IL COSTRUTTORE NON È OBBLIGATO A VERIFICARE LA VERIDICITÀ DEL PERMESSO DI COSTRUIRE
Corte di Cassazione, sentenza n. 11519/2019
La Cassazione ha ribaltato la sentenza della Corte d’Appello, ribadendo che il costruttore non è obbligato a verificare la veridicità del permesso di costruire quando viene incaricato dell’esecuzione di un’opera.
Il caso in oggetto riguarda un rustico trasformato in casa di civile abitazione, con una cubatura incrementata grazie a una compensazione urbanistica irregolare, per il quale si rilevano un permesso di costruire ottenuto truccando le carte e un’autorizzazione paesaggistica rilasciata dalla Soprintendenza «indotta in errore». Il committente e il tecnico incaricato, sia per il giudice di primo grado, sia per quello d’appello e della Cassazione, sono ritenuti colpevoli. Per quanto riguarda il costruttore che ha realizzato l’intervento su incarico del committente, il giudizio diverge. La Cassazione, infatti, ritiene che l’imputazione, assente nel primo grado di giudizio, ma decisa in appello, sia «insufficiente e, comunque, manifestamente illogica».
Il costruttore, nel caso specifico, ha eseguito l’intervento solo parzialmente e fino ad un certo grado. A lui viene contestato il fatto di non aver verificato il titolo edilizio, che era irregolare. I giudici della Cassazione però ritengono che il contestato profilo di colpa per non aver adeguatamente controllato la validità dei titoli non è logicamente spiegato. Nella sentenza si legge infatti: «Se gli stessi erano ideologicamente falsi, nel senso che consideravano essere stati verificati ed essere sussistenti tutti i presupposti di validità per il loro rilascio, non è chiaro cosa si addebiti al costruttore». Inoltre la sentenza della Corte d’Appello non chiarisce cosa avrebbe dovuto fare il costruttore per accertare l’invalidità del titolo edilizio o come egli potesse rendersi conto della loro illegittimità. Pertanto la Cassazione ha sollevato da ogni responsabilità il costruttore.
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