MINISTERO DEL LAVORO – AUTORIZZAZIONE ITL PER INSTALLAZIONE STRUMENTI DI CONTROLLO – INTERPELLO 8 MAGGIO 2019, N. 3
Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha pubblicato l’interpello n. 3 dell’8 maggio 2019, con il quale ha risposto ad un quesito in merito alla configurabilità della fattispecie del silenzio-assenso con riferimento alla richiesta di autorizzazione all’installazione ed utilizzo degli impianti audiovisivi e degli altri strumenti di cui all’art. 4, comma 1, della legge 20 maggio1970, n. 300, ossia se il silenzio dell’organo amministrativo adito in relazione all’istanza di autorizzazione possa essere considerato un assenso tacito all’istanza medesima, in virtù del quale l’impresa possa procedere all’installazione degli impianti richiesti.
A tal riguardo, il Ministero osserva come le disposizioni contenute nel citato art. 4 siano volte a contemperare le esigenze del datore di lavoro con la tutela della dignità e della riservatezza del lavoratore sul luogo di lavoro, subordinando la possibilità di installare gli impianti e strumenti che consentano anche il controllo dell’attività dei lavoratori ad un accordo tra la parte datoriale e le rappresentanze sindacali ovvero, in mancanza di tale accordo, all’autorizzazione dell’Ispettorato del lavoro.
Pertanto, alla luce di tale affermazione, il Ministero ritiene che non sia configurabile l’istituto del silenzio-assenso occorrendo l’emanazione di un provvedimento espresso di accoglimento ovvero di rigetto dell’istanza di autorizzazione.
Ministero del Lavoro – Interpello 8 maggio 2019, n. 3
Oggetto: Istanza di interpello ai sensi dell’articolo 9 del d.lgs. n. 124/2004. Autorizzazione amministrativa ai sensi dell’articolo 4, comma 1, della legge n. 300/1970.
Il Consiglio nazionale dell’ordine dei consulenti del lavoro ha proposto istanza di interpello per conoscere il parere di questa Amministrazione in merito alla configurabilità della fattispecie del silenzio-assenso con riferimento alla richiesta di autorizzazione all’installazione ed utilizzo degli impianti audiovisivi e degli altri strumenti di cui all’attuale articolo 4, comma 1, della legge 20 maggio 1970, n. 300. E ciò in considerazione delle disposizioni della legge n. 241/1990 che dispongono che il silenzio dell’amministrazione competente equivalga ad accoglimento della domanda.
Più in particolare, si chiede se il silenzio dell’organo amministrativo adito, in relazione all’istanza di autorizzazione, possa essere considerato un assenso tacito all’istanza medesima, in virtù del quale l’impresa possa procedere all’installazione degli impianti richiesti.
Al riguardo, acquisito il parere dell’Ufficio legislativo e dell’Ispettorato nazionale del lavoro, si rappresenta quanto segue.
Per espressa previsione del secondo comma dell’articolo 4 della citata legge n. 300 del 1970, sono esclusi dall’ambito applicativo del primo comma del medesimo articolo gli strumenti utilizzati dal lavoratore per rendere la prestazione lavorativa e gli strumenti di registrazione degli accessi e delle presenze. Il terzo comma stabilisce, invece, l’utilizzabilità delle informazioni raccolte per tutti i fini connessi al rapporto di lavoro a condizione che sia data al lavoratore adeguata informazione delle modalità d’uso degli strumenti e di effettuazione dei controlli e nel rispetto delle previsioni del decreto legislativo n. 196 del 2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali).
Le disposizioni contenute nell’articolo 4 sono volte a contemperare le esigenze datoriali con la tutela della dignità e della riservatezza del lavoratore sul luogo di lavoro. Più in particolare, si vuole evitare che l’attività lavorativa risulti impropriamente e ingiustificatamente caratterizzata da un controllo continuo e anelastico, tale da eliminare ogni profilo di autonomia e riservatezza nello svolgimento della prestazione di lavoro.
La formulazione della norma affida, in primis, ad un accordo tra la parte datoriale e le rappresentanze sindacali la possibilità di impiego degli impianti e degli altri strumenti che consentano anche il controllo dell’attività dei lavoratori. In mancanza di accordo, l’installazione è subordinata all’autorizzazione dell’Ispettorato del lavoro.
Il Garante per la protezione dei dati personali è intervenuto più volte per regolare, con provvedimenti e linee guida, tale fattispecie, in considerazione della stretta interazione tra l’articolo 4 della legge n. 300 e la normativa in materia di protezione dei dati personali, spesso richiamata anche nei provvedimenti di autorizzazione dell’Ispettorato del lavoro, con i quali sono stabilite le prescrizioni di utilizzo degli impianti e degli altri strumenti di controllo.
Giova evidenziare, in proposito, che con nota del 16 aprile 2012 (prot. n. 7162) l’allora Direzione Generale per l’attività ispettiva di questo Ministero aveva fornito istruzioni operative in relazione al rilascio delle autorizzazioni previste dall’articolo 4 della legge n. 300 del 1970. In quella occasione era stata sottolineata la necessità di considerare i presupposti legittimanti la richiesta di installazione di impianti di controllo, ovvero l’effettiva sussistenza delle esigenze organizzative e produttive, sottolineando inoltre il necessario rispetto del Codice per la privacy, nonché dei successivi provvedimenti del Garante, in particolare delle prescrizioni del Provvedimento generale sulla videosorveglianza dell’8 aprile 2010, nel quale, tra l’altro, si afferma l’esclusione dell’applicazione del principio del silenzio-assenso in questo caso specifico.
Con nota del 18 giugno 2018 (prot. n. 302) in tema di rilascio delle autorizzazioni in esame per esigenze di sicurezza sul lavoro, l’Ispettorato nazionale del lavoro ha altresì ribadito alle proprie strutture territoriali la necessità della stretta connessione teleologica che deve intercorrere tra la richiesta di installazione e l’esigenza manifestata.
Per quanto sin qui rilevato, la formulazione dell’articolo 4, primo comma, della legge n. 300 del 1970 non consente la possibilità di installazione ed utilizzo degli impianti di controllo in assenza di un atto espresso di autorizzazione, sia esso di carattere negoziale (l’accordo sindacale) o amministrativo (il provvedimento). Tale interpretazione appare condivisa anche dalla giurisprudenza, la quale ha da ultimo affermato che “la diseguaglianza di fatto e quindi l’indiscutibile e maggiore forza economico-sociale dell’imprenditore, rispetto a quella del lavoratore, dà conto della ragione per la quale la procedura codeterminativa sia da ritenersi inderogabile, potendo alternativamente essere sostituita dall’autorizzazione della direzione territoriale del lavoro” (cfr. Cass. pen. n. 22148/2017), in continuità con un orientamento interpretativo consolidato in materia (cfr. Cass. pen. n. 51897/2016; Cass. civ. n. 1490/1986).
Alla luce di quanto evidenziato, con riferimento ai procedimenti attivabili mediante la presentazione dell’istanza di cui all’articolo 4, comma 1, della legge n. 300 del 1970 e successive modificazioni non è, quindi, configurabile l’istituto del silenzio-assenso, occorrendo l’emanazione di un provvedimento espresso di accoglimento ovvero di rigetto della relativa istanza.
ANCE Brescia - Riproduzione e utilizzazione riservata ai sensi dell’art. 65 della Legge n. 633/1941