MODELLO UNICO DI DICHIARAZIONE AMBIENTALE (MUD 2019)
Il 22 giugno 2019 scadrà il termine per la presentazione della dichiarazione MUD relativa ai rifiuti prodotti, recuperati o smaltiti nell’anno 2018.
Per quanto riguarda le imprese edili si ricorda che l’obbligo di presentare il MUD sorge solo nel caso in cui siano stati prodotti o smaltiti rifiuti pericolosi.
Per la dichiarazione ambientale MUD 2019 occorre utilizzare la nuova modulistica contenuta nel DPCM 24 dicembre 2018.
Viene confermato anche per quest’anno l’obbligo di comunicare il quantitativo di rifiuti in giacenza che dovranno essere divisi fra quelli da avviare al recupero e quelli da avviare allo smaltimento. Su quest’ultimo punto si invita a prestare particolare attenzione, in quanto il dato comunicato nel MUD consentirà agli enti di controllo di effettuare verifiche di tipo incrociato per stabilire se sono stati superati i termini previsti per il deposito temporaneo dei rifiuti.
Ai sensi della normativa ambientale, si ricorda che i rifiuti prodotti possono essere tenuti in deposito temporaneo, presso il luogo di produzione degli stessi, fino ad un massimo di tre mesi, se la quantità di rifiuti in deposito supera complessivamente i trenta metri cubi (di cui al massimo dieci metri cubi di rifiuti pericolosi) e fino ad un massimo di dodici mesi, se la quantità di rifiuti è inferiore ai predetti limiti.
Viene confermato, infine, che la comunicazione rifiuti semplificata dovrà essere compilata esclusivamente utilizzando un’apposita applicazione disponibile sul sito http://mudsemplificato.ecocerved.it. Anche quest’anno, pertanto, la dichiarazione non potrà essere compilare manualmente. Le comunicazioni effettuate con modalità diverse da quelle prescritte saranno considerate “inesatte”, e come tali, sanzionate.
Si forniscono, di seguito, alcune indicazioni per quanto attiene alla compilazione e presentazione della dichiarazione MUD 2019, segnalando che gli uffici del Collegio restano a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.
Soggetti obbligati
L’obbligo di comunicazione interessa:
■ le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti pericolosi;
■ le imprese e gli enti che effettuano operazioni di recupero e di smaltimento di rifiuti;
■ chiunque effettua a titolo professionale attività di raccolta e trasporto di rifiuti;
■ le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti non pericolosi di cui all’art. 184 (d.lgs. 152/06), comma 3, lettere c) (rifiuti da lavorazioni industriali), d) (rifiuti da lavorazioni artigianali) e g) (rifiuti derivanti dall’attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento fumi), con più di dieci dipendenti;
■ i commercianti e gli intermediari di rifiuti senza detenzione.
Esclusioni
Sono esonerati dalla presentazione della denuncia:
■ le imprese edili che hanno prodotto rifiuti non pericolosi derivanti dalle attività di demolizione, costruzione, nonché rifiuti derivanti dalle attività di scavo (art. 184, comma 3, lettera b), decreto legislativo n.152/2006);
■ le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti non pericolosi di cui all’art. 184, comma 3, lettere c) (rifiuti da lavorazioni industriali), d) (rifiuti da lavorazioni artigianali) e g) (rifiuti derivanti dall’attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento fumi), con meno di dieci dipendenti.
Come detto più sopra, non sono soggette all’obbligo di presentazione della dichiarazione MUD le imprese di costruzione che, ad esempio, producono rifiuti non pericolosi appartenenti al gruppo “17” del Codice Europeo dei Rifiuti (CER) come le terre e rocce da scavo e i materiali da costruzione e demolizione.
Resta fermo l’obbligo di presentazione della dichiarazione MUD a carico delle imprese edili che svolgono un’attività di recupero autorizzata e per quelle che producono rifiuti pericolosi come, ad esempio, i rifiuti contenenti amianto, gli oli esausti per motori, le batterie esaurite al piombo, ecc.
