INAIL – NUOVA CLASSIFICAZIONE DELLE LAVORAZIONI – ULTERIORI PRECISAZIONI – NOTA 12 LUGLIO 2019, N. 10661
Con comunicazione del proprio Direttore, pervenuta il 19 luglio 2019, la Sede di Brescia dell’INAIL ha voluto rappresentare la corretta applicazione della normativa relativa all’inquadramento dei lavoratori coinvolti in esperienze di tirocinio.
La posizione dell’Istituto prende le mosse da una nota inviata dalla Direzione centrale INAIL alle sedi territoriali, sul cui testo, allegato alla presente, ci riserviamo di tornare per una disamina più ampia e completa.
Nello specifico, l’Istituto distingue il caso di assicurazione dell’attività svolta dal tirocinante a carico dell’ente di formazione dall’ipotesi in cui tale assicurazione è a carico dell’impresa ospitante.
Nel primo caso, le voci da applicare sono:
- 0610 (gestione Industria), 0610 (gestione Artigianato), 0611 (gestione Terziario), 0611 (gestione Altre Attività), laddove i tirocini formativi non comportino la partecipazione alle lavorazioni aziendali, o siano costituiti da moduli di apprendimento di nozioni generali svolti in aula;
- 0640 (gestione Industria), 0640 (gestione Artigianato), 0616 (gestione Terziario), 0616 (gestione Altre Attività) qualora i tirocini formativi comportino la partecipazione del tirocinante alle lavorazioni esercitate dall’azienda. In tale voce sono ricomprese anche i moduli di apprendimento in aula.
Nella seconda ipotesi, invece, ossia laddove i tirocinanti siano assicurati all’INAIL, secondo quanto espressamente previsto dalla convenzione, dalle aziende, la classificazione dell’attività è quella corrispondente alle lavorazioni dell’impresa interessata.
Allegato:
INAIL – FAQ
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