analoghe, a condizione che i fabbricati siano rivenduti nei cinque anni successivi.
Lo conferma l’Agenzia delle Entrate nella Risposta n.442 del 29 ottobre 2019, in relazione ad un’istanza d’interpello sull’applicabilità del beneficio, formulata da un’impresa che aveva acquistato un immobile all’asta nel 2016.
Come noto, l’art.16 del D.L. 14 febbraio 2016, n.18, convertito, con modificazioni, nella legge 8 aprile 2016, n.49, (cd. “DL Banche”) [1] prevedeva la detassazione, ai fini delle imposte d’atto, dei trasferimenti immobiliari avvenuti nell’ambito di aste giudiziarie a seguito di procedure di espropriazione immobiliare o di procedure fallimentari [2].
In particolare, gli acquisti di immobili effettuati all’asta dal 16 febbraio 2016 al 30 giugno 2017 sono stati agevolati con l’applicazione delle imposte di Registro e delle Ipo-Catastali in misura fissa (pari a 200 euro ciascuna) in favore degli acquirenti:
■ persone fisiche, non esercenti attività d’impresa, in possesso dei requisiti “prima casa” (ai sensi della nota II-bis all’art.1, della Tariffa, Parte Prima, allegata al D.P.R. 131/1986);
■ esercenti attività d’impresa, a condizione che la rivendita dello stesso fabbricato avvenga entro cinque anni dall’acquisto [3].
In caso di mancata rivendita entro il quinquennio, le imposte d’atto (Registro ed Ipo-Catastali) sono dovute nella misura ordinaria, con l’applicazione della sanzione amministrativa del 30%, nonché degli interessi di mora (art.55, co.4, del D.P.R. 131/1986 – TUR).
Al riguardo, nella Risposta 442/2019 l’Agenzia delle Entrate conferma l’applicabilità del beneficio a favore di un’impresa acquirente di un immobile all’asta nel 2016, per la quale opera l’estensione del limite temporale di rivendita del fabbricato, fissato in cinque anni dal trasferimento.
Note:
[1] Come modificata dal’art.1, co.32, della legge 232/2016, che ha esteso da due a cinque anni il termine per la rivendita obbligatoria dell’immobile da parte dell’impresa acquirente.
[2] Si tratta, rispettivamente, delle procedure di espropriazione immobiliare di cui al libro III, titolo II, capo IV del codice di procedure civile, o di vendita, di cui all’art.107 del R.D. 267/1942.
[3] Per non incorrere nella decadenza dai benefici, la società acquirente doveva dichiarare nell’atto la volontà di rivendere il fabbricato nei cinque anni successivi. Dalla scadenza del quinquennio decorrono anche i termini per l’accertamento delle maggiori imposte dovute.
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