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19.04.2019 - Evidenza

PUBBLICAZIONE IN GAZZETTA DEL DECRETO-LEGGE “SBLOCCA CANTIERI” – PRINCIPALI NOVITÀ IN TEMA DI APPALTI PUBBLICI

È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 92 del 18 aprile 2019 il Decreto Legge 18 aprile 2019, n. 32 recante “Disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l’accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici”, noto come Sblocca-Cantieri.
Il decreto entra in vigore il giorno 19 aprile, cioè il giorno successivo a quello di pubblicazione e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
Le norme del Codice degli Appalti di cui al D. Lgs. 50/2016 sono in totale 81, distribuite nei vari articoli. In calce alla notizia, si allega il testo pubblicato in Gazzetta e si illustrano brevemente le principali novità in tema di lavori pubblici contenute nel decreto-legge, facendo riserva di ulteriori successivi approfondimenti.

-) Regolamento unico da varare entro 180 giorni
Il decreto vuole abrogare le linee guida di Anac e i decreti sinora varati per sostituirli con un regolamento vincolante e dall’impostazione rigida, così come disposto con l’inserimento nell’articolo 216 del comma 27-octies del Codice dei contratti pubblici.
Il nuovo regolamento dovrà essere varato entro 180 giorni. I provvedimenti già varati, comprese le linee guida di Anac, quindi cesseranno di essere in vigore quando il nuovo Regolamento sarà pubblicato ed entrerà in vigore.
Non è precisato cosa succederà se entro tale scadenza non entrerà in vigore il nuovo Regolamento di attuazione del Codice dei contratti.

-) Appalti sotto-soglia comunitaria – criteri di aggiudicazione e procedure Modificando l’articolo 36 del Codice dei contratti pubblici sono disposte importanti modifiche agli appalti di importo al di sotto della soglia comunitaria ed in particolare sarà possibile:

  • per importi inferiore a 40.000 euro, l’affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta (art. 36, comma 2, lett. a));
  • utilizzare la procedura negoziata previa consultazione, ove esistenti, di almeno tre operatori economici per i lavori di importo compreso tra 40.000 e 200.000 euro e compresi tra 40.000 euro e le soglie di cui all’articolo 35 del Codice dei contratti pubblici per i servizi (art. 36, comma 2, lett. b));
  • per i lavori di importo pari o superiore a 200.00 euro e al di sotto della soglia comunitaria di cui all’articolo 35 del Codice dei contratti pubblici si applicherà la procedura aperta (art. 60 del Codice dei contratti pubblici), ma con aggiudicazione al massimo ribasso che evita l’obbligo di rivolgersi a commissari esterni e valutare complicati aspetti tecnici.

– Le stazioni appaltanti procedono all’aggiudicazione dei contratti sulla base del criterio del minor prezzo ovvero, previa motivazione, sulla base del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. Il criterio del minor prezzo sostituisce di fatto nel sotto soglia il criterio dell’offerta qualità/prezzo (o offerta economicamente più vantaggiosa) fino alla soglia europea dei 5,5 milioni di euro per i lavori, con obbligo di esclusione automatica. A tal proposito vengono anche riscritti e ridefiniti i metodi di calcolo della soglia previsti all’art. 97 comma 2. Eventuali esclusioni o ammissioni decise da ricorsi non rilevano ai fini del calcolo delle medie o dell’individuazione della soglia di anomalia.
– Rimane inteso che il meccanismo dell’esclusione automatica si può applicare se in gara sono ammesse almeno 10 offerte, tuttavia per il conteggio della soglia di anomalia si opera una differenziazione nel caso in cui in gara ci siano più o meno di 15 offerte.
– Le stazioni appaltanti possono decidere che le offerte siano esaminate prima della verifica della documentazione relativa al possesso dei requisiti di carattere generale e di quelli di idoneità e di capacità degli offerenti. Tale facoltà può essere esercitata se specificamente prevista nel bando di gara o nell’avviso con cui si indice la procedura. Se si avvalgono di tale facoltà, le stazioni appaltanti verificano in maniera imparziale e trasparente che nei confronti del miglior offerente non ricorrano motivi di esclusione e che sussistano i requisiti e le capacità di cui all’articolo 83 stabiliti dalla stazione appaltante; tale controllo è esteso, a campione, anche sugli altri partecipanti, secondo le modalità indicate nei documenti di gara. Sulla base dell’esito di detta verifica, si procede eventualmente a ricalcolare la soglia di anomalia di cui all’articolo 97. Resta salva, dopo l’aggiudicazione, la verifica sul possesso dei requisiti richiesti ai fini della stipula del contratto.

