LAVORI PUBBLICI E COSTO DELLA MANODOPERA EX ART. 95 COMMA 10 DEL CODICE APPALTI – DELIBERAZIONE ANAC
È stata pubblicata la Deliberazione Anac n 1048 DEL 13 novembre 2019 relativa ad una istanza singola di parere di precontenzioso ex art. 211, comma 1, del d. lgs. 50/2016 presentata da Arcas S.p.A. per una procedura aperta per la realizzazione delle opere di ristrutturazione e adeguamento funzionale del complesso edilizio di titolarità dell’Università degli Studi di Milano, e per il relativo sviluppo ed ampliamento degli spazi ad uso didattico.
I principali punti di interesse sono i seguenti:
- Contratti pubblici- Costo della manodopera – Articoli 95, comma 10, e 97, comma 5 lett. d), del d. lgs. 50/2016- L’amministrazione aggiudicatrice è tenuta, sulla scorta dei dati dichiarati nell’offerta, a verificare la congruità dei costi della manodopera e il rispetto delle tabelle ministeriali, prima di procedere all’aggiudicazione.
Ai sensi degli artt. 95, comma 10, e 97, comma 5 lett. d), del d. lgs. 50/2016, l’amministrazione aggiudicatrice è tenuta, sulla scorta dei dati dichiarati nell’offerta, a verificare la congruità dei costi della manodopera e il rispetto delle tabelle ministeriali, prima di procedere all’aggiudicazione. In quanto finalizzata a consentire la verifica del rispetto dei minimi salariali, la prescrizione normativa (articolo non può che essere estesa a tutti i costi che l’offerente, direttamente o indirettamente, sostiene per adempiere alle obbligazioni contrattualmente assunte. La norma, invero, si presterebbe a facili elusioni, se si consentisse di scorporare dal costo totale della manodopera il costo sostenuto dai subappaltatori. L’indicazione di una parte soltanto dei costi della manodopera concretizza pertanto una violazione dell’obbligo, al pari dell’omissione totale del dato (TAR Lombardia, Sez. IV, 6 novembre 2018, n. 2515).
- Contratti pubblici-costo della manodopera – Esecuzione del contratto a mezzo di subappalto – Non può essere addotta a giustificazione dell’anomalia dell’offerta- Onere del concorrente di rendere puntualmente edotta l’amministrazione dell’effettivo costo del personale fornitogli dal subappaltatore al fine di consentirle un effettivo controllo della sostenibilità economica dell’offerta.
L’esecuzione del contratto a mezzo di subappalto non può essere addotta a giustificazione dell’anomalia dell’offerta, dato che, risolvendosi ciò nel sottrarre alla verifica di congruità una parte eventualmente anche considerevole dell’offerta stessa, essa finirebbe per disattendere tutta la normativa che vuole assicurare, attraverso questo tipo di controllo, l’accertamento dell’affidabilità della proposta contrattuale e, in sostanza, della reale possibilità dell’impresa concorrente di eseguire correttamente l’appalto alle condizioni economiche proposte. Il concorrente che intenda avvalersi del subappalto ha l’onere di rendere puntualmente edotta l’amministrazione dell’effettivo costo del personale fornitogli dal subappaltatore, o comunque di metterla in condizione di riscontrare in modo obiettivo l’effettiva entità dei costi del personale, al fine di consentirle un effettivo controllo della sostenibilità economica dell’offerta (Cons. Stato, Sez. V, 18 maggio 2017, n. 3341; Cons. Stato, Sez. V, 8 marzo 2018, n.1500). Non può trascurarsi, al riguardo, che in termini generali il subappalto, ancorché dichiarato in sede di offerta, costituisce una mera facoltà dell’appaltatore, il quale potrebbe anche decidere di eseguire in proprio l’intero appalto, sostenendo (e dunque dovendo indicare) l’intero costo della manodopera necessaria per eseguire tutti i lavori.
- Contratti pubblici- Indicazione del costo della manodopera – Costituisce un obbligo inderogabile- Mancata o incompleta quantificazione – Rende incompleta l’offerta, senza possibilità di ricorrere al soccorso istruttorio
L’indicazione del costo della manodopera costituisce un obbligo inderogabile, sicché la sua mancata o incompleta quantificazione rende incompleta l’offerta, senza possibilità di ricorrere al soccorso istruttorio, fatta salva l’ipotesi (che spetta al giudice verificare) in cui sussista una “materiale impossibilità” che non consenta agli offerenti di indicare separatamente quei costi (Cons. Stato, Ad. Plen. nn. 1, 2 e 3 del 24 gennaio 2019; Corte di Giustizia UE sent. 2 maggio 2019, C-309/18; TAR Lombardia, Sez. IV, 27 luglio 2018 n. 1855). Eventuali specificazioni sono consentite soltanto rispetto alla consistenza di costi già inclusi (ma non distinti) nell’offerta, senza manipolare o modificare in corso di gara l’offerta stessa (ex multis: Cons. Stato, Sez. III, 27 aprile 2018, n. 2554; delibera n. 417 del 2 maggio 2018).
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