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22.03.2019 - urbanistica

RILEVANZA DEI BALCONI AI FINI DEL CALCOLO DELLE DISTANZE TRA FABBRICATI

Corte di Cassazione, ordinanza n. 4834/2019

La Corte di Cassazione, nell’ordinanza 4834/2019, afferma che anche i balconi contribuiscono a definire “finestrata” una parete in quanto assicurano la possibilità di esercitare la veduta, per cui bisognerà tenerne conto nel calcolo delle distanze tra edifici confinanti.
Nel caso in oggetto, che ha determinato il pronunciamento della Cassazione, un condominio aveva fatto causa ad una società immobiliare che aveva realizzato un fabbricato a confine con l’edificio condominiale a distanza inferiore a quelle di legge, previste nel DM 1444/1968.
Il Tribunale in prima istanza aveva rigettato la domanda, ma la Corte d’Appello aveva condannato la società convenuta a demolire e arretrare la porzione del fabbricato, compresi i balconi aggettanti sino a garantire il rispetto della distanza di 10 metri dal condominio di fronte e al risarcimento dei danni.
I giudici di appello avevano sottolineato che le risultanze della Ctu davano evidenza che il fabbricato realizzato dalla società era posto a confine con l’edificio condominiale dovendo, quindi, trovare applicazione l’articolo 873 del Codice civile, con il rinvio alle fonti integrative locali che, però, trovano il loro limite nelle previsioni del Dm 1444/1968. L’eventuale disciplina derogatoria contenuta negli strumenti urbanistici locali, che prescriva una distanza inferiore ai dieci metri tra pareti finestrate, doveva essere disapplicata.
A questo punto veniva fatto ricorso in Cassazione e uno dei motivi di tale ricorso riguardava i balconi presenti sulla parete del fabbricato di nuova costruzione. La discussione riguardava il fatto che essi avessero il carattere di veduta e pertanto si doveva applicare il Dm 1444, oppure potessero essere considerati semplici luci.
La Cassazione, richiamando la giurisprudenza di legittimità, ha precisato che devono intendersi “pareti finestrate” in generale tutte le pareti munite di aperture di qualsiasi genere verso l’esterno quali porte, balconi, finestre di ogni tipo, che assicurano la possibilità di esercitare la veduta.
La presenza di balconi lungo la parete dell’edificio della ricorrente di cui si è tenuto conto ai fini del calcolo delle distanze era quindi legittima. è stato quindi respinto il ricorso, confermando la demolizione di parte del fabbricato o il suo arretramento.

 

 


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