-) Appalti sopra soglia comunitaria
Viene confermato sopra la soglia comunitaria dei 5,5 milioni di euro per i lavori il criterio dell’offerta qualità prezzo (o offerta economicamente più vantaggiosa), ma viene cancellato il tetto massimo del 30% al prezzo.
Con l’introduzione del coma 3-bis nell’articolo 77 del Codice dei contratti pubblici, viene risolta l’empasse relativa all’albo dei commissari di gara, la cui entrata in vigore è stata recentemente prorogata da Anac sino al 14 luglio 2019 prevedendo che, in caso di indisponibilità o di disponibilità insufficiente di esperti iscritti nella sezione ordinaria dell’Albo ai fini della compilazione della lista, la commissione è nominata, anche solo parzialmente, dalla stazione appaltante competente ad effettuare la scelta del soggetto affidatario del contratto, tenuto conto delle specifiche caratteristiche del contratto da affidare e delle connesse competenze.

-) Subappalti
– Sale dal 30% al 50% la quota di contratto subappaltabile dall’impresa principale, ma la percentuale di subappalto ammissibile dovrà essere stabilita gara per gara dalle amministrazioni che lo dovranno indicare nei bandi di gara e nelle lettere di invito.
– Viene cancellato l’obbligo di indicare la terna dei subappaltatori in ogni caso (tutto il comma 6 che lo prevedeva è stato abrogato).
– Viene sancito il pagamento diretto dei subappaltatori in ogni caso, non ci sarà più bisogno di valutare «se la natura del contratto lo consente» per acconsentire alla richiesta. La norma non chiarisce però come bisognerà regolarsi nei casi concreti, visto che di prassi i subappaltatori sono legati da un legame contrattuale solo con il titolare dell’appalto e non hanno rapporti diretti con la Pa.
– Viene eliminato l’obbligo per l’offerente di dimostrare l’assenza, in capo ai subappaltatori, di motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D. lgs 50/2016;
– È previsto che il contraente generale provveda a sostituire i subappaltatori relativamente ai quali apposita verifica abbia dimostrato la sussistenza dei motivi di esclusione.

-) Appalto integrato
– Le stazioni appaltanti avranno più di due anni e mezzo di tempo per approvare progetti fino al livello definitivo e mandarli in gara senza nessun altro dei paletti attualmente previsti (complessità tecnologica o lavori particolarmente innovativi). La misura infatti prevede la possibilità di ricorrere all’appalto integrato per i progetti definitivi approvati entro il 31 dicembre 2020. L’altra condizione da rispettare è quella di pubblicare il bando entro 12 mesi dall’approvazione del progetto.
– Il soggetto incaricato della predisposizione del progetto esecutivo non può assumere le funzioni di direttore dei lavori in relazione al medesimo appalto.
– Con l’introduzione del comma 1-quater nell’articolo 59 del Codice dei contratti, nei casi in cui l’operatore economico si avvalga di uno o più soggetti qualificati alla realizzazione del progetto, la stazione appaltante indica nei documenti di gara le modalità per la corresponsione diretta al progettista della quota del compenso corrispondente agli oneri di progettazione indicati espressamente in sede di offerta, al netto del ribasso d’asta, previa approvazione del progetto e previa presentazione dei relativi documenti fiscali del progettista indicato o raggruppato

-) Qualificazione SOA
Con le modifiche introdotte all’articolo 84, comma 4, lettera b) del Codice dei contratti pubblici, per l’attestazione del possesso dei requisiti di capacità economica e finanziaria e tecniche e professionali, il periodo di attività documentabile alla Soa dalle imprese è quello relativo ai quindici anni antecedenti la data di sottoscrizione del contratto con la SOA per il conseguimento della qualificazione.
Viene chiarito che le Soa, diversamente dal passato, in quanto organismi di diritto privato nell’esercizio dell’attività di attestazione per gli esecutori di lavori pubblici, svolgono funzioni di natura pubblicistica.

