IL GIUDICE PENALE NON È VINCOLATO DALLA QUALIFICAZIONE DELL’OPERA FATTA DALL’AMMINISTRAZIONE O DAL PRIVATO
Corte di Cassazione, Sentenza n. 14735 del 4 aprile 2019
Con questa sentenza viene ribadito il principio secondo il quale nel caso di intervento di ristrutturazione edilizia la responsabilità penale può essere valutata in via autonoma da parte del giudice penale. Il caso in oggetto riguarda due cittadini ai quali erano stati contestati i reati di falso e di violazione alla normativa edilizia.
Nello specifico, la configurazione del reato di falso conseguiva alla presentazione di Scia e Dia non rispondenti al vero, e quindi di avere realizzato condotte passibili delle sanzioni previste dal codice penale, nonché di avere effettuato opere edilizie in assenza del necessario permesso.
Viene fatto oggetto d’esame da parte dei giudici della Corte suprema il problema della qualificazione delle opere edilizie che determina la disciplina delle autorizzazioni concesse da parte dell’amministrazione per poterle ritenere legittime.
La legislazione prevede un regime autorizzatorio che diviene sempre più rigoroso con l’aumentare dell’entità dell’intervento; per gli interventi di «ristrutturazione pesante» è prevista la necessità dell’emissione di uno specifico titolo abilitativo da parte dell’amministrazione competente. La mancanza di tale titolo autorizzativo determina la configurabilità dei reati posti a tutela della disciplina amministrativa.
Pertanto diviene prioritaria la valutazione del tipo di interventi da compiersi e la loro ben precisa collocazione all’interno di una specifica categoria, che finisce per condizionare anche il tipo di autorizzazione da richiedersi nel caso di specie per potere ritenere l’intervento edilizio legittimo e non passibile di sanzioni.
I giudici hanno sempre individuato nel magistrato che istruisce la pratica inerente all’esistenza del reato edilizio una posizione del tutto autonoma, in sede di valutazione dell’entità delle opere, la quale può essere distintamente classificata da parte del magistrato penale, quando si trova a dovere applicare illeciti urbanistici conseguenti alla mancanza di necessaria autorizzazione.
Il giudice penale non risulta assolutamente vincolato alle valutazioni espresse da parte della pubblica amministrazione sul punto, e neppure da quelle del privato che intende procedere all’ esecuzione delle opere. La presenza di un’eventuale responsabilità conseguente ad un reato edilizio pertanto, secondo i giudici della corte suprema, discenderà da una valutazione distinta e compiuta nel corso del procedimento penale.
Nella sentenza viene inoltre precisata la valutazione complessiva dell’opera: il giudice in sede di esame dell’entità dell’opera deve considerarla unitariamente, posto che la valutazione autonoma di ogni singolo manufatto potrebbe comportare una valutazione non rispondente al vero con conseguente aggiramento della normativa.
ANCE Brescia - Riproduzione e utilizzazione riservata ai sensi dell’art. 65 della Legge n. 633/1941