INAIL – AUTOLIQUIDAZIONE 2019 – PRIMI CHIARIMENTI DELL’ISTITUTO – NOTA 3 APRILE 2019, N. 5453
A seguito della pubblicazione del Decreto 27 febbraio 2019, contenente le nuove tariffe dei premi delle gestioni tariffarie “Industria, Artigianato, Terziario e Altre attività”, l’Inail, con nota 3 aprile 2019, n. 5453, ha fornito le prime indicazioni operative in merito all’autoliquidazione 2018/19.
Il testo della nota in commento è qui disponibile: INAIL – Autoliquidazione
Come noto, per gli adempimenti relativi al calcolo del premio di autoliquidazione, limitatamente all’anno in corso, i datori di lavoro devono, entro il prossimo 16 maggio:
- presentare la dichiarazione telematica delle retribuzioni, comprensiva dell’eventuale comunicazione del pagamento in quattro rate;
- pagare il premio di autoliquidazione, indicando nel modello F24 il riferimento n. 902019;
- inviare la comunicazione motivata di riduzione delle retribuzioni presunte, anche in relazione ad attività cessate a gennaio e febbraio 2019.
Il modello delle basi di calcolo del premio, rispetto agli anni precedenti, ha subito significativi aggiornamenti; in particolare:
a) è prevista la cessazione delle c.d. polizze “ponderate”. A decorrere dallo scorso 1° gennaio, con l’istituzione di apposite nuove PAT con relativa polizza dipendenti, è attribuito ad ogni singola lavorazione il corrispondente tasso medio, eventualmente ridotto o aumentato in base all’andamento infortunistico e agli interventi migliorativi effettuati dall’azienda;
b) Il premio supplementare silicosi e asbestosi è previsto per il solo premio di regolazione 2018 e non per la rata 2019, in quanto non dovuto;
c) l’addizionale fondo vittime dell’amianto non è dovuta, per il prossimo triennio, né sul premio di regolazione 2018 né sul premio di rata 2019.
La nota INAIL in commento ricorda, inoltre, che alcune riduzioni si applicano soltanto al premio di regolazione 2018: tra esse, vanno certamente rammentate le riduzioni del 15,81%, introdotta dalla L. n. 147/13, e dell’11,50% per il settore edile.
In riferimento a quest’ultima, oltre al possesso della regolarità contributiva, gli interessati devono attestare entro il 16 maggio 2019, con l’apposito modello “Autocertificazione per sconto settore edile”, da inviare via PEC alla Sede INAIL competente, l’assenza di condanne passate in giudicato per la violazione della normativa in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro.
Se la richiesta della riduzione edile è effettuata per la prima volta o se sono intervenute modifiche rispetto a quanto precedentemente dichiarato, i datori di lavoro devono trasmettere, per posta elettronica o PEC, al competente Ispettorato Territoriale del lavoro la “Dichiarazione per benefici contributivi”, autocertificando l’assenza di provvedimenti, amministrativi o giurisdizionali, definitivi per gli illeciti penali o amministrativi in materia di tutela delle condizioni di lavoro o l’esaurimento del periodo indicato, per ciascun illecito, dall’allegato A del decreto 30 gennaio 2015.
La domanda di ammissione al beneficio deve essere presentata indicando nella dichiarazione delle retribuzioni, sezione “Retribuzioni soggette a sconto”, il “Tipo” codice “1” e l’importo delle retribuzioni alle quali si applica la riduzione.
Per i datori di lavoro che optassero per la rateizzazione del premio derivante dall’autoliquidazione 2018/19, tenuto conto che le prime due rate (50% del premio annuale) devono essere versate entro il 16 maggio 2019 senza maggiorazione degli interessi, le rate successive, con scadenza 20 agosto 2019 e 18 novembre 2019 dovranno essere maggiorate applicando un tasso di interesse calcolato sul tasso medio di interesse dei titoli di Stato, per l’anno 2018 pari a 1,07%.
Pertanto, i coefficienti relativi alla terza e quarta rata, con scadenze 20 agosto 2019 e 18 novembre 2019, sono:
Data scadenza | Data pagamento | Coefficiente | |
16.08.2019 | 20.08.2019 | 0,00269699 | |
16.11.2019 | 18.11.2019 | 0,00539397 | |
Eventuali incongruenze, riscontrate nelle basi di calcolo, possono essere segnalate dai datori di lavoro e loro intermediari tramite PEC alla Sede INAIL competente.
Nel caso in cui le suddette attività di sistemazione delle incongruenze dovessero intervenire successivamente alla scadenza dell’autoliquidazione, le Sedi dovranno rideterminare il premio con la funzione “Rettifica autoliquidazione”, fermo restando che il datore di lavoro è tenuto a pagare il premio in base agli elementi riportati nelle basi di calcolo già comunicate.
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