INPS – MALATTIA INSORTA ALL’ESTERO – GUIDA SULLA CERTIFICAZIONE DI MALATTIA E SUI RELATIVI ADEMPIMENTI
Sul proprio portale internet, l’INPS ha pubblicato una guida informativa in merito alla certificazione di malattia per i lavoratori aventi diritto alla tutela previdenziale che soggiornano temporaneamente fuori dall’Italia.
Tale guida fornisce agli interessati, per quanto in forma sintetica, tutte le indicazioni necessarie, distinguendo tra i casi di:
– malattia insorta in un paese estero appartenente all’Unione Europea;
– malattia insorta in un paese extra UE che abbia stipulato accordi o convenzioni bilaterali di sicurezza sociale con l’Italia;
– malattia insorta in un paese extra UE che non abbia stipulato accordi o convenzioni bilaterali di sicurezza sociale con l’Italia.
La guida, infine, ricorda ai lavoratori gli adempimenti da svolgere nel caso in cui intendano recarsi all’estero durante la malattia, per non perdere il diritto alla tutela previdenziale.
La consultazione della guida, reperibile all’indirizzo https://www.inps.it/nuovoportaleinps/default.aspx?itemdir=52258, è consigliata sia da parte dei lavoratori che dei relativi datori di lavoro.
INPS – Certificazione di malattia per i lavoratori aventi diritto alla specifica tutela previdenziale che soggiornano temporaneamente in un Paese estero – Guida informativa
Cosa devi fare in caso di assenza dal lavoro per malattia insorta durante un soggiorno all’estero?
Se sei un lavoratore avente diritto alla tutela previdenziale della malattia da parte dell’INPS, in caso di un evento verificatosi durante un soggiorno temporaneo all’estero, conservi il diritto all’indennità economica nella misura e modalità previste dalla normativa italiana.
Potrai ricevere la prestazione economica solo in presenza di adeguata certificazione medica contenente tutti i dati ritenuti essenziali ai sensi della normativa italiana (intestazione, dati anagrafici del lavoratore, prognosi, diagnosi di incapacità al lavoro, indirizzo di reperibilità, data di redazione, timbro e firma del medico). La certificazione, inoltre, dovrà essere rilasciata nel rispetto della legislazione del Paese in cui ti trovi.
Ricorda che ai sensi della vigente normativa, anche se ti trovi all’estero, sei tenuto a rispettare le fasce orarie di reperibilità per le visite mediche di controllo, atte a verificare il tuo effettivo stato di incapacità lavorativa.
Con riferimento al Paese estero, distinguiamo le tre casistiche di seguito illustrate:
- evento di malattia insorto in Paese estero facente parte dell’Unione Europea;
- evento di malattia insorto in Paese estero che abbia stipulato accordi o convenzioni bilaterali di sicurezza sociale con l’Italia;
- evento di malattia insorto in Paese estero che non abbia stipulato accordi o convenzioni bilaterali di sicurezza sociale con l’Italia.
Cosa devi fare in caso di assenza dal lavoro per malattia insorta in un Paese dell’Unione Europea?
Nel caso di malattia insorta in un Paese dell’Unione Europea1, i Regolamenti comunitari (Regolamento n. 883 del 2004 ed il Regolamento di applicazione n. 987 del 2009) prevedono che venga applicata la legislazione del Paese dove risiede l’Istituzione competente, ossia quella presso la quale è assicurato il lavoratore.
Affinché sia accertato il tuo diritto all’indennità di malattia, il primo giorno dell’evento devi rivolgerti al medico del Paese in cui soggiorni temporaneamente per ottenere la certificazione dello stato di incapacità lavorativa. In base alla legislazione italiana, sei tenuto a trasmettere il certificato compilato in tutti i suoi dati entro due giorni dal rilascio alla Sede INPS competente, sulla base della tua residenza in Italia.
Entro lo stesso termine, sei obbligato a trasmettere al datore di lavoro l’attestato della malattia (ovvero il certificato privo dei dati relativi alla diagnosi).
In entrambi i casi, se il giorno di scadenza del termine è festivo, la stessa è prorogata al primo giorno seguente non festivo.
Ai fini del rispetto dei suddetti termini di invio, è consentito anticipare la trasmissione del certificato via fax, PEC o e-mail, fermo restando l’obbligo a presentare il certificato originale.
Nel caso in cui il medico curante nello Stato in cui soggiorni temporaneamente non sia abilitato o non sia tenuto, ai sensi della legislazione del luogo in cui ti trovi, al rilascio della certificazione di incapacità al lavoro, devi rivolgerti all’Istituzione del luogo in cui soggiorni temporaneamente. Detta Istituzione provvede, attraverso il medico da essa incaricata, all’accertamento dell’incapacità al lavoro, alla compilazione del certificato e alla trasmissione dello stesso all’Istituzione competente italiana, mediante i flussi previsti dagli accordi comunitari vigenti.
Ai sensi dei citati regolamenti comunitari non è previsto alcun obbligo di traduzione in lingua italiana della certificazione prodotta nella lingua del Paese in cui soggiorni al momento in cui è sorta la malattia. Tale onere grava quindi in capo all’INPS.
