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03.01.2019 - tributi

LEGGE DI BILANCIO 2019 – PRINCIPALI MISURE DI NATURA FISCALE

La legge di Bilancio 2019, legge n. 145 del 30 dicembre 2018, è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 31 dicembre 2018. In attesa di uno specifico dossier di approfondimento, si elencano le principali misure fiscali di interesse per il settore in vigore dal 1° gennaio 2019.

 

1)    Proroga degli incentivi per il recupero del patrimonio edilizio
► Ecobonus
► Bonus edilizia
► Sismabonus
► Bonus mobili
► Bonus verde
2)     Cedolare secca contratti locazione immobili ad uso commerciale
3)     IMU/TASI e TARI
4)     Proroga rivalutazione terreni e partecipazioni
5)     Estromissione agevolata immobili strumentali
6)     Credito d’imposta ricerca e sviluppo
7)     Proroga bonus formazione 4.0
8)     Flat tax
9)     Iperammortamento
10)   Agevolazioni per l’acquisto di veicoli ecologici
11)    Contributi per l’acquisto di veicoli elettrici
12)   Eco tassa sulle immatricolazioni di veicoli inquinanti

 

1) Proroga degli incentivi per il recupero del patrimonio edilizio

La nuova legge di Bilancio ha prorogato fino al 31 dicembre 2019 l’ecobonus per gli interventi di riqualificazione energetica sulle singole unità immobiliari e la detrazione IRPeF maggiorata al 50% per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio. Nel 2019 sarà, inoltre, possibile fruire ancora del bonus mobili, ma solo per i lavori edilizi iniziati nel 2018 e del bonus verde per le opere di sistemazione a verde e la realizzazione di coperture a verde e di giardini pensili.

Resta altresì ferma l’applicabilità del beneficio fino al 31 dicembre 2021 per gli interventi di riqualificazione energetica realizzati su parti comuni condominiali.

► Ecobonus

Prorogata la detrazione IRPeF/IRES per l’efficientamento energetico degli edifici nella misura del 65% per le spese sostenute sino al 31 dicembre 2019, nei limiti di detrazione massima previsti per ciascun tipo di intervento agevolato.

In particolare, la detrazione al 65% spetterà per i seguenti interventi:

■ sostituzione di caldaie a condensazione in classe A dotate di sistemi di termoregolazione appartenenti alle classi V, VI o VIII della comunicazione della Commissione 2014/C 207/0;
■ sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con pompe di calore ad alta efficienza e con impianti geotermici a bassa entalpia e relativa messa a punto del sistema di distribuzione;
■ acquisto e posa in opera di generatori d’aria calda a condensazione;
■ l’acquisto e la posa in opera di micro-cogeneratori in sostituzione di impianti esistenti (fino a un valore massimo della detrazione di 100.000 euro) che portino a un risparmio di energia primaria pari almeno al 20%;
■ installazione di sistemi di building automation;
■ installazione di collettori solari per produzione di acqua calda;
■ sostituzione di scaldacqua tradizionali con scaldacqua a pompa di calore dedicati alla produzione di acqua calda sanitaria;
■ sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di apparecchi ibridi, costituiti da pompa di calore integrata con caldaia a condensazione;

La detrazione al 50% spetterà, invece, per i seguenti interventi:

■ acquisto e posa in opera di finestre comprensive di infissi;
■ acquisto e posa in opera di schermature solari;
■ la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione almeno in classe A o con impianti dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili.

Per gli interventi di riqualificazione energetica realizzati su parti comuni condominiali l’applicabilità del beneficio per lavori eseguiti fino al 31 dicembre 2021 potrà arrivare fino al:

■ 70%, se gli interventi interessano l’involucro dell’edificio con un’incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda dello stesso edificio;
■ 75%, quando gli interventi sono diretti a migliorare la prestazione energetica invernale ed estiva e purché conseguano almeno la qualità media indicata nelle Linee guida nazionali per la certificazione energetica (DM 26/6/2015).

