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07.06.2019 - lavoro

INPS – PRESTAZIONI DI MALATTIA, MATERNITÀ/PATERNITÀ – SALARI MEDI E CONVENZIONALI ANNO 2019 – CIRCOLARE 3 GIUGNO 2019, N. 79

L’INPS ha emanato la circolare 3 giugno 2019, n. 79, con la quale ha illustrato, con riferimento all’anno 2019, la misura del limite minimo di retribuzione giornaliera e degli altri valori per il calcolo delle contribuzioni dovute per la generalità dei lavoratori dipendenti, nonché gli importi da prendere a riferimento per altre prestazioni.
In particolare, per i lavoratori soci di società e di enti cooperativi anche di fatto (D.P.R. n. 602/1970), i trattamenti economici previdenziali in oggetto, spettanti per eventi da indennizzare sulla scorta di periodi di paga cadenti nell’anno 2019, sono da liquidare sulla base di una retribuzione comunque non inferiore al minimale giornaliero di legge, che è pari, per il 2019, a 48,74 euro.
Per quanto riguarda invece i limiti di reddito ai fini dell’indennità del congedo parentale nei casi previsti dall’articolo 34, comma 3, del D.lgs n. 151/2001, l’Istituto precisa che il valore provvisorio dell’importo annuo del trattamento minimo pensionistico per il 2019 è pari a 6.669,13 euro.
Tale importo è da prendere a riferimento ai fini dell’indennità per congedo parentale nei casi previsti dall’articolo 34, comma 3, del D.lgs n. 151/2001. Pertanto, il genitore lavoratore dipendente che nel 2019 chiede periodi di congedo parentale ulteriori rispetto a quelli di cui all’articolo 32, commi 1 e 2, del citato decreto ha diritto all’indennità del 30% se il proprio reddito individuale è inferiore a due volte e mezzo l’importo annuo del trattamento minimo di pensione. Per il 2019 il valore provvisorio di tale importo risulta pari a 16.672,83 euro (6.669,13 euro per 2,5). L’Istituto si fa riserva di comunicare il valore definitivo del suddetto importo annuo per il 2019, qualora lo stesso dovesse risultare diverso da quello provvisorio sopra indicato.
Infine, in merito all’indennità economica e accredito figurativo per i periodi di congedo riconosciuti in favore dei familiari di disabili in situazione di gravità, l’INPS ricorda che l’importo di 70 milioni di lire (pari a 36.151,98 euro) per il 2001, da rivalutarsi annualmente, a partire dal 2002, sulla base delle variazioni dell’indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, rappresenta il tetto massimo complessivo annuo dell’onere relativo al beneficio di cui all’articolo 42, comma 5, del D.lgs. n. 151/2001 e deve essere ripartito fra indennità economica e accredito figurativo.
L’ammontare delle due voci di spesa sopra indicate deve essere determinato prendendo a riferimento l’importo complessivo annuo stabilito dalla norma e l’aliquota pensionistica IVS vigente per lo stesso anno nell’ordinamento pensionistico interessato.
La differenza fra l’importo complessivo annuo e il valore ottenuto dalla predetta operazione costituisce il costo massimo della copertura figurativa annua.
Considerato il limite complessivo di spesa e il costo della copertura figurativa, l’importo della retribuzione figurativa da accreditare rapportato al periodo di congedo non può comunque eccedere l’importo massimo dell’indennità economica.
Ciò premesso, l’Istituto comunica che, per l’anno 2019, il tetto massimo complessivo dell’indennità per congedo straordinario e del relativo accredito figurativo, i valori massimi dell’indennità economica, annuale e giornaliera, calcolati tenendo conto dell’aliquota contributiva del 33% (FPLD) ammontano rispettivamente a:

  • importo complessivo annuo: 48.495,36 €
  • importo massimo annuo indennità: 36.463,00 €
  • importo massimo giornaliero indennità: 99,90 €

mentre gli importi massimi di retribuzione figurativa accreditabili a copertura dei periodi di congedo fruiti nell’anno in corso ammontano a:

  • retribuzione figurativa massima annua 36.463,00 €
  • retribuzione figurativa massima settimanale 701,21 €
  • retribuzione figurativa massima giornaliera: 99,90 €.

Si allega circolare alla quale si rimanda per una trattazione compiuta dell’argomento.

 

Allegato:
Circolare numero 79 del 03-06-2019

 

 


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