 -) Lavori di manutenzione su progetto definitivo

Con le modifiche introdotte all’articolo 23, comma 3-bis del Codice dei contratti pubblici, nel caso di lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria, ad esclusione degli interventi di manutenzione straordinaria che prevedono il rinnovo o la sostituzione di parti strutturali delle opere o di impianti, è possibile procedere all’affidamento dei lavori sulla base del progetto definitivo.

-) Motivi di esclusione
Con le modifiche introdotte al comma 1 dell’articolo 80 del Codice dei contratti pubblici tra i motivi di esclusione dalle gare è eliminata la parte che prevedeva l’esclusione in caso di condanna riferita ad un subappaltatore.

-) Sostituzione del DGUE negli appalti sotto-soglia comunitaria

Nei contratti al di sotto della soglia comunitaria, con l’introduzione del comma 6-ter all’articolo 36 del Codice dei contratti pubblici, il DGUE (Documento di Gara unico europeo) è sostituito formulari standard mediante i quali richiedere e verificare il possesso dei requisiti di cui all’articolo 80 ed ogni eventuale ulteriore informazione necessaria all’abilitazione o all’ammissione.

-) Anticipazione del prezzo

Con la modifica dell’art. 35 comma 18, viene estesa la possibilità di ricevere l’anticipazione del prezzo pari al 20% dell’importo di contratto non solo per i lavori, ma anche per servizi e forniture e quindi anche per la progettazione.

-) Centralizzazione degli appalti per i piccoli comuni

Con la modifica dell’art. 37 al comma 4 i Comuni non capoluogo potranno gestire da soli le procedure di gara di maggior rilievo, senza ricorrere a centrali uniche di committenza o stazioni uniche appaltanti.  Il decreto elimina l’obbligo per le amministrazioni comunali non capoluogo di ricorrere a formule di aggregazione per l’acquisizione di lavori, beni e servizi oltre certe soglie. I Comuni non capoluogo, pertanto, possono scegliere se gestire in proprio le procedure di gara per appalti di valori superiori alle soglie dell’articolo 35 del Codice per beni e servizi o superiori alle soglie interne stabilite dallo stesso articolo 37 per i lavori, oppure continuare a fare ricorso alle centrali uniche di committenza o alle stazioni uniche appaltanti.

-) Commissari straordinari per sbloccare le opere
Il decreto spiana la strada a un ampio ricorso alla figura del commissario straordinario per sbloccare le opere in stallo. I commissari avranno pieni poteri, potranno svolgere le funzioni di stazione appaltante e by-passare ogni paletto normativo o autorizzazione, a eccezione delle disposizioni antimafia. I commissari saranno nominati con decreti del presidente del Consiglio su proposta del ministero delle Infrastrutture di concerto con l’Economia. I costi per mettere in piedi le strutture commissariali dovranno essere sostenuti attingendo alle risorse previste nei quadri economici dei diversi progetti.

-) Gare e imprese in crisi
Lo sblocca-cantieri anticipa le norme del decreto sulle crisi d’impresa. Le novità vengono introdotte attraverso la riscrittura dell’attuale articolo 110 del Codice. Tra le norme di impatto più immediato c’è la cancellazione della possibilità – ammessa dall’attuale articolo 110 del codice – che l’impresa fallita, ma in esercizio provvisorio di continuità, possa partecipare a nuove gare, sia direttamente sia come subappaltatore. Resta la possibilità di portare a termine i contratti in essere. Viene inoltre equiparato il concordato in continuità al concordato liquidatorio, in linea appunto con il nuovo codice sulle crisi d’impresa.

L’ufficio tecnico di Ance Brescia – Collegio dei Costruttori rimane a disposizione sin da ora per i chiarimenti che si rendessero necessari.

 

Allegato: Sblocca_Cantieri_Decreto Legge 32_Gazzetta Ufficiale 18 aprile 2019

 

 

 


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