Queste maggiori detrazioni andranno calcolate su un ammontare complessivo non superiore a 40.000 euro moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio determinato tenendo conto anche delle eventuali pertinenze alle unità immobiliari.

Fino al 31 dicembre 2021 sarà, inoltre, possibile fruire anche del bonus unico per interventi antisismici e di efficientamento energetico introdotto dalla legge di Bilancio 2018. La cumulabilità tra il “Sismabonus” e l’Ecobonus per interventi su parti comuni di edifici condominiali, ricadenti nelle zone sismiche 1, 2 e 3, volti congiuntamente alla riduzione del rischio sismico e alla riqualificazione energetica, spetterà nella misura unica del:

■ 80%, ove gli interventi determinino il passaggio ad 1 classe di rischio sismico inferiore;
■ 85% ove gli interventi determinino il passaggio a 2 classi di rischio sismico inferiori.

La detrazione verrà ripartita in 10 quote annuali di pari importo e potrà essere applicata su un ammontare delle spese non superiore a euro 136.000 moltiplicato per il numero delle unità immobiliari di ciascun edificio.

La modalità di cumulo delle suddette detrazioni riguarda specificatamente gli interventi agevolati effettuati su parti comuni di edifici condominiali e si pone in alternativa alle detrazioni già previste ai medesimi fini. La scelta tra l’una o l’altra modalità di cumulo delle detrazioni trova giustificazione nella possibilità, riconosciuta ai contribuenti, di valutare la convenienza di un recupero accelerato in 5 anni (e non già in 10) in caso di capienza d’imposta quantomeno per le spese sostenute per gli interventi di riduzione del rischio sismico.

► Bonus edilizia

Viene prorogato il potenziamento della detrazione IRPeF per il recupero delle abitazioni che, quindi, si applicherà ancora nella misura del 50% per le spese sostenute sino al 31 dicembre 2019, da assumere entro il limite massimo di 96.000 euro.

Anche nel 2019, come già disposto dalla legge di Bilancio 2018, sarà obbligatorio inviare all’Enea i dati relativi agli interventi edilizi e tecnologici che comportano risparmio energetico e/o l’utilizzo delle fonti rinnovabili di energia. In particolare, la comunicazione, da effettuare entro il termine di 90 giorni a partire dalla data di ultimazione dei lavori o del collaudo, dovrà essere trasmessa per i seguenti interventi:

■ serramenti, comprensivi di infissi;
■ coibentazioni delle strutture opache verticali (pareti esterne), orizzontali e inclinate (coperture);
■ installazione o sostituzione di impianti tecnologici (solare termico, generatori di calore, pompe di calore, sistemi di contabilizzazione del calore, di termoregolazione e building automation…).

► Sismabonus

Per quanto riguarda la detrazione IRPeF/IRES delle spese sostenute per interventi di messa in sicurezza statica delle abitazioni e degli immobili a destinazione produttiva situati nelle zone ad alta pericolosità sismica (zone sismiche 1, 2 e 3) si potrà beneficiare del Sismabonus fino al 31 dicembre 2021.

La detrazione (IRPeF ed IRES) sarà pari al:

■ 50% delle spese sostenute, per interventi sulle parti strutturali che non conseguono un miglioramento della classe sismica;
■ 70% (75%per interventi antisismici eseguiti su parti comuni di edifici condominiali) delle spese sostenute, per interventi che riducono il rischio sismico di 1 classe;
■ 80% (85%per interventi antisismici eseguiti su parti comuni di edifici condominiali) delle spese sostenute, per interventi che riducono il rischio sismico di 2 classi.

Le detrazioni si applicheranno su un ammontare delle spese non superiore a 96.000 euro moltiplicato per il numero delle unità immobiliari di ciascun edificio e dovranno essere ripartite in 5 quote annuali di pari importo. Tra le spese detraibili per la realizzazione degli interventi antisismici rientrano anche quelle effettuate per la classificazione e verifica sismica degli immobili.

