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14.06.2019 - lavoro

INL – DIFFIDA ACCERTATIVA – SUCCESSIVA CONCILIAZIONE IN SEDE PROTETTA – IRRILEVANZA SULL’IMPONIBILE CONTRIBUTIVO – LETTERA 30 MAGGIO 2019, N. 5066

L’Ispettorato Nazionale del Lavoro, con l’allegata nota n. 5066/19, ha fornito importanti chiarimenti in ordine agli effetti della diffida accertativa di cui all’art. 12 del D. Lgs. n.124/ 04 nelle ipotesi in cui, successivamente all’emanazione della diffida medesima, venga sottoscritto un verbale di conciliazione nelle forme diverse dalla conciliazione monocratica.
In particolare l’Ispettorato, richiamando la circolare n. 24/04 del Ministero del Lavoro, ha ricordato che la conciliazione sulle retribuzioni, intervenuta in sede sindacale o nelle forme della risoluzione arbitrale, non ha riflessi sull’imponibile contributivo e che quest’ultimo dovrà essere calcolato secondo quanto accertato dall’organo ispettivo.
Per quanto sopra, eventuali accordi conciliativi diversi da quello previsto dall’art 12, co. 2 del D.Lgs. n.124/04, intervenuti prima o in una fase successiva alla validazione della diffida accertativa, non hanno rilievo e possono essere fatti valere esclusivamente in sede giudiziale.

 

Allegato:
Ispettorato – Conciliazione

 

 


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