OPERE ABUSIVE IN CEMENTO, CASI DA VALUTARE PER LA PRESCRIZIONE DEL REATO CHE SCATTA DALLA CONCLUSIONE DEI LAVORI
Corte di Cassazione, sentenza 2728/2019 del 5 marzo 2019
Con la sentenza n. 2725/2019 depositata il 5 marzo scorso, la Cassazione pone il principio per cui, nel caso di opere abusive realizzate attraverso l’utilizzo di conglomerato cementizio, il termine dal quale decorre la prescrizione del reato è quello del completamento dell’opera. La normativa prevede che, in caso di utilizzo abusivo di conglomerato cementizio, scatti un preciso reato che prevede l’applicazione di sanzioni penali. La sentenza in oggetto fa il punto sulla questione dei limiti temporali della responsabilità penale, ovvero di quello del termine necessario per la prescrizione di tale reato. Vengono individuati tre diversi momenti: il primo è quello in cui l’opera sia stata completata avendone avuto termine l’esecuzione; gli altri due invece riguardano i casi in cui l’autore dell’abuso abbia volontariamente desistito dal dare corso all’esecuzione dell’opera, ovvero ne sia stato costretto da parte di un provvedimento dell’autorità, il quale ne inibiva la prosecuzione imponendo la sospensione dei lavori edilizi. Da tali fatti inizia il decorso del termine fissato dalla legge per la prescrizione del reato. La motivazione della sentenza, dopo avere indicato l’individuazione del momento iniziale della prescrizione, passa all’esame della prova di tale fatto, ponendo la propria attenzione sulla parte tenuta alla loro dimostrazione. Il soggetto che intende avvalersene, osservano i giudici, ha l’obbligo di fornire al magistrato l’intera documentazione, in modo tale che il giudice possa verificare l’esistenza dei fatti ritenuti idonei a dare corso alla prescrizione. Nel caso in cui manchi tale prova, anche nell’ipotesi in cui uno di tali fatti si sia effettivamente verificato, non potrà aver alcun effetto nel processo penale, essendone esclusa una sua valutazione da parte del magistrato, il quale dovrà decidere senza poterlo considerare in un senso o nell’altro. I giudici della Corte suprema, esaminano con particolare attenzione l’ipotesi del completamento dell’opera. Una costruzione può essere considerata eseguita nel caso in cui abbiano avuto completamento gli interni e gli esterni della stessa; da tale momento ha inizio il decorso del termine per la prescrizione. Anche tali fatti dovranno essere provati da parte di chi se ne voglia avvalere nel corso del procedimento, in altri termini sarà onere del costruttore che abbia fatto uso del conglomerato cementizio in maniera abusiva, dare la prova della cessazione della sua attività conseguente al completamento dell’opera al fine di dimostrare l’inizio della decorrenza del termine necessario a fare maturare la prescrizione.
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