► Bonus mobili

Sempre per il 2019, viene altresì prorogata la detrazione IRPeF per l’acquisto di mobili ed elettrodomestici, destinati ad abitazioni ristrutturate, che si applicherà ancora, per un importo massimo di spesa di 10.000 euro, nella misura del 50% delle spese sostenute.

Per gli acquisiti che saranno effettuati nel 2019, il beneficio potrà essere richiesto solo per gli interventi di ristrutturazione edilizia iniziati dal 1° gennaio 2018.

Si ricorda che, nel caso di acquisto di elettrodomestici per i quali si fruisce del bonus mobili, è necessario inviare all’ENEA i dati relativi alla classe energetica e alla potenza elettrica assorbita. La detrazione dovrà essere ripartita tra gli aventi diritto in 10 quote annuali di pari importo.

► Bonus verde

Prorogata per tutto il 2019 anche la detrazione IRPeF del 36% calcolata su un totale di spese non superiore a 5.000 euro per unità immobiliare, per le spese sostenute dai contribuenti per interventi di:

■ sistemazione a verde di aree scoperte private di edifici esistenti, unità immobiliari, pertinenze, recinzioni, impianti di irrigazione e realizzazione di pozzi;
■ realizzazione di giardini pensili e coperture a verde.

Tra le spese che possono portarsi in detrazione sono incluse anche quelle di progettazione e manutenzione connesse all’esecuzione dei suddetti interventi. La detrazione è condizionata all’utilizzo di strumenti di pagamento tracciabili e dovrà essere ripartita in 10 quote annuali di parti importo.

 

2) Cedolare secca contratti locazione immobili ad uso commerciale

Il canone di locazione relativo ai contratti stipulati nell’anno 2019, aventi ad oggetto unità immobiliari classificate nella categoria catastale C/1, di superficie fino a 600 metri quadrati, escluse le pertinenze, e le relative pertinenze locate congiuntamente, può, in alternativa rispetto al regime ordinario vigente per la tassazione del reddito fondiario ai fini dell’IRPeF, essere assoggettato al regime della cedolare secca, come avviene per gli immobili ad uso abitativo, con l’aliquota del 21%.

Tale regime non è applicabile ai contratti stipulati nell’anno 2019, qualora alla data del 15 ottobre 2018 risulti in corso un contratto non scaduto, tra i medesimi soggetti e per lo stesso immobile, interrotto anticipatamente rispetto alla scadenza naturale.

 

3) IMU/TASI e TARI

La legge di Bilancio 2019 consentirà ai Comuni di confermare, anche per gli anni 2019 e 2020, la stessa maggiorazione della TASI (fino allo 0,8 per mille) già disposta per gli anni 2016-2018 con delibera del consiglio comunale.

Riguardo all’IMU viene estesa la riduzione del 50% della base imponibile prevista per gli immobili concessi in comodato d’uso a parenti in linea retta, anche al coniuge del comodatario, in caso di morte di quest’ultimo in presenza di figli minori.

Per la TARI, infine, viene prorogata anche per l’anno 2019 la facoltà per i comuni di adottare i coefficienti di cui all’allegato 1 del D.P.R. n. 158/1999 per la determinazione della tariffa rifiuti.

 

4) Proroga rivalutazione terreni e partecipazioni

Prorogata l’agevolazione che consente la rideterminazione del valore dei terreni (sia agricoli sia edificabili) e delle partecipazioni in società non quotate possedute da persone fisiche e società semplici, agli effetti della determinazione delle plusvalenze, mediante il pagamento di un’imposta sostitutiva da applicare sul maggior valore attribuito ai cespiti a seguito di apposita perizia. La disposizione si applica con riferimento ai terreni e alle partecipazioni posseduti alla data del 1° gennaio 2019.

