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10.01.2019 - tributi

SISMABONUS – PRECISAZIONI SULLA CESSIONE DEL CREDITO

Il Governo ha precisato le modalità applicative della cessione del credito di imposta da Sismabonus ai soggetti collegati all’intervento.
In risposta all’interrogazione n. 5/00864 dell’On. Acquaroli che chiedeva chiarimenti relativamente all’ambito dei soggetti interessati alla cessione del credito e alla possibilità di utilizzare il credito in compensazione con qualsiasi credito fiscale, è intervenuto, presso la commissione Finanze della Camera, il Sottosegretario Alessio Maria Villarosa.
In linea generale si ricorda che, per il Sismabonus, la cessione del credito d’imposta è ammessa solo in caso di:
Sismabonus condomini [1], ovvero in caso di lavori antisismici eseguiti sulle parti condominiali degli edifici ubicati in zone sismiche 1, 2 e 3 [2]. Tale detrazione spetta nelle diverse misure del 75% o dell’85% delle spese sostenute sino ad un massimo di 96.000 euro moltiplicato per il numero delle unità immobiliari dell’edificio, a seconda che gli interventi riducano il rischio sismico di una o due classi. La detrazione va suddivisa in 5 quote annuali di pari importo;
Sismabonus acquisti [3] ossia nell’ipotesi di acquisto di case antisismiche situate nei Comuni ricadenti della zona a rischio sismico 1, e facenti parte di edifici demoliti e ricostruiti anche con variazione volumetrica, cedute, entro 18 mesi dal termine dei lavori, dalle stesse imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare che hanno eseguito l’intervento.
In questo caso, la detrazione, da suddividere sempre in 5 quote annuali di pari importo, spetta all’acquirente in misura pari al 75% o all’85% del prezzo di vendita (a seconda se, con l’intervento di demolizione e ricostruzione, si sia ottenuto, rispettivamente, un miglioramento di 1 o 2 classi sismiche dell’edificio), da assumere sino ad un importo massimo di 96.000 euro.
La risposta del Sottosegretario offre un’indicazione dei principali provvedimenti attraverso cui è possibile definire l’ambito soggettivo della cessione del credito di imposta, corrispondete alla detrazione da Sismabonus.
A tal riguardo vengono citate la Circolare 27 aprile 2018, n. 7/E – contenente la «Guida alla dichiarazione dei redditi delle persone fisiche relativa all’anno d’imposta 2017» riepilogativa degli oneri detraibili e deducibili, e dei crediti di imposta che possono essere fatti valere in dichiarazione, e le C.M. n. 11/E del 18 maggio 2018 e 17/E del 23 luglio 2018 che hanno delineato l’ambito dei soggetti cedenti e cessionari del credito.
Sul punto viene ricordato che:
il credito può essere ceduto da tutti i soggetti beneficiari della detrazione, anche se non tenuti al versamento dell’imposta, compresi coloro che, in concreto, non potrebbero fruire della corrispondente detrazione in quanto l’imposta lorda è assorbita dalle altre detrazioni o non è dovuta. La cessione riguarda, inoltre, i soggetti IRES nonché i cessionari del credito che possono, a loro volta, cedere il credito ottenuto.
i soggetti a favore dei quali può essere effettuata la cessione del credito, sono a) i fornitori dei beni e servizi necessari alla realizzazione degli interventi agevolabili, b) “gli altri soggetti privati” (persone fisiche, esercenti lavoro autonomo o d’impresa, società ed enti), che, seppur diversi dai fornitori che realizzano gli interventi, siano comunque collegati al rapporto che ha dato origine alla detrazione, come ad esempio, nel caso di interventi condominiali, gli altri soggetti titolari delle detrazioni spettanti per i medesimi interventi condominiali ovvero, più in generale, nel caso in cui i lavori vengano effettuati da soggetti societari appartenenti a un gruppo, le altre società del gruppo.
Per quanto attiene, infine, alle modalità di utilizzo del credito, il Sottosegretario Villarosa ha ricordato che con il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate dell’8 giugno 2017, è stato chiarito che lo stesso può essere utilizzato in compensazione secondo le regole dettate dall’art. 17 del DLgs n.241/1997.
Occorre, inoltre, ribadire che un altro chiarimento importante, fornito dall’Agenzia delle Entrate con entrambe le citate Circolari sopra citate, riguarda il numero di cessioni ammesse. Sul punto, infatti, sempre relativamente ad entrambe le detrazioni, è stato precisato la cessione del credito corrispondente alla detrazione deve intendersi limitata ad una sola eventuale cessione successiva a quella originaria, per un totale di 2 cessioni complessive. Anche questa seconda (e ultima) cessione deve avvenire nei confronti di un “soggetto collegato” al rapporto che ha dato origine alle detrazioni.
Per avere un quadro completo della disciplina della cessione dei bonus, non solo con riferimento al Sismabonus ma anche all’Ecobonus, si rimanda alla “Guida pratica alla cessione dei bonus: i nuovi chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate” dell’ANCE aggiornata al mese di novembre 2018.

Note:
[1] Cfr. Art.16, co.1-quinquies, del DL 63/2013, convertito con modifiche nella legge 90/2013.
[2] Individuate in base all’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3274 del 20 marzo 2003.
[3] Cfr. Art.16, co.1-septies, del DL 63/2013, convertito con modifiche nella legge 90/2013


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