IN ZONE A VINCOLO PAESAGGISTICO SCATTA IL REATO SOLO PER MODIFICHE SUPERIORI AL 30 % DEL VOLUME DI PARTENZA
(CDC, Sentenza n.7243 del 2019)
La Corte di cassazione, con la sentenza n.7243/2019, ribadisce il principio secondo il quale per essere ritenuti penalmente responsabili nel caso di edificazioni in zone a vincolo paesaggistico è necessario che il manufatto presenti una modifica superiore al trenta per cento.
È stato esaminato il caso delle modifiche a manufatti effettuate in violazione alla normativa edilizia, in zone soggetta a vincolo paesaggistico. In tali zone vige un preciso limite all’attività diretta a modificare le costruzioni, la cui violazione determina l’applicazione di una sanzione penale che può essere costituita anche dalla detenzione.
Nel caso di specie era stato accertato come l’imputato avesse modificato un manufatto in zona soggetta a vincolo, tanto da determinare la contestazione dei reati previsti in tali casi, con la conseguente apertura di un procedimento penale a suo carico. L’ imputato pertanto veniva condannato in primo e secondo grado. Di qui il ricorso in Cassazione, in cui eccepiva come le modifiche apportate al manufatto erano di misura notevolmente inferiori rispetto a quelle previste per la configurabilità del reato.
La motivazione della sentenza della Cassazione delinea i caratteri delle condotte necessarie per la configurabilità dei reati previsti in tali casi. Si tratta, in particolare, di tre tipi distinti di comportamenti. In particolare viene fatto oggetto d’osservazione come la condotta per potere essere considerata illecita e determinare l’applicazione della sanzione penale debba ad ogni modo presentare una certa consistenza determinando delle modifiche volumetriche al manufatto esistente non inferiori a certi valori ovvero l’edificazione di una nuova costruzione di misura non inferiore anch’essa ad una certa dimensione.
Viene evidenziato come la normativa sanzioni tre fattispecie distinte lasciando le altre di minore entità al di fuori delle ipotesi di reato, in quanto ritenute prive di rilevanza penale.
La Corte riassume le tre ipotesi di violazione delle norme che configurano l’ipotesi di reato:
– modifiche di una costruzione nella misura superiore al trenta per cento
– modifiche che comportino un aumento del volume in misura di 750 metri cubi
– edificazione di una nuova costruzione superiore ai mille metri cubi
Solo in tali casi, riassume la sentenza, è possibile la realizzazione dei reati non potendosi al contrario parlare di condotte idonee a configurare atti illeciti. Di qui la decisione di accogliere il ricorso, visto che nessuna delle ipotesi previste dalla normativa era stata in effetto realizzata da parte dell’imputato.
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