Rispetto al passato le aliquote dell’imposta sostitutiva sono state rideterminate in misura pari:

■ all’11%, per le partecipazioni che risultano qualificate (art. 67, comma 1, lettera c), D.P.R. n.917/1986), alla data del 1° gennaio 2019;
■ al 10%, per le partecipazioni che, alla medesima data, non risultano qualificate;
■ al 10%, per i terreni.

 

5) Estromissione agevolata immobili strumentali

La procedura di estromissione agevolata disposta dalla legge di stabilità 2016, riguardante l’esclusione dei beni immobili strumentali dal patrimonio dell’impresa, viene riproposta anche per i beni posseduti dagli imprenditori individuali al 31 ottobre 2018.

L’estromissione avviene con il pagamento di un’imposta sostitutiva di IRPeF e IRAP, con aliquota dell’8%. Il pagamento consentirà di escludere tali beni dal patrimonio dell’impresa, con effetto dal primo periodo d’imposta in corso alla data del 1° gennaio 2019. I versamenti rateali dell’imposta sostitutiva dovranno essere effettuati, rispettivamente, entro il 30 novembre 2019 e il 16 giugno 2020.

 

6) Credito d’imposta ricerca e sviluppo

Le modifiche introdotte dalla legge di Bilancio 2019 per il credito d’imposta per gli investimenti in attività di ricerca e sviluppo hanno riguardato, in particolare:

■ l’estensione dell’ambito temporale di applicazione della misura;
■ l’ammontare massimo del beneficio attribuibile in ciascun periodo d’imposta;
■ la rideterminazione della misura del beneficio in ragione della tipologia delle spese ammissibili;
■ l’inclusione, tra le spese ammissibili, del costo dei materiali necessari per lo svolgimento delle attività di laboratorio o per la realizzazione dei prototipi o degli impianti pilota di ricerca e sviluppo sperimentale.

 

7) Proroga bonus formazione 4.0

L’applicazione del credito d’imposta formazione 4.0 viene prorogato di un anno estendendolo alle spese di formazione sostenute nel periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2018.

Resta fermo il limite massimo annuale di 300.000 euro mentre viene rimodulato il credito, secondo la dimensione delle imprese: in particolare, il credito è attribuito alle piccole imprese nella misura del 50% delle spese sostenute per la formazione (in luogo della precedente misura del 40%); rimane ferma la misura del 40% per le medie imprese e viene ridotta al 30% per le grandi imprese. Per queste ultime vi sarà anche un limite massimo annuale pari a 200.000 euro.

 

8) Flat tax

A partire dal 2019 l’attuale regime forfetario con aliquota del 15% verrà esteso ad una platea più estesa di contribuenti mediante l’innalzamento della soglia limite di ricavi/compensi a 65.000 euro. Un ulteriore regime di tassazione sostitutiva (con aliquota del 20%) verrà introdotto a partire dal 2020 per coloro che hanno ricavi o compensi sino a 100.000 euro.

La tassazione forfetaria, con imposta del 15%, sostitutiva di imposte dirette, addizionali e IRAP non potrà essere optato da parte:

■ degli esercenti attività d’impresa, arti o professioni che partecipano contemporaneamente all’esercizio dell’attività, a società di persone o associazioni o imprese familiari (art. 5 TUIR) ovvero che controllano direttamente o indirettamente società a responsabilità limitata o associazioni in partecipazione, le quali esercitano attività economiche direttamente o indirettamente riconducibili a quelle svolte dagli esercenti attività d’impresa, arti o professioni;
■ delle persone fisiche la cui attività sia esercitata prevalentemente nei confronti di datori di lavoro con i quali sono in corso rapporti di lavoro o erano intercorsi rapporti di lavoro nei due precedenti periodi d’imposta, ovvero nei confronti di soggetti direttamente o indirettamente riconducibili ai suddetti datori di lavoro.

