INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E COMUNICAZIONE LAVORI AL COMUNE (CILA)
Si riportano di seguito alcune sentenze del Consiglio di Stato riguardanti l’attività di edilizia libera e gli interventi di manutenzione.
Necessità della Cila per interventi di frazionamento se la realizzazione avviene in maniera difforme rispetto alla normativa sovraordinata.
(CdS, n. 6403 del 13/11/2018)
L’articolo 6 del Testo Unico dell’Edilizia (TUE) prevedeva la possibilità di effettuare l’intervento di frazionamento senza alcun titolo abilitativo ma solo previa comunicazione di inizio lavori all’amministrazione comunale. Ciò però non sta a significare che il proprietario fosse libero di effettuare tali interventi anche in contrasto con la disciplina urbanistica applicabile all’immobile perché pur essendo necessario attendere la previa autorizzazione comunale, tale attività non poteva essere effettuata in modo difforme dal punto di vista sostanziale rispetto alla normativa sovraordinata. Il nuovo articolo 6 bis del TUE ha sottratto l’attività di manutenzione straordinaria, fra cui l’intervento di frazionamento, al novero delle attività di edilizia libera disciplinate dall’art. 6 TUE. Oggi tale attività può essere attuata solo se non preclusa dal piano o dal regolamento edilizio.
Necessità della Cila in caso di opere accessorie o di rifinitura dell’esistente
(CdS, n.5852 dell’11/10/2018)
Rientrano nel concetto di manutenzione straordinaria anche tutti gli interventi che costituiscono semplici accessori ovvero rifiniture dell’esistente e non hanno alcuna consistenza autonoma, e come tali, non richiedono alcun titolo abilitativo. L’art. 6 del T.U.E. 380/2001, infatti, già nel testo ratione temporis applicabile, era esplicito nel senso che nessun titolo edilizio fosse richiesto per le opere di manutenzione, tanto ordinaria, quanto straordinaria, salva soltanto, in quest’ultimo caso, una comunicazione al Comune.
Necessità della Cila in caso di realizzazione ex novo di tettoia
(CdS, n. 2248 del 16/04/2018)
L’articolo 6, comma 1, del DPR n. 380/2001, disciplina la cosiddetta “Attività edilizia libera” e tale norma, nella formulazione ratione temporis (19-4-2012), non vi ricomprendeva la realizzazione ex novo di una tettoia di copertura di un terrazzo, con struttura in materiale ligneo e copertura in tegole. Né è possibile qualificarla come opera di manutenzione straordinaria previa comunicazione al Comune in quanto si tratta di un manufatto nuovo e non di integrazione di un servizio igienico-sanitario o tecnologico. Non è neppure possibile definirla come “elemento di arredo delle aree pertinenziali dell’edificio” poiché la tettoia costituisce in sé “pertinenza” dell’unità immobiliare cui accede e non semplice “elemento di arredo” di un’area pertinenziale.
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