Cosa devi fare in caso di assenza dal lavoro per malattia insorta in un Paese extra UE, con il quale l’Italia ha stipulato accordi o convenzioni bilaterali?
Nel caso in cui ti ammali durante un soggiorno presso un Paese non facente parte dell’Unione Europea, devi farti rilasciare la certificazione di malattia attestante lo stato di incapacità lavorativa.
Relativamente ai dati contenuti nel certificato ed alle modalità di trasmissione, valgono le medesime regole illustrate nel paragrafo precedente.
Nella maggior parte dei Paesi che hanno stipulato con l’Italia (o con l’UE) accordi o convenzioni bilaterali di sicurezza sociale non è richiesta la legalizzazione2 del certificato, purché sia espressamente previsto, nei medesimi accordi, che la certificazione di malattia rilasciata dall’Istituzione locale competente (o da medici abilitati dalla stessa) sia esente da legalizzazione.
A titolo esemplificativo e non esaustivo, si riporta di seguito un elenco di Paesi di cui trattasi:
Argentina;
Bosnia-Erzegovina;
Brasile;
Jersey e Isole del Canale;
Macedonia;
Montenegro;
Principato di Monaco;
Repubblica di San Marino;
Serbia;
Tunisia;
Uruguay;
Venezuela.
Cosa devi fare in caso di assenza dal lavoro per malattia insorta in un Paese extra UE, con il quale l’Italia non ha stipulato accordi o convenzioni bilaterali?
In caso di malattia insorta durante temporanei soggiorni in Paesi che non fanno parte della Unione Europea o che non hanno stipulato con l’Italia accordi o convenzioni specifici che regolano la materia, la corresponsione dell’indennità di malattia può aver luogo solo dopo la presentazione all’INPS della certificazione originale, legalizzata a cura della rappresentanza diplomatica o consolare all’estero.
Ove la suddetta certificazione di malattia non risulti ancora legalizzata al momento del rientro in patria del lavoratore, la regolarizzazione potrà avvenire, a cura dello stesso, anche in un momento successivo, purché ovviamente entro i termini di prescrizione annuale.
Per quanto riguarda i dati contenuti nel certificato e le modalità di trasmissione, si rimanda a quanto illustrato per i Paesi dell’UE.
Si precisa che per “legalizzazione” si intende l’attestazione, da fornire anche a mezzo timbro, che il documento è valido ai fini certificativi secondo le disposizioni del Paese in cui è stato redatto il certificato di malattia. Conseguentemente la sola attestazione dell’autenticità della firma del traduttore abilitato o della conformità della traduzione all’originale non equivale alla legalizzazione e non è sufficiente ad attribuire all’atto valore giuridico in Italia.
Sono esenti da legalizzazione i Paesi aderenti alla Convenzione dell’Aja del 5 ottobre 1961 a condizione che gli atti e i documenti rilasciati da suddetti Paesi rechino “l’Apostille”, ossia un tipo di legalizzazione semplificata che certifica la veridicità della firma, la qualità del firmatario e l’autenticità del sigillo o timbro apposto.
Escludendo i Paesi membri dell’Unione Europea ed i Paesi non facenti parte dell’Unione Europea ma che hanno stipulato con l’Italia convenzioni o accordi, i Paesi aderenti alla Convenzione dell’Aja sono: Albania, Andorra, Antigua e Barbuda, Armenia, Australia, Azerbaijan, Bahamas, Bahrain, Barbados, Belize, Bielorussia, Bolivia, Botswana, Brunei, Burundi, Capo Verde, Cile, Cina, Colombia, Costa Rica, Dominica, Ecuador, El Salvador, Estonia, Eswatini, Federazione Russa, Fiji, Filippine, Georgia, Giappone, Grenada, Guatemala, Guyana, Honduras, India, Isole Cook, Isole Marshall, Israele, Kazakhistan, Kosovo, Kyrgyzstan, Lesotho, Liberia, Malawi, Marocco, Mauritius, Messico, Moldova, Mongolia, Namibia, Nicaragua, Niue, Nuova Zelanda, Oman, Panama, Paraguay, Perù, Repubblica di Corea, Repubblica Dominicana, Saint Christopher e Nevis, Samoa, San Vincenzo e Grenadine, Santa Lucia, Sant’Elena, Sao Tomé e Principe, Seychelles, Stati Uniti d’America, Suriname, Sudafrica, Tajikistan, Tonga, Trinidad e Tobago, Turchia, Ucraina, Uzbekistan, Vanuatu.
Cosa devi fare in caso tu sia malato e ti rechi all’estero?
Se intendi recarti all’estero durante la malattia, per non perdere il diritto alla tutela previdenziale, sei tenuto a comunicarlo all’INPS. L’Istituto effettua una valutazione medico legale, anche mediante convocazione a visita ambulatoriale preventiva, per verificare che non vi siano possibili rischi di aggravamento conseguenti al tuo spostamento. Nei casi di trasferimento in Paesi extra UE, l’Istituto deve inoltre verificare la sussistenza di migliori cure e/o assistenza che il lavoratore potrà ricevere nel Paese estero e rilasciare conseguentemente l’apposita autorizzazione.
Devi anche comunicare l’indirizzo estero relativo al cambio di reperibilità, al fine di consentire eventuali visite di controllo nel Paese estero.
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