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10.01.2019 - lavori pubblici

IL RUP PUÒ ESSERE ANCHE COMMISSARIO DI GARA

(Consiglio di Stato, sentenza n. 6082 del 26 ottobre 2018)
Nella vigenza del nuovo codice dei contratti, ai sensi dell’art. 77, comma 4, dlgs n. 50 del 2016, nelle procedure di evidenza pubblica, il ruolo di responsabile unico del procedimento può coincidere con le funzioni di commissario di gara e di presidente della commissione giudicatrice, a meno che non sussista la concreta dimostrazione dell’incompatibilità tra i due ruoli, desumibile da una qualche comprovata ragione di interferenza e di condizionamento tra gli stessi.
Così si è pronunciato il consiglio di stato con la sentenza n. 6082 del 26 ottobre 2018.
Nel caso portato all’ attenzione del collegio, un concorrente impugnava gli esiti di una gara ad evidenza pubblica indetta dal Comune di Carpi – Unione delle Terre d’ Argine per l’ individuazione di un concessionario di servizio farmaceutico per una farmacia comunale di nuova istituzione, lamentando la violazione dell’ art. 77 del dlgs n. 50/2016 per avere un unico soggetto ricoperto le cariche, tra loro asseritamente incompatibili, di dirigente della centrale unica di committenza oltre che di presidente della commissione giudicatrice. Chiamato a decidere la controversia, il consiglio di stato ha avuto modo di ribadire, in concorde indirizzo con l’autorità nazionale anticorruzione (Anac), l’inesistenza di una automatica causa di incompatibilità tra i ruoli, a meno che non sussista la concreta dimostrazione di una comprovata ragione di interferenza e di condizionamento tra gli stessi. La soluzione così avallata, afferma la sentenza, costituisce l’esito maggiormente coerente con l’opzione interpretativa che il legislatore ha inteso consolidare con le modifiche apportate al codice dei contratti pubblici con il dlgs n. 56/2017. Ed infatti, integrando il disposto dell’art. 77, comma 4, con l’inciso «la nomina del Rup a membro delle commissioni di gara è valutata con riferimento alla singola procedura», si è esclusa ogni automatica incompatibilità conseguente al cumulo delle funzioni, rimettendo all’ amministrazione la valutazione della sussistenza o meno dei presupposti affinché il Rup possa legittimamente far parte della commissione gara.


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