INPS – CASSA INTEGRAZIONE IN DEROGA – PAGAMENTO DIRETTO DA PARTE DELL’ISTITUTO – TERMINE DI PRESENTAZIONE DEI MODELLI SR41 – CHIARIMENTI INTERPRETATIVI – CIRCOLARE 22 AGOSTO 2019, N. 120
L’INPS ha diramato le indicazioni operative connesse all’entrata in vigore della norma che estende anche alle istanze per il pagamento diretto, da parte dell’Istituto, dei trattamenti di integrazione salariale in deroga il termine decadenziale normalmente previsto per i trattamenti ordinari.
Nello specifico, la circolare richiede che, nel caso del pagamento suddetto, il datore di lavoro interessato invii all’Istituto tutti i dati necessari per consentire all’INPS l’erogazione del trattamento.
Tale invio deve avvenire entro lo stesso termine previsto dal Decreto legislativo 148/2015 per il conguaglio o la richiesta di rimborso. Ne deriva, quindi, che il termine decadenziale previsto in via generale per le integrazioni salariali anticipate dal datore di lavoro è stato esteso anche alle prestazioni pagate direttamente dall’Istituto.
Di conseguenza, la circolare precisa che il termine di cui trattasi, entro cui il datore di lavoro deve inviare, per il tramite del Mod. SR41, all’Istituto tutti i dati necessari per il pagamento della prestazione salariale, decorre dalla fine del periodo di paga in corso alla scadenza del periodo concesso o dalla data in cui viene emesso il provvedimento di autorizzazione del trattamento da parte dell’Istituto, se successivo.
Importante sottolineare come, trascorso inutilmente tale termine, il pagamento della prestazione e gli oneri ad essa connessi rimangono a carico del datore di lavoro inadempiente.
La circolare, inoltre, specifica che, per i trattamenti conclusi prima della data di entrata in vigore della nuova normativa, ossia prima del 30 marzo 2019, il termine di decadenza dei sei mesi decorre dalla data da ultimo indicata.
In relazione, invece, ai trattamenti in deroga concessi prima dell’entrata in vigore della nuova normativa, si potranno verificare le seguenti, distinte, situazioni:
a) per periodi di concessione conclusi precedentemente alla data del 30 marzo 2019:
– in caso di autorizzazioni INPS emesse in data antecedente al 30 marzo 2019, il termine dei sei mesi decorre dal 30 marzo 2019;
– in caso di autorizzazioni INPS emesse dal 30 marzo 2019, il termine dei sei mesi decorre dalla data di emissione dell’autorizzazione INPS;
b) per periodi di concessione conclusi successivamente al 30 marzo 2019 il termine dei sei mesi decorre dalla fine del periodo di paga in corso alla scadenza del periodo concesso o dalla data di emissione del provvedimento di autorizzazione INPS, se successivo.
Allegato: INPS CIGd
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