Modalità di compilazione, termine di scadenza e destinatario della denuncia
La denuncia MUD deve essere spedita per via telematica, tramite il sito www.mudtelematico.it, alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura della Provincia in cui ha sede l’unità locale cui si riferisce la dichiarazione, entro il 22 giugno 2019, ad eccezione della comunicazione semplificata per i piccoli produttori di rifiuti che può essere trasmessa tramite PEC.
Il file della dichiarazione può essere prodotto con il software messo a disposizione gratuitamente da Unioncamere, la società di servizi delle Camere di Commercio, (http://www.unioncamere.gov.it) o utilizzando altri software, purché gli stessi siano conformi alle specifiche del nuovo DPCM 24/12/2018.
Per trasmettere telematicamente il MUD i soggetti dichiaranti devono essere in possesso di un dispositivo contenente un certificato di firma digitale (Smart Card o Carta nazionale dei Servizi o Business Key) valido al momento dell’invio.
MUD semplificato
Possono compilare il MUD tramite la Comunicazione “Sezione rifiuti semplificata”, le imprese per le quali ricorrono contemporaneamente tutte le seguenti condizioni:
■ sono produttrici di non più di 7 rifiuti;
■ i rifiuti sono stati prodotti nell’unità locale cui si riferisce la dichiarazione;
■ per ogni rifiuto prodotto non sono stati utilizzati più di tre trasportatori e più di tre destinatari.
Si ricorda che l’elenco dei trasportatori cui è stato affidato il rifiuto va compilato solo se il produttore ha effettuato il trasporto del rifiuto utilizzando un soggetto diverso dal destinatario.
Sul sito https://mudsemplificato.ecocerved.it, è possibile utilizzare, previa registrazione gratuita, una procedura software che consente di inserire i dati da indicare nella dichiarazione semplificata. Al termine dell’inserimento dei dati la procedura ne verifica la correttezza, segnalando eventuali anomalie, e stampa il modello in formato PDF che, una volta firmato e scansionato, dovrà essere inviato per posta elettronica certificata (PEC) alla CCIAA.
La comunicazione MUD dovrà riportare la firma autografa del dichiarante, e dovrà essere trasformata in un documento in formato PDF prima dell’invio a mezzo Posta Elettronica Certificata.
Dovrà essere trasmesso a mezzo posta elettronica certificata (PEC) un unico documento PDF che dovrà contenere:
■ copia della Comunicazione Rifiuti semplificata firmata dal dichiarante;
■ copia dell’attestato di versamento dei diritti di segreteria alla CCIAA competente;
■ copia del documento di identità del sottoscrittore.
Ogni mail trasmessa via PEC all’indirizzo comunicazionemud@pec.it dovrà contenere una sola comunicazione MUD e dovrà riportare nell’oggetto esclusivamente il codice fiscale del dichiarante.
Diritti di segreteria
Per l’invio telematico è ammesso il pagamento del diritto di segreteria, di importo pari a 10 euro, tramite carta di credito o Telemaco Pay. Nel caso di invio con PEC (solo per le dichiarazioni semplificate) il versamento è pari a 15 euro.
La CCIAA di Brescia segnala che le coordinate per il pagamento tramite bonifico bancario sono:
IBAN: IT13G0569611200000014600X47
Banca Popolare di Sondrio con sede in Piazza Garibaldi, 16 – 23100 Sondrio (Il servizio è svolto dalla filiale di Via Benedetto Croce, 22 – 25121 Brescia)
Causale: “Diritti di segreteria Mud – C2Dir.Segr”.
E’ anche possibile pagare il diritto di segreteria tramite bollettino postale nr. 330258 intestato a Camera di Commercio di Brescia – Via Einaudi, 23 – 25121 Brescia, con causale “Diritti di segreteria Mud”.
Sanzioni
La mancata presentazione della denuncia MUD, ovvero la presentazione incompleta o inesatta della stessa, è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 2.600 a 15.500 euro.
Se la comunicazione è effettuata entro il sessantesimo giorno dalla scadenza del termine stabilito, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 26 a 160 euro.
Se le indicazioni contenute nel MUD sono formalmente incomplete o inesatte, ma i dati riportati nella comunicazione consentono di ricostruire le informazioni dovute, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 260 a 1.550 euro.
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