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17.05.2019 - lavoro

INPS – UTILITY PER LA VERIFICA DEI REQUISITI PER IL DIRITTO ALLA PORTABILITA’ DELL’ESONERO CONTRIBUTIVO UNDER 30 – MESSAGGIO 9 MAGGIO 2019, N. 1784

L’INPS ha emanato il messaggio 9 maggio 2019, n. 1784 con il quale informa che sono stati apportati aggiornamenti all’utility per la verifica dei requisiti per il diritto all’esonero contributivo di cui alla legge 27 dicembre 2017, n. 205.
In particolare, l’Istituto ricorda che l’articolo 1, commi 100-108 e 113-114, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (legge di bilancio 2018), ha introdotto un esonero dal versamento dei contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro in relazione alle assunzioni con contratto di lavoro a tempo indeterminato effettuate a decorrere dal 1° gennaio 2018 di giovani che non siano stati occupati a tempo indeterminato con il medesimo o con altro datore di lavoro nel corso dell’intera vita lavorativa.
A tale scopo è stata resa disponibile una utility che consente ai datori di lavoro di verificare, tramite il codice fiscale del lavoratore, l’esistenza di precedenti rapporti di lavoro a tempo indeterminato.
L’INPS ricorda inoltre che la durata del beneficio è pari a trentasei mesi a decorrere dalla data di assunzione e, come previsto dall’articolo 1, comma 103, della legge n. 205/2017, “nelle ipotesi in cui il lavoratore, per la cui assunzione a tempo indeterminato è stato parzialmente fruito l’esonero di cui al comma 100, sia nuovamente assunto a tempo indeterminato da altri datori di lavoro privati, il beneficio è riconosciuto agli stessi datori per il periodo residuo utile alla piena fruizione, indipendentemente dall’età anagrafica del lavoratore alla data delle nuove assunzioni”.
In merito, l’Istituto specifica che, al fine di rilevare le informazioni necessarie alla valutazione riguardante la portabilità dell’esonero, sono stati apportati aggiornamenti alla suddetta utility, grazie ai quali viene fornita specifica evidenza, al datore di lavoro che si accinge ad assumere, dei periodi paga mensili in cui vi è già stata effettiva fruizione dell’agevolazione, consentendo il calcolo dell’eventuale periodo residuo di esonero spettante.
Infine l’INPS sottolinea che il riscontro fornito non ha valore certificativo e, di conseguenza, non esime i datori di lavoro e i loro intermediari dall’acquisire e conservare la dichiarazione del lavoratore sostitutiva dell’atto di notorietà ai sensi dell’articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, in ordine alla sussistenza di precedenti rapporti di lavoro a tempo indeterminato. Peraltro, ai fini della consultazione della suddetta utility, il datore di lavoro dovrà attestare di aver acquisito tale dichiarazione, che costituisce il presupposto per la legittima consultazione della posizione del lavoratore.

 

Allegato:
Messaggio numero 1784 del 09-05-2019

 

 


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