FONDO NAZIONALE PER L’EFFICIENZA ENERGETICA
Il Fondo Nazionale per l’Efficienza Energetica – FNEE è un incentivo che sostiene la realizzazione di interventi finalizzati a garantire il raggiungimento degli obiettivi nazionali di efficienza energetica, in linea con quanto previsto dal Protocollo di Kioto.
Le risorse finanziarie stanziate per l’incentivo ammontano a circa 185 milioni di euro e sono così suddivise:
30% garanzie
70% finanziamenti agevolati.
Inoltre è prevista una dotazione aggiuntiva per il biennio 2019-2020 di 125 milioni di euro.
Il FNEE è una misura a sportello, pertanto le domande sono valutate in base all’ordine cronologico di arrivo e non ci sono graduatorie.
Il Fondo è disciplinato dal Decreto interministeriale 22 dicembre 2017.
Cosa finanzia
Sono finanziabili le iniziative riguardanti:
- la riduzione dei consumi di energia nei processi industriali
- la realizzazione e/o l’implementazione di reti ed impianti di teleriscaldamento e teleraffrescamento
- l’efficientamento di servizi ed infrastrutture pubbliche, inclusa la pubblica illuminazione
- la riqualificazione energetica degli edifici.
Spese ammissibili
- consulenze (nella misura max del 10% delle spese ammissibili)
con riferimento in particolare alle spese per progettazioni ingegneristiche relative alle strutture dei fabbricati e degli impianti, direzione lavori, collaudi di legge, progettazione e implementazione di sistemi di gestione energetica, studi di fattibilità nonché la predisposizione dell’attestato di prestazione energetica degli edifici e della diagnosi energetica degli edifici pubblici
- impianti, macchinari e attrezzature
le apparecchiature, gli impianti nonché macchinari e attrezzature varie (inclusi i sistemi di telegestione, telecontrollo e monitoraggio per la raccolta dei dati riguardanti i risparmi conseguiti) comprensivi delle forniture di materiali e dei componenti previsti per la realizzazione dell’intervento
- interventi sull’involucro edilizio
comprensivi di opere murarie e assimilate, ivi inclusi i costi per gli interventi di mitigazione del rischio sismico, qualora riguardanti elementi edilizi interessati dagli interventi di efficientamento energetico;
- infrastrutture specifiche
comprese le opere civili, i supporti, le linee di adduzione dell’acqua, dell’energia elettrica – comprensivo dell’allacciamento alla rete – del gas e/o del combustibile biomassa necessari per il funzionamento dell’impianto, nonché i sistemi di misura dei vari parametri di funzionamento dell’impianto.
Spese non ammissibili
- beni acquisiti attraverso locazione finanziaria
- macchinari, impianti e attrezzature usati
- automezzi e attrezzature di trasporto targati
- spese di funzionamento, notarili, relative a imposte, tasse o scorte
- consulenza specialistica rilasciata da amministratori, soci e dipendenti del soggetto beneficiario
- spese relative a singoli beni di importo inferiore a 500 euro, suscettibili di autonoma utilizzazione
A chi è rivolto
I destinatari delle agevolazioni sono:
Imprese (in forma singola o associata/aggregata quali Consorzi, Contratti di rete e ATI)
ESCO (in forma singola o associata/aggregata quali Consorzi, Contratti di rete e ATI)
Pubbliche Amministrazioni (in forma singola o associata/aggregata quali Protocolli d’intesa, Convenzioni, Accordi di programma)
Requisiti
Le imprese e le ESCO devono:
- essere costituite da almeno 2 anni e iscritte nel registro imprese (nel caso di imprese non ubicate sul territorio italiano, si rinvia alla sezione FAQ)
- essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti
- tenere una contabilità separata
- rispettare l’impegno Deggendorf
- non trovarsi in condizioni tali da risultare “impresa in difficoltà”
- essere in regola con le disposizioni normative vigenti (in caso siano state destinatarie di provvedimenti di revoca parziale o totale di agevolazioni concesse dal Ministero, abbiano provveduto alla restituzione di quanto dovuto)
- aver ottenuto la certificazione secondo la UNI CEI 11352 (solo per ESCO).
Le agevolazioni
Per le Imprese e le ESCO le agevolazioni sono concesse sotto forma di finanziamento e/o garanzia. Le richieste di accesso alle agevolazioni sotto forma di garanzia e/o garanzia e finanziamento devono essere esclusivamente presentate attraverso banche o intermediari finanziari a vantaggio dei soggetti beneficiari.
Per la PA le agevolazioni sono concesse sotto forma di finanziamento.
Garanzia
E’ prevista per le Imprese e le ESCO su singole operazioni di finanziamento (comprensive di capitale ed interessi) e copre fino all’80% dei costi agevolabili per importi da 150.000 a 2.500.000 euro. Durata massima di 15 anni (art. 9 comma 3 del DM).
Finanziamento a tasso agevolato dello 0.25%
per le Imprese e le ESCO a copertura di un massimo del 70% dei costi agevolabili per importi compresi tra 250.000 e 4.000.000 euro. Durata massima 10 anni (art. 9 comma 4 del DM)
per le PA a copertura di un massimo del 60% dei costi agevolabili (80% in caso di interventi su infrastrutture pubbliche, compresa l’illuminazione pubblica) per importi compresi tra 150.000 e 2.000.000 euro. Durata massima 15 anni (artt. 13 e 14 del DM).
Il soggetto beneficiario deve garantire la copertura finanziaria del progetto di investimento pari all’importo non coperto dalle agevolazioni concedibili (e comunque non inferiore al 15%)
Cumulabilità delle agevolazioni
Le agevolazioni sono cumulabili con altri aiuti di stato (comunitari, nazionali e regionali) nel limite del regolamento di riferimento: artt. 38 e 46 del GBER e regime de minimis. Nel caso di PA sono cumulabili con contributi fino ad un finanziamento massimo complessivo pari al 100% dei costi ammissibili.
Le domande possono essere inviate dalle ore 12.00 del 20 maggio 2019, esclusivamente online, attraverso la piattaforma web di Invitalia.
Prima di presentare la domanda è necessario:
- registrarsi ai servizi online di Invitalia compilando l’apposito form
- disporre di una firma digitale e di un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) valido e attivo.
La domanda è composta dal progetto di investimento da compilare on line e dalla prevista documentazione da allegare. L’investimento proposto (di durata massima 36 mesi) deve essere avviato dopo la presentazione della domanda.
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