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31.05.2019 - lavoro

INL – CERTIFICAZIONE DEI CONTRATTI DI APPALTO – LINEE GUIDA ATTIVITÀ ISPETTIVA – NOTA 19 APRILE 2019, N. 3861

L’Ispettorato Nazionale del Lavoro, con l’allegata nota n. 3861/19, ha fornito al proprio personale ispettivo alcune indicazioni operative in merito alle verifiche da effettuare sui contratti di appalto, tenuto conto che, in alcune circostanze, “le certificazioni risulterebbero utilizzate esclusivamente per ostacolare l’attività di vigilanza”.
In effetti, il Ministero evidenzia come la certificazione risulti praticata, nei casi suddetti, “esclusivamente come strumento di ostacolo ad una attività di vigilanza che evidenzi una difformità fra il programma negoziale certificato e la sua successiva attuazione”.
Le indicazioni ministeriali evidenziano, in particolare, la necessità di verificare la legittimazione del soggetto certificatore, la presenza di eventuali vizi dell’istanza di certificazione e, laddove l’atto venga concluso durante l’esecuzione del contratto, la sua reale efficacia retroattiva.
Quanto alla verifica della legittimità del soggetto certificatore, soprattutto se si tratta di Enti bilaterali, la nota dell’Ispettorato evidenzia la necessità che la verifica ispettiva accerti la vera natura bilaterale dell’Ente, riconosciuta solo a “organismi costituiti a iniziativa di una o più associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative”.
Pertanto, eventuali certificazioni di contratti di appalto riconducibili ad enti bilaterali che non possono ritenersi tali, sono da valutare, ad avviso dell’Ispettorato, del tutto inefficaci sul piano giuridico.
L’accertamento ispettivo deve, altresì, rilevare, secondo l’Ispettorato, eventuali vizi della certificazione, a partire dall’istanza, che deve essere sottoscritta da entrambe le parti del contratto e contenere tutti gli elementi utili a consentire una compiuta valutazione da parte della Commissione di certificazione.
In particolare, l’Ispettorato invita a verificare la correttezza delle dichiarazioni contenute nelle istanze di certificazione in ordine ad eventuali precedenti ispettivi in capo ad una o entrambe le parti del contratto.
È necessario, inoltre, che sia verificato il rispetto dell’obbligo, da parte della Commissione di certificazione, di comunicazione dell’inizio del procedimento all’Ispettorato del Lavoro che, a sua volta, ha l’obbligo di comunicarlo alle autorità pubbliche, nei confronti delle quali l’atto di certificazione è destinato a produrre effetti, affinché queste possano presentare osservazioni alle commissioni di certificazione.
Al riguardo, l’INL evidenzia che, secondo un principio di ragionevolezza, la comunicazione dovrebbe essere trasmessa alla sede territoriale dell’Ispettorato del lavoro in relazione al luogo di svolgimento delle prestazioni lavorative.
In realtà, la nota segnala come non di rado capiti che tale comunicazione venga effettuata alla sede dell’Ispettorato nel cui territorio l’impresa istante ha la sede legale.
L’individuazione non corretta del destinatario della comunicazione può compromettere la possibilità, da parte dell’Ispettorato di fornire, tempestivamente, importanti elementi di valutazione alla Commissione.
Le indicazioni ministeriali evidenziano, infine, come un ulteriore profilo della verifica dovrà riguardare il periodo di copertura della certificazione.
Al riguardo, va ricordato che l’art. 79, comma 2, del D. Lgs. n. 276/2003 preveda la possibilità di una certificazione con effetto retroattivo, ossia dal momento d’inizio del contratto, se la Commissione, nel caso di contratti in corso di esecuzione, rileva la coerenza della modalità di attuazione del programma negoziale, come emerso nella fase istruttoria della certificazione, con quanto avvenuto nel periodo antecedente tale fase.
Pertanto, qualora le parti abbiano richiesto e ottenuto la certificazione del contratto di appalto tempo dopo l’avvio dell’esecuzione dello stesso, gli ispettori del lavoro potranno verificare, innanzitutto, la presenza della coerenza di cui al citato art. 79, comma 2, e, in caso di insussistenza della stessa, potranno adottare eventuali provvedimenti sanzionatori e procedere al relativo recupero contributivo per il periodo “non coperto” dalla certificazione.
In conclusione, nel ricordare come la certificazione non possa produrre alcun effetto in ordine a eventuali condotte di rilievo penale, l’Ispettorato conclude invitando i propri funzionari ad attivarsi nei confronti della Commissioni di certificazione, quantomeno verso quelle abilitate a svolgere attività certificatoria, per rappresentare eventuali vizi del provvedimento adottato, riscontrati nel corso della normale attività di vigilanza sugli appalti.

Allegato:
INL – Certificazione appalti

 

 


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