 

9) Iperammortamento

Viene prorogato l’iperammortamento ma con nuove percentuali di maggiorazione.

Il beneficio fiscale si differenzierà, in maniera decrescente, in funzione di predeterminati volumi di investimenti; in particolare, la maggiorazione del costo si applica nella misura del 170% per investimenti fino a 2,5 milioni di euro, nella misura del 100% per investimenti compresi tra 2,5 e 10 milioni di euro e nella misura del 50% per investimenti compresi tra 10 e 20 milioni di euro. Per gli investimenti eccedenti il limite di 20 milioni di euro non si applica alcuna maggiorazione.

 

10) Agevolazioni per l’acquisto di veicoli ecologici

L’acquisto, anche in locazione finanziaria, e l’immatricolazione in Italia, dal 1° marzo 2019 al 31 dicembre 2021, di un veicolo di categoria Ml nuovo di fabbrica, con prezzo risultante dal listino prezzi ufficiale della casa automobilistica produttrice inferiore a 45.000 euro IVA esclusa avrà diritto:

a) a condizione che si consegni contestualmente per la rottamazione un veicolo della medesima categoria omologato alle classi Euro 1, 2, 3, 4, ad un contributo parametrato al numero dei grammi di biossido di carbonio emessi per chilometro pari a:

■ 6.000 euro per CO2g/km da 0 a 20;
■ 2.500 euro per CO2g/km da 21 a 70;

b) in assenza della rottamazione di un veicolo della medesima categoria omologato alle classi Euro 1, 2, 3, 4, ad un contributo di entità inferiore parametrato al numero dei grammi di biossido di carbonio emessi per chilometro pari a:

■ 4.000 euro per CO2g/km da 0 a 20;
■ 1.500 euro per CO2g/km da 21 a 70;

Il veicolo consegnato per la rottamazione deve essere intestato da almeno 12 mesi allo stesso soggetto intestatario del nuovo veicolo o ad uno dei familiari conviventi alla data di acquisto del medesimo veicolo, ovvero, in caso di locazione finanziaria del veicolo nuovo, che sia intestato, da almeno dodici mesi, al soggetto utilizzatore del suddetto veicolo o a uno dei predetti familiari.

Il contributo è corrisposto all’acquirente dal venditore mediante compensazione con il prezzo di acquisto e non è cumulabile con altri incentivi di carattere nazionale.

 

11) Contributi per l’acquisto di veicoli elettrici

L’acquisto in Italia, anche in locazione finanziaria, di un veicolo elettrico o ibrido nuovo di fabbrica, di potenza inferiore o uguale a 11 kW, delle categorie L1 e L3, previa consegna per la rottamazione di un veicolo delle medesime categorie, verrà agevolato con un contributo pari al 30% del prezzo di acquisto fino ad un massimo di 3.000 euro nel caso in cui il veicolo consegnato per la rottamazione sia della categoria euro 0, 1, 2.

Il contributo sarà corrisposto dal venditore mediante compensazione con il prezzo di acquisto.

 

12) Eco tassa sulle immatricolazioni di veicoli inquinanti

A decorrere dal 1° marzo 2019 e fino al 31 dicembre 2021, chiunque acquista, anche in locazione finanziaria, e immatricola in Italia un veicolo di categoria Ml nuovo di fabbrica è tenuto al pagamento di un’imposta parametrata al numero dei grammi di biossido di carbonio emessi per chilometro eccedenti la soglia di 160 C02g/km secondo i seguenti importi:

■ 1.100 euro per CO2g/km tra 161 e 175;
■ 1.600 euro per CO2g/km tra 176 e 200;
■ 2.000 euro per CO2g/km tra 201 e 250;
■ 2.500 euro per CO2g/km superiore a 250.

L’imposta è altresì dovuta da chi immatricola in Italia un veicolo di categoria Ml già immatricolato in altro Stato e dovrà essere versata dall’acquirente o da chi richiede l’immatricolazione.


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