LA CESSAZIONE DEI LAVORI DI OPERE EDILIZIE ABUSIVE DEVE ESSERE PROVATA DA CHI RICHIEDE LA PRESCRIZIONE
Corte di cassazione, sentenza n.44510/2019 del 31 ottobre 2019
Con questa sentenza la Corte di Cassazione afferma che la data di ultimazione dei lavori abusivi deve essere provata da parte di chi richiede la prescrizione.
Il caso oggetto della sentenza riguarda la realizzazione di un’opera edilizia realizzata in zona sismica e in violazione delle prescrizioni per la costruzione di opere in assenza di permesso di costruire e in difformità da un’autorizzazione ottenuta in sanatoria.
In particolare è stato realizzato l’ampliamento di un’abitazione per 16,70 mq, costituito da una tettoia chiusa sui lati con pareti in muratura e vetrate non amovibili che aveva alterato la fisionomia originaria del manufatto.
A seguito dell’accertamento dell’attività edilizia era conseguito un procedimento che si era concluso con la condanna del costruttore per reati edilizi. Tuttavia la pronuncia dei giudici era intervenuta molto tempo dopo il compimento delle opere ritenute abusive, tanto da far sì che si eccepisse la prescrizione del reato e la conseguente estinzione di ogni responsabilità non ricorrendone i presupposti.
La questione riguarda le modalità di prova dell’inizio del decorso del termine di prescrizione dei cosiddetti reati edilizi. Sarà compito del soggetto che richiede a proprio favore l’intervenuta prescrizione dare la prova certa del momento in cui siano cessati i lavori abusivi, oppure al contrario tale onere incomberà sui giudici che nella motivazione della loro decisione debbono individuare precisi elementi che facciano ritenere certa la cessazione delle attività illecite.
Dall’esame degli atti relativi all’accertamento da parte dell’autorità emergono elementi che portavano a far ritenere che i lavori illeciti fossero ancora in corso al momento dell’accesso dei pubblici ufficiali. Pertanto, in assenza di altri elementi dei quali abbia dato prova il ricorrente il termine necessario a prescrivere avrebbe dovuto essere calcolato dal momento del sopralluogo da parte dell’autorità che determinava la cessazione di ogni ulteriore attività illecita. Il costruttore, che al contrario voglia dare prova di una precedente cessazione dei lavori edilizi deve fornire ben precisi elementi dai quali risulti in maniera evidente la definitiva sospensione di ogni attività.
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